Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21888 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 09/10/2020), n.21888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 36690-2018 proposto da:

C.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato FRANCO DI TEODORO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, (Studio Marazza e

Associati) VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’Avvocato

MARCO MARAZZA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3624/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/10/2018 R.G.N. 1995/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/03/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DOMENICO DE FEO, per delega Avvocato MARCO MARAZZA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Poste Italiane spa, con atto del 21.10.2015 in relazione alla contestazione dell’11.9.2015, ha intimato a C.S., dipendente della società e dal febbraio 2013 titolare, con mansioni di portalettere presso il (OMISSIS) della zona di recapito n. (OMISSIS), il licenziamento disciplinare per scarsa diligenza e per una perdurante inosservanza degli obblighi e dei doveri di servizio nello svolgimento della sua attività.

2. Impugnato il provvedimento di recesso, il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 6.12.2016 ha rigettato il ricorso ritenendo: a) la legittimità del licenziamento in ordine alle dedotte violazioni di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, b) l’integrale conferma, dall’istruttoria espletata e dai documenti in atti, dell’oggetto delle contestazioni addebitate al dipendente; c) la proporzionalità ai fatti della sanzione applicata; d) l’assenza di profili costituenti condotte discriminatorie in danno del lavoratore.

3. A seguito di opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1 commi 51 e ss. proposta da C.S., lo stesso Tribunale, con la pronuncia n. 4381 del 2018, ha reputato corretta la valutazione delle emergenze probatorie effettuata in fase sommaria; legittimo il recesso perchè i fatti addebitati avevano dimostrato un pervicace ritardo nella esecuzione della prestazione e delle direttive ricevute da parte del dipendente, manifestatosi attraverso la consegna della corrispondenza a macchia di leopardo senza alcuna plausibile giustificazione, causando notevoli disservizi; insussistente l’asserita violazione della L. n. 300 del 1970, artt. 3 e 4 che si riferivano pacificamente a controlli affidati a personale esterno; proporzionata la sanzione ex art. 54, comma 5, lett. c) del CCNL 2001, avuto riguardo all’intenzionalità della condotta posta in essere dal ricorrente nell’esercizio e con abuso delle proprie funzioni, oltre che per precedenti disciplinari specifici.

4. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3624 del 2018, ha rigettato il reclamo presentato ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58 confermando la gravata decisione.

5. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione C.S. affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso Poste Italiane spa.

6. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 3 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per avere errato la Corte territoriale nel ritenere che restava esclusa la violazione degli artt. 3 e 4 citati nel caso in cui i controlli e le verifiche erano svolti da personale dipendente della società datrice di lavoro, riferendosi essi pacificamente a controlli effettuati da personale esterno. Deduce che il controllo, in nessun caso, poteva riguardare l’adempimento o l’inadempimento della obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera e che il controllo, per essere legittimo, doveva limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione. Il controllo sulla vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata direttamente al datore di lavoro ai suoi collaboratori, era invece sottoposto alla duplice condizione che fossero resi noti i nomi di chi eseguiva i controlli e che questi ultimi non avvenissero mai a distanza, come invece era accaduto nel caso in esame.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2015 art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè, in ogni caso, pur superando le censure di cui al primo motivo, andava ritenuto che, essendo stato intimato il licenziamento in questione il 21.10.2015, si applicava la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 151 del 2015, art. 4, che era entrato in vigore il 24 settembre 2015 per cui la possibilità di controllo a distanza della attività dei lavoratori poteva avvenire “esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”, con i limiti ivi previsti, con la conseguenza che i controlli espletati da Poste Italiane non rientravano nelle suddette ipotesi essendo finalizzati solo a verificare il corretto espletamento del servizio di consegna della posta nell’ambito del turno di lavoro del dipendente. Conclude, quindi, il ricorrente evidenziando che, in considerazione della inutilizzabilità del materiale raccolto dal datore di lavoro, gli addebiti contestati dovevano ritenersi sforniti di prova e, come tali, insussistenti, con conseguente riconoscimento della tutela L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 4.

4. Il primo motivo è infondato.

5. E’ opportuno premettere che, come correttamente rilevato, la fattispecie in esame è regolata dalla L. n. 300 del 1970, art. 3 (“I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati”) e non dall’art. 4 della stessa legge che disciplina, invece, la materia dei controlli attraverso l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature (Cass. n. 7933 del 1998; Cass. n. 1263 del 1982).

6. Infatti, nella vicenda che qui interessa, il controllo sull’attività del C. è avvenuta attraverso l’organizzazione gerarchica della società (superiore gerarchico del lavoratore e componente dell’Ufficio Ispettivo, tali L. e Ca.).

7. Le argomentazioni della Corte territoriale, pertanto, che ha ritenuto legittimi gli accertamenti espletati, sono conformi ai principi di legittimità, più volte affermati, secondo i quali, in ordine alla portata della L. n. 300 del 1970, artt. 2 e 3 che delimitano a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con le disposizioni e i principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopo di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3), è stato precisato che essi non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (come una agenzia investigativa) diversi dalle guardie giurate per la tutela del patrimonio aziendale nè di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c. direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica (Cass. n. 15094 del 2018).

8. In quest’ultimo caso, è stato ripetutamente statuito che la disposizione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 3 – secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati – non ha fatto venire meno il potere dell’imprenditore di controllare direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, quindi, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione: ciò indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo il quale, attesa la particolare posizione di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino nè il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, soprattutto quando siffatta modalità trovi giustificazione nella pregressa condotta non palesemente inadempiente dei dipendenti (Cass. n. 829 del 1992; Cass. n. 7889 del 1996; Cass. n. 3039 del 2002).

9. Pertanto, senz’altro condivisibile si appalesa l’assunto di parte datoriale circa la liceità del ricorso al sopra indicato controllo dell’attività lavorativa del C. al fine di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative cui lo stesso era tenuto.

10. Il secondo motivo è inammissibile perchè, come detto, tale tipologia di controlli esula dal divieto di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 4 riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente siccome penalmente sanzionato (Cass. n. 5599 del 1990; Cass. n. 8998 del 2001).

11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

12. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

13. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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