Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21888 del 28/10/2016

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 28/10/2016), n.21888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18989-2011 proposto da:

A.R., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

CASINO’ MUNICIPALE DI VENEZIA, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

CASINO’ MUNICIPALE DI VENEZIA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADALBERTO PERULLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.R. C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti al ricorso incidentale –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO, senza numero di R.G.:

AV.DA. C.F. VNZDVD56R18L736Z, + ALTRI OMESSI

– ricorrenti successivi –

contro

CASINO’ MUNICIPALE DI VENEZIA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADALBERTO PERULLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale al ricorso successivo –

E SU ULTERIORE RICORSO SUCCESSIVO, senza numero di R.G.:

V.L., C.F. (OMISSIS), quale erede di VI.GI.,

+ ALTRI OMESSI

– ricorrenti successivi –

contro

CASINO’ MUNICIPALE DI VENEZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADALBERTO PERULLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale al ricorso successivo –

contro

A.R. C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 364/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/02/2011 R.G.N. 30/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato ALDO CAMPESAN;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega orale Avvocato ADALBERTO

PERULLI;

udito l’Avvocato FRANCESCO ACERBONI;

udito l’Avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI;

udito l’Avvocato AMOS ANDREONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione dei ricorsi, per il rigetto del ricorso incidentale della

società.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, numerosi dipendenti o ex dipendenti della Casinò Municipale di Venezia Spa convennero la società innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Venezia per ottenere l’accertamento del diritto a percepire il trattamento economico minimo garantito da una clausola di contratto collettivo aziendale vigente a partire dal 1990, reiterata nei vari contratti succedutisi nel tempo, e che la sentenza qui impugnata riporta con il seguente tenore testuale:

“Per tutta la durata del presente contratto le mance ai tavoli da gioco sono ripartite tra l’Azienda e il personale nella misura percentuale in atto e cioè: roulette, 30/40, craps e black jack: 50% all’Azienda e 50% al personale; comunque agli aventi diritto del reparto roulette sarà assicurato, da parte dell’Azienda, un minimo garantito di Lire 2.790= pro-quota per ogni milione indiviso di mancia, secondo la ripartizione vigente al 31/12/1990, garantendo il rispetto dell’istituto previsto dall’Art. 3 del presente contratto; b) chemin de fer: 54% all’Azienda e 46% al personale”.

Instaurato il contraddittorio, il Tribunale adito, per quanto qui ancora interessa, prima con sentenza non definitiva accertò il diritto dei ricorrenti a percepire, nei limiti della prescrizione quinquennale, il trattamento economico garantito dalla disposizione citata “pari a un minimo di Lire 2.790 pro quota per milione indiviso di mancia” e poi, con quella definitiva, condanno il Casinò al pagamento delle somme quantificate a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio.

In particolare il giudice monocratico interpretò la clausola disattendendo la tesi della società secondo cui il calcolo del minimo garantito dovesse avvenire con riferimento alla sola quota di incassi destinata ai dipendenti, ossia sul 50% anzichè sul 100% degli incassi totali.

Con sentenza del 25 febbraio 2011 la Corte di Appello di Venezia, confermando nel resto la pronuncia di primo grado, l’ha riformata nella parte relativa all’interpretazione della clausola citata, orientandosi nel senso auspicato dalla società appellante principale e cioè che il calcolo del minimo garantito dovesse avvenire tenendo presente la sola quota di incassi dovuta ai dipendenti e non quelli totali, condannando l’azienda al pagamento delle minor somme dovute.

Ha altresì respinto sia l’appello incidentale dei lavoratori difesi dall’Avv. Bravin, in punto di prescrizione quinquennale, sia quello dei lavoratori difesi dall’Avv. Acerboni, relativo all’incidenza del minimo garantito sul trattamento di fine rapporto.

Quanto alla posizione di S.M. la Corte ha ritenuto trattarsi “di mero errore materiale della sentenza (di primo grado) che riportando il nome errato usato dalla CTU ha parlato di S.G. e non di S.M.”.

2.- Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto un primo ricorso i lavoratori A. ed altri indicati in epigrafe, difesi dall’Avv. Campesan, con 2 motivi, cui ha resistito il Casinò Municipale di Venezia, formulando ricorso incidentale affidato a tre motivi; ad esso hanno replicato con controricorso detti lavoratori. Altro ricorso avverso la stessa sentenza hanno proposto Av. ed altri indicati in epigrafe, difesi dall’Avv. Bravin e dall’Avv. Andreoni, con 6 motivi, cui ha resistito la società, ancora con ricorso incidentale affidato a tre motivi. L’ultimo ricorso per cassazione della sentenza della Corte veneziana è stato proposto da V. ed altri indicati in epigrafe, difesi dagli Avv. Acerboni e Di Giovanni, con 6 motivi, cui ha resistito il Casinò, proponendo anche in questo caso ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., oltre alla Casinò di Venezia Gioco Spa, già Casinò Municipale di Venezia Spa, anche gli Avv.ti Bravin ed Andreoni per Av. ed altri e gli Avv.ti Acerboni e Di Giovanni per V. ed altri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Preliminarmente tutte le impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza devono essere riunite ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Sempre in via preliminare occorre dare atto che sono stati depositati verbali di conciliazione redatti in sede sindacale ovvero innanzi alla direzione provinciale del lavoro tra la società Casinò di Venezia ed i seguenti lavoratori: B.E. (n. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

Da tali verbali di conciliazione, tutti di analogo tenore, riguardanti anche i diritti oggetto della presente controversia, scaturisce la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo per le parti che hanno sottoscritto i medesimi, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c., u.c..

4.- Tanto premesso, i motivi posti a fondamento dei vari ricorsi dei lavoratori possono essere come di seguito sintetizzati.

4.1.- Con il primo motivo del ricorso principale dei Signori A. ed altri, difesi dall’Avv. Campesan, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,116,416 e 359 c.p.c. nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia relativamente alla parte della sentenza della Corte di Appello che, in riforma di quella di primo grado, ha rideterminato la quota di spettanza dei lavoratori sul minimo garantito per le mance derivanti dall’attività del Casinò: ci si duole che la questione sia stata esaminata nel merito nonostante la stessa fosse stata sollevata per la prima volta dalla società a quasi tre anni dall’inizio del procedimento di primo grado, in sede di conferimento dell’incarico peritale, mentre sulla stessa nulla era stato detto nella sede a ciò deputata, ossia nella comparsa di costituzione.

Con il secondo motivo del medesimo ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 48 CAL 1990 e 23 CAL 1999 nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia criticando sotto molteplici profili l’interpretazione offerta dai giudici d’appello alla clausola collettiva concernente il minimo garantito, che sarebbe erronea sulla base “di semplici e inconfutabili calcoli matematici”, oltre che contraria all’intento delle parti, sorretta da considerazioni della Corte territoriale irrilevanti, illogiche e inconsistenti.

4.2.- Con il primo motivo di ricorso dei Signori Av. ed altri, difesi dagli Avv. Bravin e dall’Avv. Andreoni, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,116,416 e 359 c.p.c. nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia relativamente alla parte della sentenza della Corte di Appello che, in riforma di quella di primo grado, ha rideterminato la quota di spettanza dei lavoratori sul minimo garantito per le mance derivanti dall’attività del Casinò: si lamenta che la questione sia stata esaminata nel merito nonostante la stessa fosse stata sollevata per la prima volta dalla società a quasi tre anni dall’inizio del procedimento di primo grado, in sede di conferimento dell’incarico peritale, mentre sulla stessa nulla era stato detto nella sede a ciò deputata, ossia nella comparsa di costituzione.

In subordine rispetto al primo motivo si denuncia con il secondo ancora omessa ed insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia relativo alla tardività della contestazione, assumendo che la Corte distrettuale per sostenere la tesi esegetica patrocinata dalla società si sarebbe limitata “a meri ragionamenti teorici o astratti”, supportati da argomenti “in alcun modo logici nè sufficienti”.

Con il terzo mezzo di gravame si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 48 CAL 1990 e 23 CAL 1999 nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia censurando l’interpretazione offerta dai giudici d’appello alla clausola collettiva concernente il minimo garantito, che paleserebbe “diversi elementi che evidenziano i vizi logico-interpretativi” circa le considerazioni effettuate dalla Corte a conferma del dato matematico.

Con il quarto motivo si lamenta insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata proprio sul calcolo matematico del minimo garantito.

Con il quinto motivo si denuncia omessa valutazione dell’eccezione relativa all’interruzione della prescrizione ed omessa valutazione delle istanze istruttorie volte alla prova dell’interruzione della prescrizione.

Con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 287 c.p.c. per erronea configurazione di mero errore materiale nell’omessa indicazione nel dispositivo della sentenza di primo grado del dipendente S.M., persona diversa da S.G. contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello. 4.3.- Con il primo motivo di ricorso dei Signori V. ed altri, difesi dagli Avv. Acerboni e Di Giovanni, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 416,420 e 421 c.p.c. per omesso rilievo da parte della sentenza impugnata della tardività della contestazione del criterio di calcolo basato sul rapporto con le somme indivise tra croupier e Casinò.

Con la seconda doglianza si eccepisce omessa ovvero insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia relativo alla medesima tardiva contestazione del criterio di calcolo del minimo garantito.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica del contratto di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. circa l’interpretazione da parte della Corte territoriale della clausola sul minimo garantito, frutto di un “abbaglio matematico”, oltre che della omessa ricerca della volontà delle parti, della omessa applicazione del criterio ermeneutico relativo al comportamento successivo delle parti, della omessa esegesi complessiva delle clausole, della errata ermeneutica delle espressioni con più sensi nonchè della violazione delle regole finali di interpretazione.

Con il quarto motivo si censura la medesima interpretazione del contratto aziendale per omessa ovvero insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Con il quinto mezzo si lamenta ancora vizio di motivazione della sentenza impugnata sul calcolo matematico del minimo garantito.

Con il sesto motivo si impugna quella parte della sentenza d’appello riguardante la richiesta di condanna al ricalcalo del TFR in ragione delle spettanze dovute a titolo di minimo garantito sulle mance: si lamenta insufficiente e/o contraddittoria motivazione perchè “ridurre a due righe la rilevante problematica fiscale/giuslavoristica/tributaria/civilistica in ordine alla natura giuridica delle mance e del loro minimo garantito è certamente un vizio della sentenza che merita la cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

5.- La Corte ritiene possano essere trattati congiuntamente i motivi dei ricorsi dei lavoratori che impugnano sotto vari profili, ma in larga parte lamentando i medesimi vizi, quella parte della sentenza della Corte di Appello che, circa la “pretesa tardività della questione dei criteri per la determinazione della base di calcolo”, l’ha ritenuta “superata”, rilevando che “nel caso in esame si tratta dell’interpretazione della clausola contrattuale di cui all’art. 48 CAL 1990 e art. 23 CAL 1999 e da questo punto di vista sempre al giudice spetta la valutazione sulla interpretazione della norma”.

Orbene il primo motivo del ricorso A. ed altri, il primo ed il secondo motivo del ricorso Av. ed altri, il primo e secondo motivo del ricorso V. ed altri, risultano infondati.

Premesso che il principio di non contestazione opera esclusivamente sul piano probatorio dei fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni e non sulle questioni di diritto che tali fatti pongono, il criterio di calcolo da utilizzare per determinare il diritto preteso dagli attori sulla base dell’interpretazione di una certa clausola contrattuale investe la disciplina regolatrice della fattispecie e, quindi, la controversia sul criterio utilizzabile sulla base dell’esegesi del contratto non è limitata ad un fatto storico: pertanto la contestazione mossa dalla società nel corso del giudizio di primo grado circa i “criteri per la determinazione della base di calcolo” non ha ad oggetto una eccezione bensì una mera difesa, che pertanto non può essere considerata processualmente preclusa.

6.- Vanno trattati congiuntamente anche i motivi dei ricorsi dei lavoratori che impugnano, sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, quel capo della sentenza della Corte veneziana che, riformando la pronuncia di primo grado, ha interpretato la clausola contrattuale di cui all’art. 48 CAL 1990 ed all’art. 23 CAL 1999 sostenendo che il calcolo del minimo garantito dovesse avvenire tenendo presente la sola quota di incassi dovuta ai dipendenti e non gli incassi totali.

Vanno dunque esaminati, per coincidenza e reciproca connessione, il secondo motivo del ricorso A. ed altri, il terzo ed il quarto motivo del ricorso Av. ed altri, il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso V. ed altri.

6.1.- Rispetto ad essi possono essere superate le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità così come sollevate dalla società controricorrente.

Quest’ultima rileva che si controverte dell’interpretazione di norme collettive di carattere aziendale, per cui sarebbe inammissibile la denuncia diretta della loro falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, invocabile solo al cospetto di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

In realtà è vero che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 riguarda esclusivamente il livello nazionale della normativa collettiva, assegnandosi a questa Corte, limitatamente ad essa, una innovativa latitudine del suo sindacato in funzione “paranomofilattica” (Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010; Cass. n. 6335 del 2014; Cass. n. 26738 del 2014); tuttavia corrisponde altrettanto al vero che ciò non esclude affatto, per i contratti collettivi di carattere aziendale (quali quelli in controversia), il tradizionale sindacato di legittimità che può spiegarsi sull’interpretazione di ogni atto negoziale riguardo i vizi di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (qui nel testo antecedente alla novella del 2012), ovvero la violazione delle norme di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 c.c. e ss., ai sensi del n. 3 disposizione citata; sindacato ampiamente ed ammissibilmente sollecitato dai motivi di ricorso per cassazione in esame, con i quali non ci si limita a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella della sentenza impugnata, ma si prospetta, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza della motivazione della Corte territoriale anche in relazione alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione medesima.

