Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21885 del 28/10/2016
Cassazione civile sez. lav., 28/10/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 28/10/2016), n.21885
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20429-2011 proposto da:
BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A. P.I. (OMISSIS) in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA VIA AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO
CASULLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FRANCESCO ANDRONIO, giusta procura speciale notarile in atti;
– ricorrente –
contro
S.A., C.F (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTRE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE TRIBULATO, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
e contro
BANCA NUOVA S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 456/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 25/05/201 r.g.n. 1248/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/06/2016 dal consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;
udito l’avvocato CASULLI SAVERIO;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 maggio 2011, la Corte d’Appello di Messina, confermava la decisione del Tribunale di Messina che accoglieva la domanda proposta da S.A. nei confronti di Banca Antonveneta poi incorporata da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. da cui il S. dipendeva originariamente in qualità di addetto alle operazioni di sala e mansioni di cassiere presso la filiale di (OMISSIS) e nei confronti di Banca Nuova cui quella filiale veniva poi ceduta, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del suo trasferimento alla predetta filiale e del successivo passaggio alle dipendenze di Banca Nuova con il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale e biologico a quello connessi nonchè il riconoscimento del diritto alla progressione di carriera nel 3 livello retributivo dal (OMISSIS) e nella terza area professionale, 1 livello retributivo, dal (OMISSIS), accoglimento integrale per quel che riguarda le prime due domande e limitato al febbraio 2001 relativamente alla domanda concernente l’inquadramento nella terza area professionale con condanna alle relative differenze retributive.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto illegittimo il trasferimento, non essendo invocabili a giustificazione del medesimo esigenze pur sussistenti ma non espressamente comprovate in relazione allo specifico rapporto e non surrogabile tale prospettazione con il riferimento ad esigenze sostitutive dedotte in primo grado ma quale mero portato dell’invocata ristrutturazione; sussistente e provato per carenza di prova contraria e di ragioni di inattendibilità dell’unico teste, certamente non date dall’appartenenza di questi alla medesima sigla sindacale cui aderiva il lavoratore, il danno patrimoniale e biologico dedotto quale conseguenza del trasferimento stesso; correttamente impugnata la cessione di contratto alla Banca Nuova non soggetta a termine di decadenza in quanto tale; altrettanto correttamente rivolta alla Banca Antonveneta, quale legittimata passiva, la richiesta dell’ordine di reintegrazione e, di contro, non provata la pretesa al superiore inquadramento rivendicato.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Monte dei Paschi di Siena, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il S.. La Banca Nuova, per quanto intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. in una con il vizio di motivazione la Banca ricorrente lamenta l’erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la mancata prova del nesso causale tra il trasferimento disposto a carico del lavoratore interessato e le più generali esigenze di riorganizzazione aziendale invocate a motivo del disposto trasferimento, deducendo che tale prova doveva ritenersi raggiunta in relazione all’accertata circostanza dell’effettiva sostituzione, anche per i mesi di (OMISSIS), da parte del lavoratore interessato di altro dipendente, restando indifferente il correlarsi di entrambi gli spostamenti alla riorganizzazione in atto.
Con il secondo motivo, denunciando vizi di violazione di legge e di motivazione, il ricorrente lamenta l’erroneità della statuizione resa dalla Corte territoriale in relazione al riconoscimento del danno biologico patito per effetto del disposto trasferimento, deducendo il mancato assolvimento del relativo onere della prova e, comunque, l’inconfigurabilità, quale condotta illecita generatrice di un danno risarcibile dell’esercizio legittimo del potere di trasferimento.
Il primo motivo deve ritenersi infondato, dal momento che la censura qui sollevata dalla Banca ricorrente è sviluppata in termini per nulla coerenti con l’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale, cosicchè non vale ad inficiare la conformità a diritto e la congruità logica della pronunzia dalla stessa resa.
La Corte territoriale muove dall’allegazione della Banca per la quale il disposto trasferimento sarebbe motivato dall’ampia ristrutturazione in atto presso la medesima, per poi derivarne, a fronte dell’accertamento dell’essere stato il trasferimento del S. alla filiale di (OMISSIS) finalizzato alla sostituzione di altro dipendente ivi addetto a sua volta trasferito, senza che la Banca fornisse la prova che almeno quest’ultimo provvedimento fosse giustificato dall’invocata esigenza di riorganizzazione, il convincimento dell’insussistenza della causale giustificativa formalmente invocata, motivato sulla base dell’argomentazione per cui dichiarare e anche dimostrare che vi è una generale ristrutturazione non equivale a giustificare automaticamente tutti i trasferimenti sulla base di quella esigenza per essere stati questi disposti in concomitanza della stessa, ben potendo essere che un simile provvedimento non sia legittimamente sorretto da quella esigenza, benchè si inserisca, solo casualmente, nell’ambito di una più ampia ristrutturazione.
Ed è questa argomentazione che non trova confutazione, limitandosi la Banca ricorrente a ribadire di aver assolto l’onere della prova della giustificatezza del disposto trasferimento, per essere stata accertata in giudizio la dedotta esigenza di sostituire presso la filiale di (OMISSIS) altro dipendente a sua volta da quella filiale trasferito, laddove il giudizio in ordine alla giustificatezza del trasferimento era stato condotto dalla Corte territoriale, e deve dirsi correttamente, in ordine alla diversa ragione, attinente alla ristrutturazione in corso, invocata all’atto dell’adozione del provvedimento in questione. Parimenti infondato risulta con tutta evidenza il secondo motivo, atteso che, mentre, da un lato, il pregiudizio psicofisico legittimante il risarcimento del danno biologico risulta, contrariamente a quanto afferma la Banca ricorrente, puntualmente dedotto e comprovato, con riguardo anche al nesso di causalità, sulla base dell’espletata CTU, dall’altro, appare del tutto illogico sostenere, a fronte della pronunzia della Corte territoriale dichiarativa dell’illegittimità del trasferimento indicato quale causa del danno patito, l’inconfigurabilità nella specie di un danno ingiusto per essere stato il relativo potere legittimamente esercitato.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei soli confronti della parte costituita, non avendo la Banca Nuova, pur intimata, svolto alcuna attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, nei confronti della parte costituita con distrazione a favore dell’avv. TRIBULATO antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016