Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21886 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 30/08/2019), n.21886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29441/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avv. Luca Froldi giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 237/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/2/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/6/2019 dal Cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Ancona, con ordinanza in data 16 novembre 2016, respingeva la domanda presentata da S.M. perchè gli fosse riconosciuto il diritto alla protezione internazionale negatogli dalla competente commissione territoriale;

2. la Corte d’appello di Ancona, a seguito dell’impugnazione proposta dal richiedente asilo, riteneva che il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, avesse introdotto un nuovo modello procedimentale incentrato sulla formulazione del gravame con ricorso piuttosto che con atto di citazione, rilevava che il deposito dell’atto introduttivo del giudizio era avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata e, di conseguenza, dichiarava inammissibile l’appello proposto, con sentenza pubblicata in data 21 febbraio 2018;

3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso S.M. prospettando un unico motivo di doglianza;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. occorre rilevare, in limine, l’inammissibilità del ricorso;

esso infatti è stato introdotto, al fine di impugnare una sentenza pubblicata in data 21 febbraio 2018, con atto notificato in data 12 ottobre 2018, quando oramai era già ampiamente decorso – pur tenendo conto della sospensione dei termini feriali prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 – il termine semestrale di decadenza stabilito dall’art. 327 c.p.c.;

il rilievo ha carattere assorbente e comporta l’inammissibilità del ricorso in esame;

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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