Cade in conseguenza anche l’eccezione di improcedibilità per omesso deposito integrale della contrattazione collettiva di riferimento a mente dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, atteso che questa Corte insegna come, riguardo alla disciplina collettiva di livello non nazionale, “non è investita di alcuna funzione nomofilattica e quindi non vi è alcuna ragione per richiedere al ricorrente di depositare anche il testo di norme contrattuali di cui le parti non hanno mai dibattuto e che non sono state prese in considerazione dalla sentenza impugnata”, “laddove la sanzione dell’improcedibilità sarebbe ingiustificata, nel senso che non sarebbe proporzionata e quindi risulterebbe verosimilmente irragionevole (ex art. 3 Cost.)”(in termini: Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010).

Quanto al difetto di autosufficienza, pure lamentato dalla controricorrente, è appena il caso di rilevare che il testo della disposizione collettiva in contesa, oltre che negli atti, è riportato nella stessa sentenza impugnata (anche nella variante lessicale del contratto aziendale del 1999) e le parti medesime hanno concordemente indicato il contenuto di tale clausola – e non di altre – come costituente il perimetro rilevante ai fini dell’esame e dell’interpretazione della pattuizione che regola la fattispecie.

6.2.- Ciò premesso, la Corte giudica i motivi innanzi richiamati fondati nei sensi espressi dalla motivazione che segue.

I giudici d’appello hanno evidenziato, in ciò condividendo l’assunto delle parti, che la “la ragione stessa” che aveva determinato la stipulazione della clausola di cui si controverte era quella di “evitare che un aumento del personale (dovuto anche all’apertura di altra sede del Casinò Municipale di Venezia) determinasse una riduzione del percepito tra i singoli croupier”; in altre parole, posto che le mance dei clienti raccolte ogni sera dagli addetti al casinò venivano ripartite con una percentuale assegnata alla società e la residua assegnata alla Comunione Proventi Aleatori (CPA), che poi provvedeva a ripartirla per ciascun addetto, in previsione di un aumento del numero degli aventi diritto del reparto roulette, che avrebbe inevitabilmente diminuito il compenso loro singolarmente spettante, si convenne un meccanismo che garantisse che il percepito da ciascuno non oltrepassasse una certa soglia minima, altrimenti la società avrebbe dovuto provvedere all’integrazione.

Pertanto, sin dall’art. 48 del contratto aziendale del 1990, con formula poi reiterata negli accordi successivi, si stabilì che: “Per tutta la durata del presente contratto le mance ai tavoli da gioco sono ripartite tra l’Azienda e il personale nella misura percentuale in atto e cioè: roulette, 30/40, craps e black jack: 50% all’Azienda e 50% al personale; comunque agli aventi diritto del reparto roulette sarà assicurato, da parte dell’Azienda, un minimo garantito di Lire 2.790= pro-quota per ogni milione indiviso di mancia, secondo la ripartizione vigente al 31/12/1990, garantendo il rispetto dell’istituto previsto dall’Art. 3 del presente contratto; b) chemin de fer: 54% all’Azienda e 46% al personale”.

Con il contratto aziendale del 1999 l’inciso sul minimo garantito venne così riformulato all’art. 23: “comunque agli aventi diritto del reparto roulette, sarà assicurato, da parte dell’azienda, sulla base della dotazione organica in essere un minimo garantito individuato pro-quota per milione indiviso di mancia, secondo la ripartizione vigente al 31/12/1990”, ma è la stessa Corte territoriale a ritenere che “il risultato economico tra le due operazioni, con l’art. 48 e con l’art. 23, era identico e l’unica differenza era quella di non aver inserito il valore di Lire 2.790 nel testo del contratto”.

La disposizione collettiva citata innanzi tutto reca le percentuali di ripartizione del totale delle mance incassate tra azienda e personale e su di esse non vi è questione; è invece controversa l’interpretazione da offrire alla clausola secondo cui “comunque agli aventi diritto del reparto roulette sarà assicurato, da parte dell’Azienda, un minimo garantito di Lire 2.790- pro-quota per ogni milione indiviso di mancia, secondo la ripartizione vigente al 31/12/1990”, successivamente modificata nel solo senso di non indicare testualmente la somma di Lire 2790.

Nella motivazione della decisione della sentenza di primo grado, testualmente riportata in quella di appello, si è ritenuta infondata la pretesa patrocinata dal Casinò di Venezia “di calcolare il minimo garantito con riferimento alla sola quota di incassi destinata ai dipendenti, ossia sul 50% degli incassi anzichè sul 100%”. Si è argomentato che “il procedimento stesso in base al quale è stato individuato il valore di Lire 2.790 porta… a ritenere che il minimo garantito vada calcolato rispetto al 100% degli incassi. Ci si riferisce al fatto che il valore di Lire 2.790 è stato ottenuto dividendo Lire 500.000 (= 1/2 di un milione quale quota parte di mance destinata al personale) per 178 punti circa arrotondato a 179, pari al numero complessivo dei punti del personale all’epoca in organico calcolato applicando il Regolamento in vigore al 31.12.1990, da cui 2.793,3, arrotondato a 2.790”. Secondo il primo giudice ciò induce “a ritenere, unitamente all’espressione per ogni milione indiviso di mancia, che in sede di calcolo non si debba dividere nuovamente per due, bensì si debba fare riferimento al 100% degli incassi”, perchè altrimenti, seguendo l’impostazione del Casinò, si avrebbe “una duplice riduzione a Lire 500.000, il che confligge, facendo perdere all’espressione qualsivoglia concreto significato, con la dicitura milione indiviso”.

La Corte di Appello, pur partendo dai medesimi dati, giunge a conclusioni opposte, osservando che “la somma intera di un milione viene divisa per due arrivando a cinquecento, che costituisce proprio la quota dei lavoratori, realizzando così la base di calcolo indicata dal Casinò Municipale di Venezia. L’integrazione che viene garantita dal Casinò Municipale di Venezia oltre la quota del 50% spettante ai croupier deve essere calcolata sulla differenza della somma derivante dalla moltiplicazione 2787×179 che equivale sostanzialmente a 500.000 che è la quota di spettanza dei dipendenti”.

Tale “discorso matematico” – secondo la Corte veneziana – sarebbe confermato da una serie di considerazioni.

Innanzitutto la lettura offerta troverebbe avallo “in termini logici dal comportamento stesso dei ricorrenti”, atteso che il primo ricorso dei croupier è del 2005 e, “considerando il termine di prescrizione quinquennale”, sarebbe “inspiegabile… la perdita economica per periodi precedenti il quinquennio dall’interruzione della prescrizione una volta considerato che, alla luce dei conteggi predisposti dalla CTU di primo grado, una volta utilizzata come base di calcolo non la quota di 500.000 dei lavoratori ma l’intero milione si realizzano delle differenze favorevoli per i croupier di una consistenza economica rilevante”.

Una seconda conferma del ragionamento prospettato la Corte territoriale la ricava “dal fatto che alla luce dei conteggi,… predisposti dal CTU in primo grado nella doppia versione utilizzando come base un milione o cinquecento, mentre nel primo caso si ricavano delle differenze più che consistenti per i croupier che, sommate giorno per giorno, potrebbero costituire una somma complessiva superiore a quanto percepito per tale data come quota mance dal Casinò Municipale di Venezia mentre nel secondo caso si apprezza una sostanziale identità tra quanto percepito e quanto dovuto con minime variazioni economicamente quasi irrilevanti”.

Un ultimo supporto a sostegno della propria interpretazione la Corte di Appello lo riscontra nella lettura di un documento proveniente dal Co.Re.Co. il quale “vuole avere la garanzia che sia rispettata la percentuale del 50% del Comune perchè si trattava di entrate tributarie ed allora risultava indispensabile eliminare il valore di 2790 dalla dizione letterale dell’accordo perchè la garanzia di tale somma rendeva evidente la circostanza che un aumento del numero dei croupier avrebbe determinato necessariamente un utilizzo della quota del Casinò Municipale di Venezia per integrare il 50% garantito dai lavoratori”.

6.3.- Il Collegio giudica detta motivazione carente per molteplici aspetti in guisa tale da imporre la cassazione della sentenza impugnata in tale parte.

Questa Corte ha più volte affermato che, nel processo di interpretazione negoziale, va ricostruita la comune volontà dei contraenti sulla scorta di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale (tra le altre: Cass. n. 5102 del 2015; Cass. n. 12389 del 2003; Cass. n. 6484 del 1994; Cass. n. 5528 del 1981).

Quanto al primo elemento, relativo al senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, è stato sovente stabilito che esso rappresenta il primo e principale strumento esegetico, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4347 del 2015; Cass. n. 110 del 2013; Cass. n. 4176 del 2007; Cass. n. 28479 del 2005).

Il criterio non muta nel caso dell’interpretazione di un contratto collettivo per cui si è affermato il principio che “ove il giudice di merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta senza necessità di far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, il cui intervento si giustifica solo nel caso in cui siano insufficienti i criteri principali” (in termini: Cass. n. 19357 del 2013).

