Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2189 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11740-2014 proposto da:

NIPIA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOTTE

DEI LEONI 78, STUDIO BDL, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

STICCHI DAMIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO PRETE;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA

MARGHERITA 192, presso lo studio dell’avvocato ROCCO MELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO NORMANNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 211/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 24/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2018 dal Consigliere Dott. AMATORE ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la C.T.R. Puglia ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente NI.PI.A COSTRUZIONI s.r.l. avverso la sentenza anch’esso di rigetto emessa dalla C.T.P. di Lucera avente ad oggetto l’impugnativa di una cartella di pagamento riguardante indebiti recuperi di imposta (cartella di cui si assumeva la mancata notifica).

La C.T.R. ha ritenuto che l’Ufficio finanziario ed il concessionario alla riscossione avessero fornito adeguata prova del perfezionamento della notificazione della cartella avvenuta a mezzo posta.

2. La sentenza, pubblicata il 24.9.2013, è stata impugnata da NI.PI.A COSTRUZIONI s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui Equitalia Sud S.p.a e Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 148 c.p.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5 e con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, osserva che il procedimento di perfezionamento della notifica non era stato provato per la mancata esibizione della relata di notifica intervenuta a mezzo posta.

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 145, sempre in relazione al D.P.R. 600 del 1973, art. 26, comma 5 e al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Osserva la parte ricorrente che la raccomandata sarebbe stata presa dalla madre del legale rappresentante della società contribuente (peraltro neanche nominativamente indicata) che non aveva alcun legale con la predetta società.

3. Con il terzo motivo di doglianza si censura la sentenza impugnata in riferimento alla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 7, in quanto il procedimento notificatorio sarebbe stato manchevole dell’invio della raccomandata informativa.

4. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

4.1 Il primo motivo di censura è infondato alla luce della giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità nella materia in esame. Sul punto giova infatti ricordare che, in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicchè, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto

nel suo interesse (così, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14245 del 08/07/2015 (Rv. 635878 – 01), nello stesso senso anche Sez. 5, Ordinanza n. 952 del 17/01/2018 (Rv. 646692 – 01).

4.2 Anche il secondo motivo di doglianza non merita positivo apprezzamento in quanto confligge con gli insegnamenti espressi da questa Corte di legittimità.

Invero, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che – ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145 c.p.c., comma 1), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni – è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27420 del 20/11/2017 (Rv. 646424 – 01; v. anche Sez. 6-5, ordinanza n. 13954 del 5.6.2017 (Rv. 644936-01). Ciò posto, osserva la Corte come nel caso di specie sia pacifica la circostanza che la raccomandata è stata consegnata a persona addetta alla ricezione presso la sede e che la società destinataria della notifica dell’atto impositivo non ha dimostrato, come era suo onere, l’assenza di legali con la persona che ha ricevuto la consegna dell’atto.

Alla luce del principio sopra ricordato e qui riaffermato la censura va pertanto rigettata.

4.3 Anche la terza censura va disattesa.

Sul punto occorre ancora una volta richiamare la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità in punto di notifica della cartella di pagamento a mezzo posta. Ebbene, è stato affermato che il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell’omessa esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell’ipotesi di consegna dell’atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3 (cfr. Sez. 5 -, Sentenza n. 11051 del 09/05/2018 (Rv. 648200 02).

Ne discende che, alla luce del sopra richiamato principio, anche questa ulteriore censura sollevata dalla società ricorrente deve essere rigettata.

5. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 4.000 in favore dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud spa, oltre accessori di legge per quest’ultimo e spese prenotate a debito per l’Agenzia.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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