Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21887 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 09/10/2020), n.21887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22416/2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio degli Avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI,

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO.

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE VISCOMI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10421/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/03/2015 R.G.N. 1219/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/03/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per estinzione del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 10421 del 2014 la Corte di appello di Roma, in accoglimento del motivo di appello incidentale sul danno non patrimoniale e in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede n. 19103 del 2009, ha condannato Telecom Italia spa al pagamento, in favore di G.C., della somma di Euro 39.689,00 a titolo di risarcimento del suddetto danno, oltre accessori e spese di lite: ciò quale ulteriore conseguenza in virtù della dequalificazione professionale, subita dal lavoratore e accertata con la decisione di prime cure, dal maggio 2001 fino alla data della pronuncia stessa.

2. Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Telecom Italia spa affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso G.C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve darsi atto che, nelle more, è stata depositata una nota, alla quale veniva allegato un verbale di conciliazione, stipulato in sede sindacale, intervenuto in data 25.9.2018 presso l’Unione degli Industriali di (OMISSIS), con cui le parti hanno formalizzato la loro volontà di definire in via bonaria ogni questione tra loro insorta e connessa alla sentenza oggi gravata.

2. In detto verbale (punti 10, 11 e 12) si legge che la società ha dichiarato, tra l’altro, di rinunciare al ricorso per cassazione n. RG 22416/2015 e che il G. ha rinunciato all’azione sottostante, accettata dalla società, impegnandosi a dare mandato ai propri difensori per l’abbandono dei giudizi e per la loro estinzione per intervenuta cessazione della materia del contendere.

3. Il suddetto verbale, oltre che dal conciliatore e dal rappresentante dell’Organizzazione sindacale, risulta sottoscritto dalle parti.

4. Ravvisandosi, in sostanza, nella fattispecie una rinuncia ex art. 390 c.p.c., con conseguente accettazione, non resta che dichiarare l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

5. Non sussistono, altresì, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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