Anche laddove l’interpretazione letterale non conduca a siffatti esiti decisivi e preclusivi, o per l’intrinseca equivocità delle espressioni utilizzate o perchè incoerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà delle parti (cfr. Cass. n. 25840 del 2014), tuttavia non c’è dubbio che il giudice del merito non possa prescindere dall’esame del testo dell’accordo, trattandosi del passaggio “prioritario” nel processo ermeneutico (tra le altre v. Cass. n. 5595 e 21243 del 2014), avendo egli il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto (cfr. Cass. n. 12360 del 2014, che richiama Cass. 511 del 1984).

Orbene nella motivazione della sentenza qui impugnata tale passaggio risulta, nella sostanza, omesso, nè è chiaro come si sia inteso procedere per ricercare quale fosse la comune volontà delle parti collettive; in particolare non viene esaurientemente spiegato come possa attribuirsi all’espressione “un minimo garantito… per ogni milione indiviso di mancia” un significato diverso da quello assegnato dal giudice di primo grado, per il quale la garanzia del trattamento minimo opera avuto riguardo al totale degli incassi – e non alla metà di essi proprio perchè si fa riferimento ad un “milione indiviso”, che è appunto il totale degli incassi derivanti dalle mance prima della divisione tra Casinò e CPA; per il vero nella sentenza non si fa neanche cenno ad una eventualmente ritenuta equivocità della clausola che imponesse il ricorso ad ulteriori canoni ermeneutici.

La pronuncia della Corte territoriale appare intrinsecamente contraddittoria anche rispetto all’altro elemento fondamentale nel processo di interpretazione negoziale che deve guardare alla ratio della disposizione dell’accordo.

Invero, pur essendo pacifico anche per la Corte veneta che la “la ragione stessa” che aveva determinato la stipulazione della clausola di cui si controverte era quella di “evitare che un aumento del personale (dovuto anche all’apertura di altra sede del Casinò Municipale di Venezia) determinasse una riduzione del percepito tra i singoli croupier” e pur partendo la stessa Corte dai dati numerici già rilevati dal giudice di prime cure, tuttavia giunge a conclusioni radicalmente opposte, senza che sia esattamente percepibile il percorso logico attraverso il quale ciò avvenga e, soprattutto, con esiti distonici rispetto alla ratio della disposizione collettiva come innanzi individuata.

Infatti se l’esigenza delle parti contraenti dell’epoca era quella, in previsione di un aumento di organico, di garantire un trattamento economico minimo non inferiore a quello percepito da un croupier secondo la ripartizione vigente al 31 dicembre 1990 con una dotazione stimata in 179 unità, non appare plausibile assegnare all’intenzione delle parti una volontà – così come giudizialmente patrocinata dal Casinò e condivisa dalla Corte di Appello – che lascia operare il meccanismo di salvaguardia solo nel caso di un aumento addirittura esponenziale degli aventi diritto e non in grado, quindi, di neutralizzare il rischio paventato per futuri incrementi di aventi diritto di misura più ridotta ma comunque significativa.

Anche gli ulteriori argomenti che la Corte distrettuale legge come confermativi dell’interpretazione offerta in realtà appaiono a questo Collegio insufficienti a sorreggere il decisum.

Innanzitutto l’esegesi per i giudici d’appello troverebbe conferma nell’inerzia dei ricorrenti che, applicando il criterio di calcolo da loro giudizialmente richiesto, avrebbero “inspiegabilmente” lasciato prescrivere i loro diritti con differenze retributive “di una consistenza economica rilevante”.

A parte la contestazione dei ricorrenti secondo cui la perdita economica sarebbe iniziata proprio un quinquennio prima nel 1999, appare comunque oscuro il criterio inferenziale o la massima di esperienza applicati nella specie dalla Corte veneziana per dedurre dal fatto noto, rappresentato dall’inerzia dei lavoratori, il fatto ignoto idoneo ad interpretare l’accordo, perchè altrimenti si dovrebbe poter affermare che in ogni rapporto di durata nascente da un contratto l’aver fatto prescrivere diritti economicamente consistenti per un certo lasso temporale sia idoneo a comprovare l’insussistenza dei diritti stessi per il periodo successivo.

