Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21889 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21889

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2558/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6285/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania che, rigettando l’appello dell’ufficio, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l’accertamento emesso a carico di M.D. per la ripresa a tassazione di vari tributi per gli anni 2005 e 2006.

La parte intimata non ha depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 115 c.p.c., è manifestamente fondato.

Ed invero, giova premettere che la CTR ha escluso di potere esaminare le doglianze esposte dall’Ufficio concernenti le movimentazioni bancarie sulle quali si fondava l’accertamento emesso a carico del contribuente – riprodotte ai fini dell’autosufficienza da pag. 5 a pag. 9 del ricorso per cassazione – ritenendo che non vi era stata contestazione in primo grado all’interno delle controdeduzioni.

Così facendo, la CTR è però incorsa nel prospettato vizio, posto che questa Corte ha già chiarito che in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale: esso, pertanto, non limita affatto la possibilità dell’Amministrazione di difendersi in tale giudizio, nè quella d’impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione – cfr. Cass. n. 7789/2006.

Orbene, nel caso di specie risulta dalla stessa sentenza gravata che l’Ufficio si era opposto alla domanda introduttiva del contribuente, ritenendo legittimo l’accertamento fondato su movimentazioni bancarie ingiustificate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ciò escludendo in radice la correttezza dell’assunto della CTR in ordine alla novità delle doglianze esposte in appello dall’Agenzia delle entrate.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente, è infondato, avendo la CTR motivato sulle ragioni poste a base della decisione, non incorrendo nel vizio di motivazione apparente che può profilarsi solo nell’ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, di motivazione al di sotto del minimo costituzionale – Cass. S.U. n. 8053/2014 -. E’ semmai il caso di evidenziare che la CTR ha erroneamente escluso la necessità che ai fini del superamento della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, occorresse l’esame di ogni singola operazione, ove si consideri che questa Corte ha affermato, con principi ormai sedimentali, che il contribuente è tenuto ad una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili – cfr. Cass. n. 18081/2010, Cass. n. 15857/2016.

Conseguentemente, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, rigettato il secondo, va annullata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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