Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21889 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 09/10/2020), n.21889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3717-2016 proposto da:

M.V.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO BENNARDO, CHIARA

BENNARDO, FILIPPO BENNARDO;

– ricorrente principale –

BANCA MONTE DEI PASCHI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVENTINA 3/A,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PIETRO EMILIO ANTONIO ICHINO,

GUGLIELMO BURRAGATO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

M.V.D.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 789/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 12/01/2015 r.g.n. 284/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 12.1.2015, rigettava il gravame principale proposto da M.V.D. e dichiarava improcedibile l’appello incidentale proposto dalla s.p.a. Monte dei Paschi di Siena avverso la decisione del Tribunale della stessa città che, in parziale accoglimento della domanda proposta dal lavoratore, aveva dichiarato l’illegittimità del trasferimento del predetto, con mansioni di specialista retail, presso la sede di (OMISSIS) della Banca Antonveneta (incorporata dalla s.p.a. MPS); alla declaratoria di illegittimità il Tribunale aveva fatto seguire la condanna della Banca incorporante al risarcimento del danno, complessivamente liquidato in Euro 6739,47 per mancata percezione dell’indennità di ruolo chiave A, dell’indennità per l’uso dell’auto aziendale, nonchè per le spese sostenute per canone di locazione ed, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della banca, la condanna del M. al pagamento dell’indennità di mancato preavviso nella residua misura di dieci mesi, complessivamente liquidata, considerato quanto già trattenuto, in Euro 44.176,69;

2. la Corte distrettuale rilevava che l’appello incidentale della Banca era stato notificato all’appellante principale in violazione dell’art. 436 c.p.c., comma 3, senza il rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza di discussione, fissata per il 24.4.2013, e che neanche la richiesta di notifica all’ufficiale giudiziario era avvenuta prima dello spirare del termine suddetto, ciò che imponeva la declaratoria di improcedibilità del gravame incidentale, volto alla riforma dei capi della decisione con i quali il primo giudice aveva quantificato l’indennità sostitutiva del preavviso in un importo inferiore rispetto a quello richiesto ed aveva ritenuto sussistenti una situazione di demansionamento ed il conseguente danno patrimoniale, con passaggio in giudicato delle relative statuizioni;

3. la Corte, per quel che ancora rileva nella presente sede, osservava che era infondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale richiesto dal M. quale conseguenza del riconosciuto demansionamento, non avendo lo stesso fornito alcuna prova dell’esistenza del pregiudizio subito e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale; quanto al prolungamento del periodo di preavviso dovuto in caso di dimissioni, la Corte distrettuale ne riconosceva la legittimità, escludendo che l’indennità di ruolo chiave fosse stata prevista quale corrispettivo del patto di prolungamento del periodo di preavviso e ritenendo che la riconosciuta illegittimità del demansionamento non venisse in rilievo al fine di vagliare la legittimità della clausola di prolungamento del preavviso, per non avere la Banca mai garantito, quale corrispettivo di tale clausola, la permanenza della sede di lavoro in Caltanissetta o l’immodificabilità delle mansioni di assunzione;

4. di tale decisione domanda la cassazione il M., che affida l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste la Banca MPS, che propone ricorso incidentale avverso la stessa pronuncia, affidato ad unica censura, alla quale, a sua volta, resiste, con controricorso, il M.;

5. il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

RICORSO PRINCIPALE:

1. Il M. denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., degli artt. da 1362 a 1375, 1337, 1366, 1375, 1175 c.c., art. 1460c.c., artt. 1218 e 1219 c.c., artt. 67, 68, 69 e 70 c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende di credito, sostenendo che il giudice del gravame avrebbe dovuto prendere atto del giudicato e decidere la causa secondo gli effetti prodotti dallo stesso e che pertanto la Corte di Caltanissetta abbia errato laddove ha considerato quale corrispettivo del prolungamento del preavviso solo ed esclusivamente il trattamento economico (e nemmeno quello complessivo, ritenendo irrilevante la indennità di chiave A, l’uso della macchina aziendale, la sede di lavoro ed il demansionamento), mancando di rilevare che sulle stesse parti della sentenza di primo grado non impugnate o impugnate tardivamente si era formato il giudicato, a ciò conseguendo la definitività dell’accertamento che esso ricorrente aveva accettato il prolungamento del preavviso a fronte dell’assegnazione della sede di lavoro a Caltanissetta, delle attribuzioni di mansioni di coordinatore commerciale e del trattamento economico complessivo, comprensivo dell’indennità di ruolo chiave A, pari ad Euro 70,000;

