Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21885 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 30/08/2019), n.21885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29430/2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avv. Matteo Giacomazzi giusta procura speciale allegata

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 1205/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 8/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/6/2019 dal Cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 23 febbraio 2017, respingeva la domanda presentata da A.M. perchè gli fosse riconosciuto lo status di rifugiato politico, il diritto alla protezione sussidiaria o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari negatigli dalla competente commissione territoriale;

2. la Corte d’appello di Milano, a seguito del gravame presentato dal richiedente asilo, condivideva la valutazione di totale inattendibilità delle dichiarazioni di quest’ultimo (il quale aveva raccontato di aver fatto parte fin dall’età di undici anni del gruppo politico di opposizione BNP e che per questo motivo i suoi avversari politici avrebbero nascosto nel negozio del padre armi e droga per poi denunciarlo alla polizia, provocando l’avvio di un processo penale che lo aveva costretto alla fuga dal paese) già espressa dal Tribunale;

la corte distrettuale riteneva inoltre che le vicende narrate e la documentazione prodotta non consentissero di riconoscere alcuna delle forme di protezione internazionale richieste, anche perchè la situazione socio politica esistente in Bangladesh non assurgeva a un livello di violenza generalizzata e indiscriminata tale da far ritenere che la mera presenza del richiedente asilo nel territorio nazionale lo avrebbe esposto a minaccia, e di conseguenza, con sentenza dell’8 marzo 2018, rigettava l’impugnazione;

3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso A.M. prospettando due motivi di doglianza;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 7 e 11 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 11: la Corte d’appello avrebbe omesso di raffrontare la situazione personale del ricorrente con la reale situazione esistente in Bangladesh, malgrado il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, imponga di esaminare la domanda alla luce di informazioni precise e aggiornate concernenti la situazione generale esistente nel paese di origine del richiedente asilo;

in particolare la corte distrettuale non avrebbe correttamente valutato la situazione esistente in Bangladesh, dove il governo attuava una sistematica politica di repressione di qualsiasi dissenso manifestato, ed avrebbe illogicamente ritenuto che il ricorrente non sarebbe stato esposto a grave pericolo in caso di suo ritorno in patria;

4.2 il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile;

la corte territoriale ha reiteratamente sottolineato la totale inattendibilità del racconto del migrante non solo in sè, ma soprattutto in relazione al collegamento fra le vicende narrate, di carattere personale e privatistico nella parte relativa alla pendenza di un procedimento penale per reati comuni, e la situazione di instabilità politica e di scarsa garanzia per i diritti civili esistente nel paese di origine e denunciata dal ricorrente;

la constatazione dell’inverosimiglianza del racconto esimeva il collegio di merito dal compiere un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione pregiudizievole di carattere personale prospettata dal ricorrente;

il dovere del giudice di cooperazione istruttoria è infatti circoscritto alla verifica della situazione obbiettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente;

il giudice, mentre è anche d’ufficio tenuto a verificare – come la corte territoriale ha fatto nel caso di specie – se nel paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, non può invece essere chiamato (nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo) a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 3016/2019);

pertanto, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva previsti da tale norma, non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria personale nel paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018);

la critica risulta poi inammissibile laddove, criticando l’illogicità della valutazione compiuta, cerca di sovvertire l’esito della verifica di credibilità e dell’esame dei rapporti informativi compiuto dalla corte distrettuale, malgrado il relativo accertamento costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità;

5.1 il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 7 e 8, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 27 e 32, poichè la Corte d’appello non avrebbe correttamente inquadrato la situazione del ricorrente in termini di protezione sussidiaria, omettendo di giustificare il mancato riscontro delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;

in particolare la corte distrettuale, benchè ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), l’esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani o degradanti debba rivestire un certo grado d’individualizzazione senza assumere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis e malgrado la situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato nel paese di ritorno possa giustificare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo, avrebbe erroneamente escluso che le vicende narrate dal ricorrente lo avrebbero esposto a un serio rischio per la sua incolumità fisica in caso di rientro in Bangladesh;

5.2 il motivo è inammissibile;

la corte distrettuale ha escluso, all’esito del giudizio di credibilità sulle dichiarazioni del ricorrente e dell’esame delle fonti internazionali reperite, che il migrante potesse fondatamente temere di essere perseguitato per ragioni di matrice politica in caso di rimpatrio;

nel contempo il collegio di merito ha negato che nel paese di origine del migrante ricorresse la situazione di violenza indiscriminata necessaria per riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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