Per quanto riguarda poi i conteggi della consulenza tecnica d’ufficio, la circostanza che, utilizzando la base di calcolo voluta dal Casinò, risulti una sostanziale identità tra quanto percepito dagli aventi diritto e quanto dovuto “con minime variazioni economicamente quasi irrilevanti”, lungi dal confermare l’interpretazione dei giudici d’appello appare invece sintomatica della sua implausibilità perchè significa che la garanzia non opera nonostante l’incremento del personale e non è razionale applicare la regola nel senso che allontana dal raggiungimento del suo scopo. Lecito dubitare poi che, secondo i criteri proposti dai ricorrenti, il Casinò possa essere costretto a pagare una integrazione superiore alle mance incassate nella singola serata, visto che appare connaturato al funzionamento della clausola che il totale delle mance incassate rappresenti il limite di quanto possa essere distribuito; in ogni caso l’assenza di un tetto massimo all’integrazione dovuta dal Casinò sarebbe di per sè priva di significato atteso che, anche utilizzando il criterio condiviso dalla società, sarebbe in astratto possibile che la stessa venga chiamata a pagare somme superiori a quelle percepite.

Infine, in ordine al documento proveniente dal Co.Re.Co., non può condividersi che un atto di un soggetto terzo dal punto di vista civilistico, per di più destinatario – come ritenuto dalla stessa Corte distrettuale – “di un mero espediente lessicale per non fare figurare in termini evidenti che la garanzia del minimo ai croupier poteva incidere sulla quota dell’altra parte”, possa assumere valore significativo dirimente ai fini dell’interpretazione di un contratto collettivo non stipulato da detto Comitato.

In definitiva, in relazione ai motivi scrutinati, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo per consentire un nuovo esame circa l’interpretazione della clausola in questione.

7.- Con il quinto motivo del ricorso proposto da Av. ed altri si denuncia omessa valutazione dell’eccezione relativa all’interruzione della prescrizione ed omessa valutazione delle istanze istruttorie volte alla prova dell’interruzione della prescrizione.

Si deduce che i ricorrenti, nel corso del 2004, avevano depositato presso la Casa di Gioco, a mani delle impiegate ivi addette, una lettera interruttiva della prescrizione di cui non era stata rilasciata copia; pertanto avevano chiesto l’ammissione di prove testimoniali con cui si chiedeva di mostrare ai testi “lettera avente il contenuto del doc. n. 2” nonchè la produzione da parte del Casinò della lettera “di cui al doc. n. 2 del presente fascicolo”.

Si lamenta che tale istanze sarebbero state obliterate dalla Corte territoriale.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto si fonda su di una “lettera” di cui non viene riportato il contenuto nel motivo stesso, in modo da consentire a questa Corte di verificare, senza necessità di accedere agli atti del giudizio di merito, la decisività del documento e la sua idoneità a concretare un atto interruttivo della prescrizione.

8.- Va invece accolto il sesto motivo del medesimo ricorso Av. ed altri con cui si deduce che, nell’originario ricorso ex art. 414 c.p.c., tra i vari dipendenti del Casinò di Venezia, figurava anche il Sig. S.M., il quale quantificava la propria domanda in Euro 30.098,97; che il dispositivo della sentenza di primo grado aveva del tutto omesso di considerarlo; che in tale dispositivo figurava tale S.G., a cui la CTU aveva riconosciuto l’importo di Euro 28.370,32; che questi era un altro dipendente del Casinò che non aveva nulla a che fare con S.M.; che sul punto era stato proposto appello rispetto al quale la Corte veneziana aveva ritenuto configurato un mero errore materiale della sentenza di primo grado che avrebbe solamente riportato il nome errato dello S., intendendo G. anzichè M.; che invece, trattandosi di due persone diverse, si lamenta che la Corte di Appello abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per difetto di pronuncia in ordine all’azione promossa da S.M..

Il motivo è fondato perchè non risulta in contestazione, neanche da parte della società controricorrente, che la posizione di S.M. non è identificabile con quella di S.G., persona diversa, per cui la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto, con rimessione alla Corte indicata in dispositivo (esula il caso da quelli tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. di rimessione al giudice di primo grado) affinchè, una volta riscontrata l’omissione di pronuncia nella sentenza di primo grado, possa decidere nel merito anche sulla posizione di S.M..

9.- Tra i motivi dei ricorsi dei lavoratori residua, infine, il sesto mezzo di impugnazione contenuto nel ricorso proposto da V. ed altri con cui si denuncia motivazione insufficiente e/o contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.

Si impugna quella parte della sentenza d’appello riguardante la richiesta – già respinta in primo grado – di condanna della società al ricalcolo del TFR in ragione delle spettanze dovute a titolo di minimo garantito sulle mance. Si lamenta che la motivazione sarebbe insufficiente perchè “ridurre a due righe la rilevante problematica fiscale/giuslavoristica/tributaria/civilistica in ordine alla natura giuridica delle mance e del loro minimo garantito è certamente un vizio della sentenza che merita la cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”; sarebbe altresì contraddittoria perchè “escludere l’applicazione del TFR per il solo fatto che il minimo garantito deriva da un accordo è chiaramente in contraddizione con il fatto che l’applicazione del TFR deriva da degli accordi negoziali”.

La censura non può trovare accoglimento.

Infatti nella decisione della Corte di Appello, che conferma e richiama espressamente quella di primo grado, in punto di non computabilità ai fini del TFR degli emolumenti dovuti per la clausola di minimo garantito, il Collegio non ravvisa i vizi di motivazione come denunciati, sì da determinare la cassazione di tale parte della sentenza: la sinteticità della motivazione non ne determina di per sè l’insufficienza; quanto alla pretesa contraddizione essa si prospetta sulla base di una non condivisibile affermazione circa “l’applicazione del TFR” derivante da “accordi negoziali”, disconoscendosi così la fonte legale della disciplina del trattamento di fine rapporto.

10.- Passando ai vari ricorsi incidentali, con essi la società propone sostanzialmente i medesimi tre motivi, censurando quella parte della sentenza della Corte veneziana in cui la stessa ha ritenuto non corretta l’interpretazione fornita dal Casinò in “termini di individuazione degli aventi diritto” al minimo garantito, affermando che questi ultimi non potevano essere individuati, come invece sostenuto dalla datrice di lavoro, esclusivamente nei “croupier in servizio al 31/12/90”.

Con il primo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto la tardività della contestazione in merito agli “aventi diritto”, con conseguente errata declaratoria di inammissibilità del motivo di appello della società.

Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss. in relazione all’interpretazione ed applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 23 CAL 1999 e 48 CAL 1990 in ordine agli “aventi diritto” da parte dei giudici di merito. Si sostiene che detti accordi, disponendo che il minimo garantito di mance spettasse agli aventi diritto al Reparto Roulette… in forza al 31.12.1990, esprimessero la volontà delle parti di limitare il beneficio derivante dal meccanismo di garanzia ai soli impiegati di gioco in forza alla data del 31 dicembre 1990, coerentemente con la ratto dell’intesa.

Con l’ultimo motivo di impugnazione incidentale si critica la medesima interpretazione per omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia rappresentato dalla “testimonianza resa dal teste M.”; si opina che “l’opportuna valutazione delle suddette dichiarazioni da parte della Corte di Appello di Venezia avrebbe certamente condotto la stessa a ritenere che, nel caso di specie, non possono ritenersi soggetti interessati ed aventi diritto coloro che sono stati addetti/abilitati alla Roulette nei periodi successivi al 31 dicembre 1990”.

Orbene sulla individuazione degli aventi diritto al trattamento del minimo garantito la sentenza impugnata, affrontando il decimo motivo di appello della società, alla pag. 38 si fonda su di una duplice ratio decidendì: una “constatata tardività del motivo” tale da renderlo “inammissibile”; una infondatezza del medesimo perchè “nell’accordo si parla di ripartizione vigente al 31/12/90 non di personale in servizio a tale data”.

Il primo motivo dei ricorsi incidentali censura il primo aspetto di natura processuale; il secondo ed il terzo criticano l’interpretazione data dal giudice del merito al contenuto dell’accordo.

Queste ultime doglianze risultano, ad avviso del Collegio, infondate.

Esse si limitano a proporre una interpretazione alternativa degli accordi aziendali, per di più invocando l’esame di una testimonianza (che costituisce oggetto di valutazione di merito preclusa in sede di legittimità), rispetto all’interpretazione adottata dalla Corte territoriale, che invece risulta condivisibile proprio perchè fondata sul dato letterale dell’accordo, così come riportato nella sentenza impugnata.

Respinti, dunque, il secondo ed il terzo motivo dei ricorsi incidentali diviene inammissibile il primo, riguardante l’alternativa ratio decidendi di natura processuale, atteso che, ove fondato, comunque non potrebbe condurre alla cassazione del capo di sentenza impugnato. Infatti costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cfr., in merito, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009). Applicando siffatto principio la caso di specie consegue che se una delle indicate rationes decidendì “resiste” all’impugnazione proposta dalla ricorrente incidentale è del tutto ultronea la verifica di detta resistenza rispetto all’autonoma, alternativa e distinta ratio decidendi.

11.- Conclusivamente, dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione, con compensazione delle relative spese, devono essere accolti i ricorsi degli altri lavoratori limitatamente ai motivi indicati ai paragrafi 6 ed 8 della presente motivazione, respinti gli altri. Parimenti vanno rigettati i ricorsi incidentali della società. In relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo il quale si uniformerà a quanto statuito, regolando altresì le spese.

PQM

La Corte provvedendo sui ricorsi riuniti: dichiara cessata la materia del contendere tra B.E., + ALTRI OMESSI

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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