Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21886 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 21/10/2011), n.21886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26918/2005 proposto da:

D.L.D. (C.F. (OMISSIS)), D.N.D.M.

I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GASPARE SPONTINI 11,

presso l’avvocato CLEMENTE MASSIMO, rappresentati e difesi

dall’avvocato RONDA Alfredo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO;

– intimato -_

avverso la sentenza n. 583/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello dell’Aquila con sentenza del 26 agosto 2004 ha dichiarato inammissibile la domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione,avanzata da D.L.D. ed D.N.D. M.I., proprietari di alcuni terreni ubicati in località (OMISSIS) (in catasto all’art. 2220, fg. 59, part. 156);

ciò perchè il Presidente della Giunta regionale ne aveva pronunciato l’espropriazione in favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Teramo con decreto del 24 gennaio 1994 notificato ai proprietari il 12 febbraio successivo e non opposto nel termine di 30 giorni di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 19.

Per la cassazione della sentenza gli espropriati hanno proposto ricorso per un motivo; mentre il Consorzio non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso, il D.L. e la D.N., deducendo violazione della L. n. 865 del 1971, art. 19, censurano la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile la loro domanda senza considerare: a) che il procedimento stabilito dalla L. n. 865, art. 19, non si era nel caso compiuto anche perchè la Commissione provinciale di cui all’art. 16 non aveva determinato alcuna indennità definitiva da pubblicare; b) che l’avvenuta adozione del decreto ablativo, dopo la nota decisione 67/1990 della Corte Costituzionale facultava soltanto i proprietari a chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità, ma non li obbligava in mancanza della stima definitiva a proporre la relativa azione davanti alla Corte di appello; c) che nè il decreto ablativo,nè alcun altro atto del procedimento potevano trasformare in definitiva l’indennità offerta che la L. n. 865 del 1971, qualifica provvisoria, sottraendola alla decadenza di cui all’art. 19.

Le censure sono fondate.

La sentenza impugnata ha accertato che il Presidente della Giunta regionale in data 24 gennaio 1994 su richiesta del Consorzio,ha adottato il decreto di espropriazione dei terreni D.L. – D. N. dopo che costoro, come si legge nel provvedimento da essi trascritto,avevano avuto offerte le indennità ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis: tuttavia rifiutate dai proprietari,tant’è che detto Presidente, come previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 12, ne aveva ordinato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (disponendo invece il pagamento nei confronti di quei proprietari che le avevano accettate).

Il procedimento espropriativo era dunque pervenuto alla fase individuata dall’art. 13 della legge in cui, concluso negativamente il sub procedimento di determinazione e di offerta dell’indennità provvisoria con il suo deposito, l’espropriante aveva ottenuto il decreto ablativo, successivamente notificato ai proprietari: perciò non consentendo l’applicazione del successivo art. 19 e l’opposizione prevista da detta norma davanti alla Corte d’Appello avverso la determinazione dell’indennità espropriativa. La quale, come ripetutamente affermato da questa Corte è ammessa solo contro la stima definitiva effettuata dalla Commissione provinciale di cui all’art. 16 e non anche, pertanto, contro la stima provvisoria contenuta nel decreto del presidente della Giunta regionale (art. 11); posto che la stessa è preordinata essenzialmente all’esercizio del diritto dell’espropriato di convenire con l’espropriante la cessione volontaria dell’immobile, con la determinazione consensuale di un prezzo maggiorato fino al 50 per cento della stessa indennità provvisoria (Cass. 2859/2005; 4767/1989; 6295/1984).

La giurisprudenza ha rilevato altresì che tale sistema, come in origine strutturato dalla legge, esponeva l’espropriato cui era stato sottratto l’immobile con l’adozione del relativo decreto a non poter percepire l’indennità fino a quando l’espropriante non ne avesse chiesto la determinazione alla Commissione provinciale di cui all’art. 16 e detto organo avesse provveduto alla determinazione;

ragion per cui la Corte Costituzionale con la nota sentenza 67 del 1990 ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 19 della legge nella parte in cui, pur dopo l’avvenuta espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell’indennità, finchè manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge.

Conseguentemente dopo la declaratoria suddetta dalla menzionata norma è stata costantemente ricavata la regola che all’espropriando è attribuita una duplice azione per chiedere la determinazione della giusta indennità spettante per l’avvenuta espropriazione dell’immobile, a seconda che sia stata calcolata o meno da parte della Commissione provinciale quella definitiva di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16: nel primo caso, non verificatosi nella fattispecie l’opposizione alla stima suddetta che deve essere proposta nel breve termine di decadenza concesso dal menzionato art. 19. Mentre ove sia stata soltanto offerta dall’espropriante l’indennità provvisoria – come si è verificato nella fattispecie – all’espropriando, è consentito chiedere l’accertamento la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui alla norma, pur quando tardi o non venga emesso il provvedimento di stima da parte della Commissione,nel termine prescrizionale di 10 anni decorrente dalla data del decreto di esproprio;ed indipendentemente dalla determinazione amministrativa della medesima indennità e o dal compimento degli adempimenti pubblicitari previsti dagli artt. 15 e 19 legge citata, che pertanto in questa seconda ipotesi più non costituiscono condizione per la determinazione (ed il pagamento) della giusta indennità di espropriazione dovuta ex art. 42 Cost. (Cass. 9098/2003; 11064/2001;

9652/1994).

La provvisorietà o definitività dell’indennità non dipende allora, come mostra di ritenere la Corte di appello, dalla qualifica attribuitale dal decreto di esproprio, ma dalla diversa funzione assegnata alla relativa stima dal legislatore; che nel sub procedimento previsto dall’art. 11 della legge si esaurisce con la offerta in misura congrua all’espropriando ed il tentativo di addivenire alla cessione volontaria dell’immobile che ne sostituisce comunque l’ammontare (art. 12, comma 1). Mentre nel prosieguo, ed ove non venga accettata dal proprietario, detta sostituzione è richiesta da1l’espropriante dopo l’adozione del decreto di esproprio alla Commissione provinciale di cui agli artt. 15 e 16; che la determina in via definitiva rendendola altresì incontestabile ove non sia tempestivamente impugnata davanti alla Corte di appello nel termine di decadenza stabilito dalla norma.

E proprio quest’ultima fattispecie costituisce l’oggetto delle pronunce di questa Corte menzionate dalla sentenza impugnata, le quali non hanno applicato affatto il termine di decadenza alla precedente fase di offerta dell’indennità di cui agli artt. 11 e 12, ma hanno esaminato l’ipotesi anomala in cui la stima della Commissione preceda (piuttosto che seguire) il decreto di espropriazione: enunciando il principio che dalla relativa notifica (piuttosto che dall’inserzione della stima nel FAL della Provincia) inizia a decorrere il termine suddetto. Laddove nel caso non vi è stata alcuna determinazione definitiva dell’indennità da parte della Commissione provinciale nè prima, nè dopo l’emissione del decreto di espropriazione; per cui i ricorrenti ne hanno chiesto la determinazione giudiziale, come era loro consentito, dopo la ricordata declaratoria di incostituzionalità emessa da Corte Costit.

67/1990, nel termine di 10 anni dall’adozione del decreto ablativo.

Cassata pertanto la sentenza impugnata, la controversia va rinviata alla Corte di appello dell’Aquila che in diversa composizione provvedere alla determinazione dell’indennità di espropriazione richiesta dai ricorrenti; nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello dell’Aquila in diversa connposizione.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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