Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21886 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. III, 30/07/2021, (ud. 07/06/2021, dep. 30/07/2021), n.21886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32599-2019 proposto da:

K.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA

CRISTINA TASSELLI;

– ricorrenti –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. K.M., cittadino del (OMISSIS) ((OMISSIS)), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di aver lasciato il paese d’origine perché i parenti lo avevano mandato forzatamente a studiare il corano a (OMISSIS). Fuggì e si recò in (OMISSIS) dove elemosinò per strada. Decise quindi di lasciare il (OMISSIS) e giunse in Italia nel 2017.

Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

3. Avverso tale provvedimento K.M. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che decreto n. 11381/2019, pubblicato il 24 settembre 2019, ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) inattendibile il racconto del richiedente;

b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. Il decreto è stata impugnato per cassazione da K.M. con due motivi di ricorso.

Il Ministero non presenta difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale non avrebbe verificato la reale e attuale situazione esistente nel luogo di rimpatrio in riferimento all’ipotesi di protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), violazione il dovere di cooperazione istruttoria sancito al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui i giudici di merito non hanno riconosciuto la protezione umanitaria. Oltre a mancare una valutazione adeguata circa il rischio di subire un grave danno o la compromissione dei diritti fondamentali nel caso di rientro in patria, il decreto sarebbe censurabile nella parte in cui il Tribunale avrebbe errato nella comparazione tra la condizione raggiunta in Italia, dove il richiedente ha trovato stabile occupazione e quella in cui si troverebbe nel caso di rimpatrio. 5. Il collegio ritiene opportuno rinviare la causa a Nuovo Ruolo considerando che con l’ordinanza n. 17970/2021 la Terza Sezione Civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a Nuovo Ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

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