Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21887 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.20/09/2017), n. 21887
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 962-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO
GRAZIOLI LANTE n.16, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI
MATTEI, rappresentato e difeso dall’avvocato AMERICO MONTERA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10335/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il
28/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla stessa avverso la sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento notificato a L.E. con riguardo alla rettifica dei valori della vendita di un terreno sito in (OMISSIS).
La parte intimata si è costituita con controricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Va premesso che il ricorso è ammissibile, contenendo l’esposizione compiuta dei fatti di causa e che nemmeno fondata risulta l’ulteriore ragione d’inammissibilità, ove si consideri che il ricorso contiene un rinvio specifico alle ragioni dell’impugnazione esposte dall’Agenzia nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della CTR Campania n. 53/12/11 del 31.1.2011 ritenuta decisiva dal giudice di primo grado.
Ciò posto, con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di omessa pronunzia, non avendo la CTR considerato che il contribuente aveva omesso di dichiarare la plusvalenza, sicchè la pretesa fiscale era dovuta almeno con riferimento al valore dichiarato nell’atto di compravendita.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 342 c.p.c., deducendo che la CTR non aveva considerato la specificità dei motivi di appello proposti rispetto al tema della controversia, rappresentato dal valore dell’immobile alienato.
Orbene, il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato -ed assorbe l’esame del primo motivo- alla luce dei principi reiteratamente affermati da questa Corte in punto di specificità dei motivi dell’atto di impugnazione in ambito tributario (v. Cass. n. 1224/2007; Cass. n. 7393/2011; Cass. n. 8185/15; Cass. n. 14908/2014; Cass. n.3 064/12).
Ed invero, l’Agenzia, deducendo nell’atto di appello il contenuto del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla CTR Campania n.53/21/11 che il giudice di primo grado aveva ritenuto decisiva ai fini della decisione – v. il passo della sentenza della CTP riportato nel ricorso per cassazione alla pag. 2, 5^ periodo – ha esposto innanzi al giudice dell’impugnazione le ragioni che, a suo dire, costituivano la base per giustificare la riforma della sentenza di primo grado. Così facendo l’Agenzia delle entrate non ha svolto un mero richiamo “per relationem” ad un atto diverso da quello di appello, ma ha formulato, all’interno dell’atto di impugnazione, l’espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell’impugnata sentenza -cfr. Cass. n. 25308/2014-.
Peraltro, l’Agenzia delle entrate aveva espressamente censurato la medesima decisione di prime cure in ordine alla circostanza che il contribuente, non avendo dichiarato alcuna plusvalenza, avrebbe comunque dovuto versare il tributo IRPEF almeno con riferimento al valore dichiarato nell’atto di compravendita.
Sulla base di tali considerazioni ed in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017