1.2. sottolinea che la giurisprudenza non esclude un patto incondizionato di prolungamento del preavviso, ma ne imita e ne subordina la validità alla sussistenza di un equilibrio contrattuale anche sotto il profilo di un prolungamento proporzionato, e sostiene che la Banca abbia violato le clausole del contratto individuale sotto diversi profili, disponendo il suo trasferimento di imperio da (OMISSIS) a (OMISSIS), ponendo in essere un grave ed illegittimo demansionamento, con consistente diminuzione del trattamento economico ed abolizione dell’indennità di ruolo chiave;

1.3. rileva che i benefici economici che l’avevano indotto ad accettare la proposta di assunzione siano stati illegittimamente vanificati dalla Banca e che, in ragione di ciò, sia pure stato caducato il bilanciamento prospettato nella lettera di assunzione, che, a fronte del miglior trattamento complessivo, contemplava un periodo più lungo di preavviso; richiama i principi validi in tema di contratti con prestazioni corrispettive e la necessità per il giudice, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento dell’altra, di procedere a valutazione comparativa dei comportamenti;

RICORSO INCIDENTALE:

2. la Banca Monte Paschi di Siena denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., art. 436 c.p.c., comma 3, in combinato disposto con l’art. 291 c.p.c. e con l’art. 421 c.p.c., in relazione alla pronuncia di improcedibilità dell’appello incidentale proposto da essa società, sostenendo che la sanzione dell’improcedibilità consegua unicamente al mancato deposito della memoria difensiva dell’appellato, contenente il gravame incidentale, entro il termine fissato dalla legge, ed osservando che il caso esaminato dalle sezioni unite della S. C. nella pronuncia n. 20604/2008 sia relativo al deposito dell’appello cui non faccia seguito la notificazione dell’atto, ossia ad un’ ipotesi non di tardività, bensì di inesistenza tout court della notificazione dell’atto;

3. va esaminato il ricorso incidentale per ragioni di priorità logico giuridica;

4. è pacifico in fatto che l’appellante incidentale ha avviato il proprio atto di gravame alla notifica attraverso la relativa richiesta in data 23.4.2013 e che l’udienza di discussione era fissata per il 24.4.2013; che in tale udienza il difensore della Banca ha chiesto l’assegnazione di un termine per provvedere nuovamente alla notifica della memoria contenente l’appello incidentale, mentre il difensore dell’appellante principale ha rilevato la tardività di tale notifica ed ha chiesto la declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) cui ha fatto seguito la decisione in tal senso della Corte distrettuale;

5. non solo la notificazione dell’appello incidentale è stata irrispettosa del termine di 10 giorni previsti dall’art. 436 c.p.c., comma 3, ma già la sua richiesta è stata avanzata disattendendo tale termine;

6. anche avendosi riguardo all’inerzia prolungata dell’appellante incidentale nei termini sopra indicati, deve ravvisarsi nella specie una mera nullità della vocatio in ius, in cui il vizio è sanabile nelle varie forme a tal fine regolate dalla legge;

7. in tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, che, con riferimento a fattispecie riferite a vizi della notificazione del gravame, solo nelle ipotesi di omissione di notifica o di sua inesistenza ha ravvisato l’improcedibilità dell’appello (Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1175 e, nella contigua materia locatizia, Cass. 18 gennaio 2017, n. 1218, tutte sulla scia di Cass. SS.UU., 30 luglio 2008, n. 20604), escludendo analoghe conseguenze in relazione a difetto processuale meno grave (nullità della notifica o mancato rispetto dei termini previsti per la sua effettuazione), laddove il vizio non coinvolga proprio in sè l’instaurazione del contraddittorio (notificazione senza rispetto dei termini a comparire), ma solo i tempi utili all’esercizio del diritto di difesa;

8. in continuità con orientamento giurisprudenziale di legittimità ampiamente consolidatosi – sia pure non relativo specificamente a vizi della notificazione dell’appello incidentale -, le indicate differenze di fattispecie tra l’ipotesi dell’inesistenza e della mera invalidità della vocatio in ius sono tali da determinare un trattamento diversificato, in via generale ed astratta e sotto il profilo degli effetti, pur se i rimedi consentiti nella seconda ipotesi (rinnovazione della notifica; differimento dell’udienza) siano tali da comportare la dilatazione dei tempi del processo (cfr. Cass. 9404/2018, cui adde, tra le tante, Cass. 12.9.2018 n. 12166, Cass. 20.11.2018 n. 29920, Cass. 25.2.2019 n. 5441, Cass. 8.7.2019 n. 18286, Cass. 4.12.2019 n. 31734, Cass. 22.1.2020 n. 1441, Cass. 7.2.2020 n. 2903, Cass. 10.3.2020 n. 6766);

9. in particolare, Cass. 13.5.2019 n. 12691 ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in presenza di una notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza eseguita senza osservare il termine a comparire di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3 con avvio alla notifica oltre tale termine, aveva dichiarato l’improcedibilità dell’appello, ritenendo ostativo alla concessione di un nuovo termine per la notifica il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.; (v. pure Cass. 9735 del 2018 e, da ultimo, Cass. 20.5.2020 n. 9307, riferite anch’esse alla notifica dell’appello con inosservanza del termine a comparire di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3);

10. come già osservato da questa Corte, l’art. 6 C.E.D.U. fa, d’altronde, riferimento alla ragionevole durata, ma anche al diritto all’esame della propria causa, oltre che all’equità complessiva del processo, essendosi in tale prospettiva affermato che “il principio del giusto processo (….) non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso, dovendosi evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, diritto ad un giudizio” (così Cass., S.U., 12 marzo 2014, n. 5700). L’equilibrio del sistema è peraltro insito nello stesso art. 111 Cost., il quale rimette sia la ragionevole durata, sia più in generale il giusto processo, alla disciplina che di tali principi, in concreto, è attuata dalla legge (cfr. in tali termini Cass. 9404/2018 cit.);

11. in proposito è stato evidenziato come, “a fronte di una disciplina espressa e completa che modula i tempi e i modi attraverso cui si può avere (o non avere, ma solo ove la parte non osservi gli incombenti eventualmente a suo carico) la sanatoria delle invalidità diverse dall’inesistenza della vocatio in ius, non è ammissibile che l’interprete possa ricorrere in via autonoma ad una diversa perimetrazione dei principi costituzionali di ragionevole durata o giusto processo, onde far scaturire effetti diversi ed eventualmente anche più gravi (quale l’improcedibilità dell’appello) di quelli delineati dal sistema proprio delle norme processuali esistenti” (cfr. nuovamente Cass. 9404/2018 cit.);

12. va, dunque, valorizzato il principio del giusto processo e di strumentalità e congruità delle forme rispetto allo scopo (cfr., in termini generali, Cass. s. u. 20.7.2016 14916), che esalta l’esigenza del raggiungimento del risultato rispetto al dato formale in presenza di vizi procedurali minori;

13. ciò non consente di attribuire rilevanza, in una prospettiva unitaria di catalogazione dei vizi di notificazione, al dato che la richiesta sia stata o meno effettuata all’ufficiale giudiziario prima dello spirare del termine di legge (cfr. in senso contrario Cass. 26835/2018, 20619/2018) rifluendo ogni vizio relativo alla vocatio in ius in ipotesi di nullità sanabile;

14. nel caso dell’appello incidentale tardivamente notificato, come nella specie, l’appellante principale avrebbe potuto, peraltro, anche soltanto chiedere un rinvio dell’udienza per usufruire dell’intero periodo previsto dalla legge al fine di apprestare un’adeguata difesa (cfr. Cass. 9735/2018, Cass. 22166/2018 cit.);

15. diversamente, a fronte del rilievo del vizio e della richiesta di declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale da parte dell’appellante principale, il giudice del gravame, in presenza di richiesta avanzata dall’appellante incidentale, non può decidere la causa in rito, ma deve autorizzare la chiesta rinnovazione della notificazione viziata per mancato rispetto del termine a difesa;

16. in conformità alle esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale, ciò che determina l’assorbimento del ricorso principale, il cui esame è condizionato dall’esito positivo della rinnovazione della notificazione e dalla riapertura della possibilità di valutazione dei motivi del gravame incidentale da parte del giudice del rinvio designato in dispositivo;

17. a quest’ultimo deve, infatti, essere rimessa la causa per l’applicazione del seguente principio di diritto: “il mancato rispetto del termine di cui all’art. 436 c.p.c., comma 2, seconda parte, da parte dell’appellante incidentale determina, pure per l’ipotesi di prolungata inerzia di quest’ultimo sostanziatasi nella richiesta di avvio alla notifica del gravame incidentale dopo la avvenuta scadenza del termine di legge, un vizio della vocatio in ius, che si traduce in nullità della notificazione, e non già in inesistenza od omissione della stessa, con possibilità per il giudice del gravame di autorizzarne la rinnovazione o di concedere un differimento dell’udienza a fronte rispettivamente della richiesta dell’appellante incidentale di procedere a rinotifica dell’impugnazione o dell’istanza, da parte dell’appellante principale, di differimento dell’udienza di discussione”;

18. allo stesso giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, cassa la decisione impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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