Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21885 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 489-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

e contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 877/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

B.G. propose ricorso avverso il rigetto dell’istanza di rimborso dell’Irpef, ritenuta versata in eccedenza, per effetto dell’assoggettamento a tassazione nella misura del 100% anzichè del 50% dell’indennità di aeronavigazione percepita dopo la cessazione della prestazione.

La Commissione Provinciale accolse il ricorso, ritenendo che la parziale detassazione della detta indennità spettasse anche al personale a riposo e la decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrare propone ricorso per cassazione su unico motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La censura con la quale la ricorrente prospetta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 comma 6, D.P.R. n. 1092 del 1973, artt. 53 e 59 e della L. n. 78 del 1983, art. 1 in combinato disposto con l’art. 14 preleggi laddove la C.T.R., è fondata.

Ed invero, questa Corte ha ritenuto in modo consolidato che “in tema di imposte sui redditi, l’agevolazione tributaria prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 6, consistente nella limitazione della tassabilità al cinquanta per cento, si applica esclusivamente all’indennità di volo (di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 59 “ratione temporis” vigente) erogata al personale in servizio e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza e pur se commisurato all’indennità di volo fruita nel corso dell’attività lavorativa; detta agevolazione si giustifica, invero, soltanto per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa, oltre la previsione della norma, anche all’aumento della pensione e dell’indennità” (cfr. Cass. n.16319/2013, Cass. n.ri 25939/14, 1421/15, 5323/15).

La decisione impugnata non si è conformata ai superiori principi. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va definito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese del giudizio di merito dichiarando irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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