Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21886 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 07/09/2018), n.21886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20845/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTIGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.L., in proprio nonchè in qualità di legale rappresentante

della società l’APPRODO S.R.L., nonchè C.F., e

C.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO CAMPANELLA

n. 23, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO COPPOLA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE AlDINIO;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 136/1/2017 della COMMISSONE TRIBUTARIA

REGIONALE, di POTENZA, depositata il 22/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la società contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CIR della Basilicata, relativa all’accertamento di un maggior reddito per il 2007 di un’impresa a ristretta base azionaria, dove si è fatta questione della specificità dei motivi d’appello articolati dall’ufficio.

L’ufficio ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello, avevano ritenuto la genericità e il difetto di specificità dei motivi, solo perchè erano state riproposte in appello le stesse argomentazioni “spese” nel corso del primo grado di giudizio, che erano state ritenute dall’ufficio appellante idonee al conseguimento della pretesa impositiva.

I due motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono fondati.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53” (Cass. ord. n. 7369/17, v. anche: Cass. ord. n. 1200/16, 14908/14, 2814/16, 18307/15, secondo Cass. ord. n. 1461/17per integrare il requisito della specificità è richiesto un minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma che attraverso una censura espressa e motivata miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata, v. anche Cass. sez. un. 27199/17).

Nel caso di specie, dalla lettura dei motivi d’appello, riportati dall’Agenzia in ricorso (pp. 10 e ss.) ai fini dell’autosufficienza, si rileva come la CTR abbia “malgovernato” i principi regolatori della materia, trattandosi di censure espresse e motivate che mirano a contestare il percorso logico-giuridico della decisione impugnata.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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