Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21889 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 30/08/2019), n.21889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25763/2018 proposto da:

B.K., elettivamente domiciliato in Napoli Piazza Cavour 39

presso lo studio dell’avv.to Luigi Migliaccio che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1112/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/06/2019 dal Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 7/3/2018 ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Napoli in ordine alle istanze avanzate da B.K. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Il richiedente asilo proveniente dal Ghana aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta di essere fuggito dal proprio paese per il timore di essere ucciso dai genitori della moglie, di fede musulmana, in quanto non si sarebbe convertito al loro credo dopo il matrimonio.

Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., perchè la Corte non ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria errando nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. La corte di appello ha rigettato la domanda del richiedente asilo sulla base del criterio della scarsa credibilità soggettiva, escludendo la protezione internazionale senza, tuttavia, procedere ad alcun accertamento istruttorio che doveva essere compiuto in correlazione con i profili di rischio dedotti dal richiedente e senza citare alcuna fonte.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, in quanto la Corte di Appello non si è pronunciata sulla rilevanza del periodo trascorso in Libia.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento alla forma residuale della protezione per motivi umanitari, perchè la corte territoriale ha omesso ogni valutazione in ordine alla dedotta condizione di difficoltà soggettiva del richiedente in relazione alla vicenda determinante l’espatrio, e la situazione di vulnerabilità.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In relazione al primo motivo del tutto irrilevante è evocare il dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento della situazione interna del paese di provenienza, giacchè tale dovere implica pur sempre che i fatti costitutivi del diritto azionato siano coerentemente allegati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (v. Cass. n. 27336-18); questa Corte ha già affermato che, nel giudizio relativo alla protezione internazionale dello straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; e in relazione alla protezione sussidiaria essa ha a oggetto sul piano dell’onere di allegazione tutto ciò che è contenuto nel paradigma dell’art. 14, trattandosi di norma tesa a distinguere il concetto di “danno grave” secondo i diversi profili di cui alle lett. a), b) e c); ne consegue che, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (Cass. n. 33096-18);

tale principio è stato ripetuto da altre decisioni (in particolare Cass. n. 33139-18 e Cass. n. 5354-19) e allo stesso devesi dare ulteriore continuità.

I restanti motivi proposti contengono una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione dalla Corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.

La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Il motivo relativo alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria si rileva inammissibile in quanto censura l’accertamento di merito compiuto dalla Corte in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente. Il ricorrente invero, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa dalla Corte di merito (in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto in ordine a tutti i motivi. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese. Ricorrono i presupposti per non l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA