Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21886 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 28/10/2016), n.21886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18660-2011 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona dell’Avv.to

L.P., Vicedirettore Vicario della Direzione Affari Legali e

Societari della Società, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LAX

Pierluigi, Claudio e Renato SCOGNAMIGLIO, elettivamente domiciliata

presso lo studio degli ultimi due in Roma, Corso Vittorio Emanuele

II n. 326, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.V., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

C.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO D’AMATI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIA

COSTANTINI, GIOVANNI NICOLA D’AMATI, NICOLETTA D’AMATI, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1813/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/07/2010 R.G.N. 1114/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato VINCENZO PORCELLI per delega Avvocato RENATO

SCOGNAMIGLIO;

udito l’Avvocato GIOVANNI NICOLA D’AMATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso incidentale assorbiti gli altri nonchè il

ricorso principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma del 30 agosto 2002 C.V., giornalista professionista, agiva nei confronti di RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA spa (in prosieguo, RAI spa) per l’accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato intercorsi tra le parti e della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dall’1 luglio 1998, con condanna di RAI spa alla riammissione in servizio ed al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dal (OMISSIS), maggiorate di accessori; chiedeva, altresì, accertarsi il diritto alla qualifica di redattore ordinario e condannarsi RAI spa al pagamento delle differenze di retribuzione maturate nel corso del rapporto di lavoro, oltre accessori.

Il Giudice del lavoro, con sentenza del 27 gennaio – 5 febbraio 2003, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava esistente tra le parti un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'(OMISSIS) e condannava RAI spa al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal (OMISSIS), oltre accessori.

Entrambe le parti proponevano appello; RAI spa in via principiale, C.V. in via incidentale per l’integrale accoglimento della originaria domanda.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 febbraio – 12 luglio 2010 (nr. 1813/2010), in parziale riforma della sentenza, condannava RAI spa al pagamento della somma complessiva di Euro 41.868,58 a titolo di differenze di retribuzione maturate nel periodo dall'(OMISSIS) al (OMISSIS) e retribuzioni maturate dalla messa in mora. Confermava nel resto la sentenza impugnata.

La Corte territoriale rilevava che per i due contratti stipulati in data anteriore all'(OMISSIS) (il primo contratto dall'(OMISSIS) ed il secondo dal (OMISSIS)) erano state documentate da RAI spa le esigenze sostitutive (di lavoratori in ferie nel primo contratto, della giornalista M., in maternità, per il secondo contratto) legittimanti la clausola del termine a tenore dell’art. 3 del CCNL giornalisti; il collegamento tra le suddette esigenze e la attività svolta dal C. sussisteva sulla base di un meccanismo sostitutivo a scorrimento.

Non riteneva ricorrere la nullità della clausola del CCNL denunziata dal C. per la mancata indicazione della percentuale dei lavoratori da assumere a termine rispetto al numero dei dipendenti in organico; il contratto collettivo indicava un parametro per le assunzioni a termine (un redattore su dieci in un arco temporale non superiore a 12 mesi) che costituiva il suddetto limite percentuale. Per il caso di dipendenti in ferie il limite (un dipendente su 3) era stato dettagliato con un successivo accordo aziendale. Confermava, invece, la statuizione di illegittimità della apposizione del termine al terzo contratto di lavoro, concluso dall'(OMISSIS).

Sul punto respingeva la tesi di RAI spa secondo cui sulla base dell’accordo collettivo del 18 giugno 1997 – concluso in attuazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 – era stato autorizzato il ricorso alle assunzioni a termine per la realizzazione di più programmi in ambito radiofonico o televisivo anche in caso di reiterazione delle trasmissioni ed in assenza di un vincolo di “necessità diretta” tra la trasmissione e l’apporto creativo del lavoratore a termine.

Nella fattispecie di causa non era stata provata la necessaria temporaneità della esigenza aziendale nè vi erano sufficienti allegazioni quanto alla specificità dell’apporto creativo del C., con conseguente inammissibilità della relativa prova.

La Corte di merito altresì respingeva la eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso, osservando come non potesse attribuirsi rilievo decisivo in tal senso alla stipula di ulteriori contratti a termine in epoca successiva, per assenza di prova tanto in ordine alla consapevolezza da parte del lavoratore della illegittimità del termine che alla volontà di rinunziare all’ accertamento della illegittimità.

Quanto alle statuizioni economiche, confermava la infondatezza di ogni pretesa relativamente agli intervalli non lavorati, dovendo essere applicata la disciplina della mora del creditore, con conseguente necessità della offerta della prestazione di lavoro. Per contro riconosceva il diritto alle somme richieste a titolo di differenze retributive per i periodi lavorati, dovendo applicarsi, anche ex art. 36 Cost., la retribuzione contrattuale dovuta al redattore ordinario, escluse le voci collegate a valutazioni discrezionali datoriali (indennità di qualificazione datoriale).

Il danno era stato invece correttamente parametrato alle retribuzioni maturate dalla cessazione dell’ultimo contratto, essendo la messa in mora (dell’1.2.2002) anteriore a tale data; al riguardo doveva egualmente applicarsi il trattamento economico dovuto al redattore ordinario.

Da ultimo osservava che la deduzione relativa all’aliunde perceptum, per la sua genericità, non era idonea a sorreggere la richiesta di acquisizione della documentazione fiscale e di informazioni presso la Agenzia delle entrate, trattandosi di accertamenti esplorativi.

Per la cassazione della sentenza ricorre RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA spa, articolando cinque motivi.

Resiste con controricorso C.V., che ha altresì proposto ricorso incidentale, articolato in cinque motivi.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale investe la dichiarazione di illegittimità del termine apposto al terzo dei contratti di lavoro stipulati tra le parti di causa – intercorso dall'(OMISSIS) – e le conseguenti statuizioni economiche.

1 Con il primo motivo del ricorso principale RAI spa denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Espone che la assunzione del C. era avvenuta sulla base dell’accordo collettivo del 18 luglio 1997, stipulato ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 ed invoca i principi di diritto più volte ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di ampiezza della delega attribuita dalla stessa legge alle organizzazioni sindacali, pure in assenza della temporaneità della occasione di lavoro ed in mancanza di specificità dell’apporto del lavoratore a termine,condizioni necessarie unicamente per le assunzioni a termine avvenute L. n. 230 del 1962, ex art. 1, lett. e).

2. Con il secondo motivo del ricorso principale la società ricorrente lamenta carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La censura ha ad oggetto la mancata verifica dei contenuti dell’accordo collettivo del 18 luglio 1997 – accordo integrativo per il giornalisti dipendenti della RAI Radiotelevisione Italiana – sulla cui base era stata operata la assunzione a termine.

3. Con il terzo motivo RAI spa lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. in relazione alla statuizione di rigetto della eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso.

La società espone di avere dedotto sin dall’atto della costituzione in primo grado le circostanze di fatto idonee a provare il mutuo consenso tacito (ovvero la reiterazione di più contratti a termine senza contestazione alcuna, la pacifica percezione delle competenze di fine rapporto, l’inerzia del lavoratore).

4. Con il quarto motivo RAI spa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. e degli artt. 1206 e 1217 c.c. in relazione alla statuizioni economiche conseguenti alla affermata illegittimità del termine.

Assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare irrilevante la messa in mora dell’1 febbraio 2002, in quanto intervenuta nel corso di un rapporto a termine, allorquando una ipotetica obbligazione a ricevere la prestazione non era ancora esigibile; l’atto di costituzione in mora avrebbe potuto essere individuato, tutt’al più, nell’atto successivo alla scadenza del contratto in essere.

5. Con il quinto motivo RAI spa invoca lo ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5.

Il ricorso incidentale investe la statuizione di legittimità di alcuni dei contratti a termine conclusi tra le parti di causa.

In particolare i primi quattro motivi concernono I’ accertamento della legittimità del termine di scadenza apposto al primo ed al quinto contratto di lavoro sottoscritti (relativi rispettivamente ai periodi dall'(OMISSIS) e dal (OMISSIS)) – con i quali il C. veniva assunto in sostituzione di personale assente per ferie, ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 3 CCNLG.

Preliminarmente la Corte rileva che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione in ordine al contratto intercorso dal 6.8.2001 (il quinto) essendo state dichiarate assorbite tutte le questioni relative ai contratti successivi al terzo, a seguito della dichiarazione di illegittimità del termine.

Le censure svolte relativamente a detto contratto vanno pertanto in limine dichiarate inammissibili, per assenza di una statuizione impugnabile.

Per costante giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell’art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado e non espressamente riproposte; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rinvio: ex plurimis: Cass. 24/01/2011, n. 1566; 15/02/2008, n. 3796; 25/05/2010, n. 12728.

L’esame sarà dunque condotto con esclusivo riguardo ai motivi di ricorso concernenti il primo dei contratti sottoscritti dalle parti (decorrente dall'(OMISSIS)).

1. Con il primo motivo del ricorso incidentale C.V. lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 1362 c.c., dell’art. 3 del CCNLG, della L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – vizio della motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi, in relazione alla statuizione della Corte di merito con la quale si assume che la norma del contratto collettivo prevederebbe un limite percentuale delle assunzioni a termine.

Osserva il ricorrente che la Corte territoriale per individuare il limite percentuale era costretta a fare riferimento ad un diverso ed imprecisato accordo aziendale, le cui previsioni sarebbero state recepite in epoca successiva dall’accordo del 22.10.2001.

Nel predetto accordo dell’ottobre 2001 la clausola di contingentamento veniva ricondotta ad una intesa verbale, che sarebbe intercorsa tra le parti sindacali in data 18.7.1995, all’atto della stipula di un accordo aziendale sullo smaltimento delle giornate di ferie arretrate.

La Corte d’appello, valorizzando tale accordo, aveva disatteso tanto il principio di diritto secondo il quale nella materia dei contratti a termine gli accordi sindacali dovevano essere conclusi in forma scritta tanto quello secondo cui non era attribuito alle parti collettive un potere di interpretazione autentica, con effetto retroattivo, delle clausole contrattuali.

2. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 1362 c.c., dell’art. 3 del CCNLG, della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3 e L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – vizio della motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi in relazione alla omessa pronunzia da parte della Corte di merito sul motivo dell’appello incidentale con il quale egli lamentava la mancanza di prova del rispetto da parte di RAI spa della clausola di contingentamento (seppure nei termini previsti dall’accordo aziendale del 22.10.2001).

3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 1362 c.c., dell’art. 3 del CCNLG, della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3 e L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – vizio della motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per la omessa pronunzia sul motivo di appello incidentale con il quale si contestava che la assenza dei dipendenti da sostituire fosse dovuta al godimento delle ferie.

Dalle schede di presenza prodotte da RAI spa risultava che i giornalisti indicati come assenti per ferie nei giorni iniziali e/o finali del periodo di assenza avevano fruito della settimana corta, di riposi settimanali e giorni festivi (e non di ferie) sicchè per tali giorni la sostituzione non era avvenuta per una delle ipotesi indicate dall’art. 3 del CCNLG.

4. Con il quarto motivo del ricorso incidentale si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 1362 c.c., dell’art. 3 del CCNLG, della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3 e L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – vizio della motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi, in relazione alla statuizione resa sulla effettività della causale sostitutiva.

Egli era stato assegnato a mansioni diverse da quelle svolte dai dipendenti assenti; RAI spa si era limitata ad asserire che la sostituzione si era verificata per scorrimento ma non aveva allegato e dimostrato gli spostamenti interni effettuati per sostituire i dipendenti assenti.

La Corte di merito si era limitata ad affermare la esistenza di un meccanismo di sostituzione per scorrimento senza affatto verificare le concrete modalità di realizzazione dello stesso.

5. Il quinto motivo del ricorso incidentale afferisce al secondo dei contratti a termine conclusi, intercorso dal (OMISSIS) per sostituzione della giornalista M.M.C., assente per maternità.

Il ricorrente incidentale denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 1362 c.c.., dell’art. 3 del CCNLG, della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3 e L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – vizio della motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi.

Espone di non essere stato impiegato in sostituzione della giornalista M., caposervizio e conduttrice, avendo svolto le mansioni di semplice redattore; RAI spa aveva solo genericamente asserito che la sostituzione era stata effettuata per scorrimento, senza alcuna specifica allegazione in ordine ai provvedimenti organizzativi concretamente adottati.

Lamenta che anche in questo caso il giudice dell’appello si era limitato ad affermare la esistenza di un meccanismo di scorrimento, senza verificarne le modalità di attuazione.

Nell’ordine di pregiudizialità delle questioni deve essere esaminato preliminarmente il ricorso incidentale, il quale investe le statuizioni relative al primo ed al secondo dei contratti a termine intercorsi tra le parti di causa.

Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato.

Deve darsi in questa sede continuità ai principi di diritto già affermati da questa Corte (Cass. 17.03.2014 n. 6108; Cass. 22.11.2010 n. 23639; Cass. 8.4.2008 n. 9141), che, nell’affrontare la specifica questione della mancata previsione della clausola di contingentamento da parte dell’art. 3 CCNL giornalisti in relazione all’ipotesi qui in esame (assunzione per sostituire personale assente per ferie), ha osservato che la L. n. 56 del 1987, art. 23, consente che vengano individuate nei contratti collettivi di lavoro specifiche fattispecie in relazione alle quali è legittima l’apposizione di un termine al contratto di lavoro (pur in assenza di particolari condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori) all’unica condizione che la contrattazione stessa indichi la percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato. La mancanza di tale indicazione non permette la sussunzione delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva nell’ambito di quelle consentite dalla L. n. 56 del 1987, art. 23.

Questa Corte nelle pronunzie sopra citate ha anche affermato che la libertà di forme nella stipula dei contratti collettivi (riconosciuta dalla giurisprudenza: cfr. Cass. S.U. 22 marzo 1995 n. 3318) non esclude che peculiari esigenze di certezza degli impegni negoziali richiedano per determinate clausole la forma scritta ad substantiam; evidenti esigenze di certezza impongono che gli accordi ai sensi della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, avvengano secondo forme prestabilite, tali da consentire un controllo delle parti sociali e degli stessi lavoratori e che la clausola di contingentamento venga anche essa fissata in forma scritta, la sola idonea a garantire con certezza anche la eventuale verifica da parte del giudice.

Irrilevante è, poi, che il contratto del (OMISSIS) abbia riprodotto e confermato per iscritto (al dichiarato fine di evitare incertezze interpretative suscettibili di derivare dalla forma orale dell’accordo) il contenuto di clausole di contingentamento che sarebbero stipulate oralmente – in data 18.7.1995 – in relazione alla sostituzione di lavoratori in ferie, posto che non appare ammissibile una sanatoria con effetto retroattivo del rilevato requisito di forma.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi dell’appello incidentale; resta altresì assorbito il ricorso principale, che investe la verifica di legittimità di un contratto a termine successivo al primo.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Roma in diversa composizione, il quale provvederà ad un nuovo esame degli atti alla luce del principio di diritto qui esposto. Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale ed il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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