Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21886 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 675-2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66,

presso lo studio dell’avvocato SANDRO LATTANZI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7301/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

C.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo a vari tributi per l’anno d’imposta 2001, accertati in relazione alla ritenuta disponibilità su conti correnti bancari non giustificata. L’Agenzia delle entrate, costituitasi con controricorso, ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque ritenuto infondato.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La censura proposta dal ricorrente, con la quale si prospetta il vizio di omessa esame di un fatto da parte del giudice di merito, non avendo la CTR considerato le giustificazioni offerte dal contribuente in ordine alle somme ritratte dalla vendita di un appartamento avvenuta nell’anno 2001, è inammissibile.

Ed invero, Cass. n. 26774/2016, in linea di continuità con quanto affermato da Cass. n. 5528/2014, ha chiarito che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 – qual è quello in esame -), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo riformulato dal cit. D.L. n. 83, art. 54, comma 3 ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

Orbene, il ricorrente, che ha prospettato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non ha assolto l’onere anzidetto, sicchè la censura va dichiarata inammissibile.

E’ parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso che prospetta un vizio di omessa pronunzia non riscontrabile nel caso di specie, in cui il giudice di appello ha invece espresso il proprio avviso sulla censura esposta in appello.

Il ricorso va per l’effetto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dandosi atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 3000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ sezione Civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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