Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21887 del 28/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 28/10/2016), n.21887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23472-2015 proposto da:

PFIZER ITALIA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO

TOFFOLETTO, PAOLO GNEMMI, FEDERICA PATERNO’, ALDO BOTTINI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G., rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO

LUZI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/03/2015 R.G.N. 600/14;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato FEDERICA PATERNO’;

udito l’Avvocato ENZO GIARDIELLO per delega orale Avvocato FABIO

LUZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità ricorso, in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno in data 10 maggio 2013 C.G. dipendente di PFIZER ITALIA srl (in prosieguo, per brevità: PFIZER srl) agiva nei confronti del datore di lavoro per l’accertamento della illegittimità della propria collocazione in CIGS dall'(OMISSIS) e per la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze tra il trattamento di integrazione salariale percepito e l’importo delle retribuzioni cui avrebbe avuto diritto; chiedeva altresì condannarsi parte convenuta alla propria riammissione in servizio nelle mansioni della categoria impiegati di livello D.

Deduceva la genericità dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in CIGS, la illegittimità del criterio di rotazione – (ed, in particolare, del criterio della infungibilità delle mansioni svolte, in ragione del quale era stato escluso dalla rotazione) – la illegittimità e discriminatorietà della propria assegnazione a mansioni di receptionist/centralinista anteriormente alla collocazione in CIGS.

Il Giudice del Lavoro, con sentenza del 24.6.2014 (nr. 180/14), rigettava la domanda.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 12.3/30.3.2015 (nr. 119/2015), in accoglimento dell’appello proposto da C.G. ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava PFIZER srl al pagamento della somma di Euro 2.456,70 oltre accessori.

La Corte territoriale rilevava che, per quanto dedotto dalla società appellata, la collocazione in CIGS del C. e la impossibilità della sua rotazione erano dipese dal fatto che il dipendente era stato inquadrato, in esecuzione di una sentenza che ne aveva riconosciuto il diritto alla superiore qualifica D3, nel reparto del centralino presso lo stabilimento di (OMISSIS), reparto che, per effetto di pregresse scelte organizzative (prevedenti la dislocazione del centralino in altra sede e la esternalizzazione del servizio di portineria), era stato già di fatto soppresso.

A prescindere da ogni altra questione – (la effettuazione di successive assunzioni, l’intento ritorsivo nei confronti dei dipendenti che come il C. avevano avanzato pretese di inquadramento superiore, nessuno dei quali, seppur per diverse ragioni, era stato mantenuto in servizio) – non era conforme a buona fede la avvenuta assegnazione del lavoratore, all’esito dell’inquadramento superiore, ad un reparto ormai inattivo.

Il provvedimento giudiziale che aveva accolto la relativa domanda non imponeva affatto il reinserimento nel reparto nelle more soppresso, limitandosi a prevedere la attribuzione di mansioni corrispondenti all’ inquadramento riconosciuto; in ogni caso, un eventuale diverso comando avrebbe dovuto essere eseguito secondo buona fede, come ogni obbligo contrattuale.

La prova della impossibilità della rotazione avrebbe poi richiesto la dimostrazione, che non era stata fornita dal datore di lavoro, della impossibilità della assegnazione del C. a tutti i profili professionali compresi nel livello D3 riconosciuto.

L’accordo sindacale che conteneva i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in CIGS, che individuava come destinatari della sospensione i dipendenti ricoprenti posizioni indirette dichiarate in esubero, era in astratto corrispondente alle esigenze tecnico-organizzative della impresa ma in relazione alla posizione del C. scontava il fatto che la sua collocazione in una posizione in esubero non era conforme a buona fede, non essendo stata dimostrata la impossibilità di una collocazione alternativa, in posizioni fungibili e non eccedenti, tale da consentire la rotazione.

Non rilevava la mancata adesione del C. alla mobilità volontaria incentivata; il C. aveva giustificato – e la giustificazione non era stata contestata – il rifiuto opposto alla assegnazione di mansioni inferiori con una grave patologia asmatica, che non gli consentiva la esposizione alle polveri.

Per la Cassazione della sentenza ricorre la società Pfizer srl, articolando quattro motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso C.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata valutazione del fatto che i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in CIGS erano stati stabiliti con accordo sindacale del 29 marzo 2012, cui faceva seguito la comunicazione di apertura della procedura di CIGS, del 6 giugno 2012.

La società ricorrente denunzia, in particolare, il mancato esame dei punti numero 6 e numero 7 del citato accordo sindacale, prevedenti la sospensione in CIGS dei dipendenti che nell’ambito della procedura di mobilità in corso – (aperta con comunicazione del 19 gennaio 2012 e conclusa con il citato accordo) – fossero risultati in esubero dopo l’esaurimento delle procedure di esodo volontario. Il criterio di scelta dei lavoratori da sospendere non era dunque unilaterale nè arbitrario ma condiviso dalle parti sociali ed oggettivo.

2. Con il secondo motivo la società deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed 8, e dell’art. 12 preleggi nella interpretazione offertane da questa Corte di legittimità, secondo cui la conclusione di un accordo sindacale all’esito della procedura di CIGS – (ovvero della procedura di licenziamento collettivo) – senza eventuali vizi procedurali.

Il motivo investe tanto la legittimità dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere in CIGS che la statuizione di illegittimità della esclusione del C. dalla rotazione.

Su quest’ultimo punto la società evidenzia che anche i criteri in base ai quali il dipendente veniva escluso dalla rotazione erano stati concordati in sede sindacale e che il legislatore, alla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 8, prevedeva un controllo di natura pubblica sulla legittimità dei criteri di rotazione, che era stato effettuato con esito positivo.

In ogni caso, il criterio concordato per escludere la rotazione era pienamente legittimo perchè conforme alle esigenze produttive ed organizzative aziendali, costituenti, come riconosciuto anche da questa Corte, un limite dell’obbligo dal datore di lavoro di disporre la rotazione dei dipendenti in CIGS.

La sentenza impugnata poneva invece a carico del datore di lavoro l’onere di provare la impossibilità della rotazione in riferimento a tutti i profili professionali rientranti nel livello contrattuale D3,onere che non trovava corrispondenza nel testo della L. n. 223 del 1991, art. 1.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili in quanto non conferenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Invero il giudice dell’appello non ha posto in discussione nè la legittimità dei criteri di scelta nè la legittimità dei criteri di rotazione concordati nell’ambito della procedura di CIGS ed ha anzi affermato che “l’accordo per il quale i dipendenti che ricoprono posizioni indirette dichiarate in esubero saranno sospesi a zero ore in ragione della specificità delle mansioni e della conseguente infungibilità delle stesse è certamente in astratto corrispondente a criteri tecnico organizzativi non arbitrari”.

La illegittimità della collocazione in CIGS è stata statuita non già in ragione della illegittimità dei criteri di scelta o dei criteri di rotazione adottati nella procedura di CIGS ma in ragione della applicazione concreta di tali criteri alla posizione del C., la quale, prosegue la sentenza, “sconta il fatto che la collocazione in posizione di esubero non può considerarsi giustificata e conforme a buona fede”.

In sostanza la decisione impugnata non è fondata sulla illegittimità della procedura di ammissione alla CIGS ma della sola e specifica sospensione del C., ritenuta non conforme a buona fede.

La sentenza non ha dunque fatto applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed 8 nè ha trascurato il rilievo dell’accordo sindacale intervenuto nell’ambito della procedura (che incidentalmente ha esaminato, giudicandolo pienamente legittimo).

I motivi in esame – tendenti ad accertare la legittimità della procedura di ammissione alla CIGS – sono dunque inidonei a fondare la cassazione della sentenza.

3. Con il terzo motivo la società ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, lamentando la mancata valutazione delle vicende del rapporto di lavoro precedenti la assegnazione del C. alle mansioni di receptionist/centralinista.

La società espone che era stato il C., già impiegato come guardia giurata e poi adibito a mansioni di operaio di produzione, a chiedere con ricorso al giudice del lavoro la adibizione alle mansioni di centralinista, pur sapendo, da un lato, che la posizione richiesta era destinata alla soppressione e, dall’altro, che le nuove mansioni di operaio gli erano state assegnate, come da comunicazione del 20 ottobre 2009, proprio al fine di conservare il posto di lavoro.

4. Con il quarto motivo la società ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. nonchè dell’art. 88 c.p.c., comma 1 in ragione della erronea applicazione delle norme citate, relative alla esecuzione del contratto e richiamate invece, dal giudicante come criterio di valutazione della esecuzione di un provvedimento giudiziario.

La censura investe la statuizione con la quale la Corte di merito afferma che l’ordine giudiziale reso nel giudizio per la attribuzione della qualifica superiore doveva essere eseguito secondo buona fede “come tutti gli altri obblighi contrattuali”.

La società ricorrente deduce che l’ordine giudiziale non costituisce un obbligo ex contractu, per cui ad esso non sono riferibili le disposizioni degli artt. 1175 e 1375 c.c..

Aggiunge (in riferimento all’art. 88 c.p.c., a tenore del quale l’obbligo di lealtà e dunque di buona fede grava anche sulle parti del processo) che era stato proprio il C. a chiedere con ricorso giudiziario il riconoscimento del proprio diritto “ad essere inquadrato nella categoria D3 profili impiegati, Receptionist/centralinista” ed il conseguente inquadramento “nella categoria D3, profili impiegati, receptionist/centralinista”. La sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 24.6.2011, resa nell’ambito del predetto giudizio, aveva dichiarato il diritto del C. ad essere inquadrato nel livello D3, profili impiegati, in ragione dello svolgimento delle mansioni di receptionist/centralinista, ponendo così uno stretto collegamento tra la qualifica riconosciuta e le mansioni, attribuite al C. in corretta esecuzione della sentenza.

Per tali ragioni la assegnazione delle mansioni non era contraria a buona fede ed eseguiva seppure in via formalistica – il comando giudiziale.

I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. La sentenza impugnata ha ritenuto, nell’ordine logico:

– Che era contrario a buona fede l’avere assegnato il lavoratore ad un reparto ormai inattivo invece di collocarlo in mansioni (corrispondenti sì all’inquadramento cui aveva diritto ma) di effettivo svolgimento;

– Che il provvedimento giudiziale non imponeva affatto il reinserimento nel reparto nelle more soppresso, limitandosi a prevedere il collocamento in mansioni conformi al livello riconosciuto e che, anche in caso diverso, la statuizione giudiziale avrebbe dovuto essere eseguita secondo buona fede “come tutti gli altri obblighi contrattuali”;

– Che il datore di lavoro avrebbe dovuto, dunque, provare che il dipendente sarebbe stato escluso dalla rotazione anche se fosse stato collocato in un altro reparto per l’esercizio effettivo di mansioni corrispondenti al livello D3 e, dunque, che la rotazione non fosse possibile per tutti i profili professionali del livello D3.

La sentenza ha dunque considerato il fatto che la assegnazione delle mansioni avveniva in esecuzione di un comando giudiziale ed ha ritenuto che tale comando non imponeva una determinata collocazione lavorativa ma soltanto la assegnazione di una qualifica, cui corrispondevano più profili professionali.

Da ciò la infondatezza del terzo motivo con il quale si assume, sotto il profilo del vizio di motivazione, il mancato esame della vicenda giudiziaria posta a monte della assegnazione delle mansioni. Sul punto si precisa che nella fattispecie trova applicazione ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all’11.9.2012) sicchè il vizio della motivazione non sussiste quando il fatto storico oggetto del motivo di ricorso in cassazione sia stato comunque preso in esame nella sentenza impugnata.

In ordine al quarto motivo va in limine evidenziato che la censura concerne la statuizione di violazione da parte del datore di lavoro delle clausole generali di correttezza e buona fede nella esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 24 giugno 2011 (e non anche le conseguenze che la Corte di merito ne ha tratto in punto di onere della prova quanto alla legittimità della collocazione in CIGS).

Sul punto la sentenza impugnata appare immune da censure.

Va in primo luogo osservato che la sentenza della cui esecuzione si discute non contiene alcun comando ma è meramente dichiarativa del diritto di C.G. ad essere inquadrato dal (OMISSIS) nel livello D3 – profili impiegati (si veda la riproduzione della sentenza contenuta nel ricorso della Pfizer).

Non vi è dunque una pronunzia di condanna (alla assegnazione di mansioni) ma soltanto una pronunzia dichiarativa di un diritto.

Questi i limiti dell’intervento giudiziario; dall’accertamento del diritto alla qualifica derivavano tuttavia, a cascata, una serie di effetti sul rapporto di lavoro, sotto il profilo della assegnazione delle mansioni, delle retribuzioni e dei contributi.

Tali obblighi trovano nella sentenza la loro fonte indiretta e derivano invece direttamente dal rapporto di lavoro e dalla sua disciplina legale.

Correttamente pertanto la sentenza qui impugnata ha fatto applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., sulla esecuzione secondo buona fede del contratto.

Accertato in via giudiziale il diritto alla qualifica (D3), il datore di lavoro doveva adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti alla qualifica accertata ai sensi dell’art. 2103 c.c. La esecuzione secondo buona fede del predetto obbligo non consentiva di assegnare al dipendente una posizione lavorativa espunta dall’organigramma aziendale sin dall’anno (OMISSIS) ed al momento della assegnazione non più operativa.

Nè costituisce idonea giustificazione della determinazione datoriale una assunta formalistica esecuzione del comando giudiziale, che come si è detto, era del tutto assente, i – quanto la sentenza era meramente accertativa del diritto alla qualifica.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

In ordine alla liquidazione dei compensi deve darsi atto che il controricorso, notificato in data 17 novembre 2015, è tardivo (la notifica del ricorso si perfezionava in data 25.9.2015 con modalità telematica, corni3, da ricevuta di avvenuta consegna e da documentazione della notificazione allegata al ricorso).

I compensi professionali devono essere pertanto riconosciuti per la sola attività svolta dal difensore di C.G. in udienza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per spese ed Euro 1.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA