Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21888 del 20/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1649-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3779/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla stessa contro la sentenza con la quale era stata annullata la cartella di pagamento notificata a C.A..

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con l’unico motivo proposto l’Agenzia deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, art. 38, comma 3, art. 51, comma 1 e art. 38, nonchè dell’art. 327 c.p.c.. La CTR aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine lungo di impugnazione di sei mesi, senza considerare che al procedimento in esame si applica il termine di un anno e 46 giorni in relazione all’epoca di pendenza del ricorso in primo grado, anteriore all’entrata in vigore della novella all’art. 327 c.p.c.- coincidente con il 4 luglio 2009 -.

La censura è fondata.

Ed invero, la CTR ha ritenuto che l’appello proposto in data 29.7.2010 fosse intempestivo in relazione al decorso di un anno e 45 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta l’11.6.2009.

Orbene, il giudice di appello è incorso in più di un errore, se solo si consideri che in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio. – cfr. Cass. n. 19969/2015 -.

Va ancora aggiunto che ai fini del riscontro della tempestività dell’appello, al termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), richiamato in relazione al processo tributario, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, e che va calcolato prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono aggiungersi quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 c.p.c., comma 1 e L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale – cfr. Cass. n. 4310/2015 -.

Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione – cfr. Cass. S.U. n. 13338/2010; Cass. n. 4993/2014 -.

Orbene, il giudice di appello ha disatteso i superiori principi considerando, per un verso, in modo dubitativo la possibilità di applicare al procedimento iniziato anteriormente al 4 luglio 2009 il termine di impugnazione di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. nella formulazione successiva alla novella del 2009 e, per altro verso, omettendo di considerare che ai fini della durata del termine di un anno e 46 giorni applicabile alla fattispecie – e non di un anno e 45 giorni come ritenuto in sentenza – era necessario tenere in conto l’epoca della consegna dell’atto di appello all’ufficiale postale – avvenuta il 26 luglio 2010 – e non quella della consegna dell’atto al destinatario (29 luglio 2010).

Sulla base di tali considerazioni e in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA