Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21884 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 30/08/2019), n.21884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29405/2018 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in Roma, piazza

Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Fraternale giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 1506/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/6/2019 dal Cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Ancona, con ordinanza in data 31 luglio 2017, respingeva la domanda presentata da T.S. affinchè gli fosse riconosciuto il diritto alla protezione internazionale negato dalla competente commissione territoriale, ritenendo che il racconto del migrante non fosse credibile perchè generico e privo di riferimenti spazio-temporali;

2. la Corte d’appello di Ancona, a seguito dell’impugnazione proposta dal richiedente asilo, rilevava che la vicenda narrata dal ricorrente (il quale riferito che il padre era stato ucciso da un gruppo di indipendentisti a seguito della decisione di uscire da tale organizzazione, aggiungendo poi che i ribelli si erano recati a casa sua per cercare di convincerlo a entrare nelle loro fila) risultava generica e inverosimile ed osservava che in un simile contesto l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione invocata non poteva desumersi da riferimenti indeterminati a situazioni generali relative al luogo di provenienza, ove gli stessi non fossero accompagnati da elementi dettagliati e riscontri individualizzati idonei a consentire un collegamento con il contesto di vita del richiedente asilo;

la corte distrettuale, dopo aver negato non solo il riconoscimento dello status di rifugiato ma anche il ricorrere dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, dato che non vi erano elementi per ritenere che il migrante potesse subire un grave danno in caso di rimpatrio e dovendosi escludere che in Senegal vi fosse una situazione di violenza indiscriminata, evidenziava da ultimo che non era possibile riscontrare specifiche situazioni soggettive che legittimassero la concessione della protezione sussidiaria, in assenza di lesioni di diritti umani di particolare entità, e, di conseguenza, rigettava l’appello con sentenza pubblicata in data 20 luglio 2018;

3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso T.S. prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza; l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il motivo di ricorso presentato, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nella parte in cui viene dedotta la statuizione di sostanziale irrilevanza ed inattendibilità dei fatti narrati dal ricorrente ai fini del riconoscimento delle protezioni maggiori ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con conseguente omesso esame della situazione endofamiliare del richiedente e socio-politica del luogo di provenienza dello stesso e del rischio del danno grave ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, assume che la corte territoriale si sarebbe limitata a sostenere la genericità e/o non veridicità delle affermazioni del migrante, trascurando di contestualizzare la vicenda nell’ambito della situazione del paese di origine e di assumere informazioni a questo proposito; di conseguenza il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) o b), risulterebbe illegittimo, dato che il migrante aveva rappresentato una situazione di pericolo per la propria incolumità personale ad opera di un organo non statuale e l’impossibilità di ricevere adeguata protezione da parte del sistema statale;

il collegio d’appello avrebbe inoltre omesso di valutare le medesime circostanze ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo necessario dedurre fatti o ragioni diverse o alternative;

5. il motivo è nel suo complesso inammissibile;

5.1 è indubbio che il giudice debba valutare la domanda di protezione internazionale equiparando, in applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, le situazioni di persecuzione o danno grave di cui sono responsabili lo Stato ovvero i partiti o le organizzazioni che lo controllano a quelle determinate da soggetti non statuali, nel caso in cui l’organizzazione statuale o le organizzazioni internazionali non possano o non vogliano fornire protezione;

occorre tuttavia considerare che la corte distrettuale, nel condividere il giudizio di inverosimiglianza espresso dal primo giudice, ha confermato anche la valutazione da questi operata laddove era stato escluso che il migrante non potesse avvalersi della protezione del paese di provenienza;

il mezzo in esame, dunque, muove da un presupposto in fatto che contrasta con gli accertamenti compiuti dal giudice di merito e intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

5.2 è opportuno ricordare inoltre, a fronte delle censure relative alla mancata acquisizione d’ufficio di informazioni in merito alla situazione esistente nel paese di origine, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria personale nel paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018);

5.3 la corte territoriale, infine, ha rilevato (a pag. 17) come non risultassero riscontrabili situazioni soggettive che legittimassero il riconoscimento della protezione umanitaria, non potendosi ravvisare rispetto all’istante lesioni di diritti umani di particolare entità, che non erano desumibili dal generico riferimento alla situazione del paese di provenienza;

in questo modo la Corte d’appello ha inteso sostenere che al fine del riconoscimento della protezione umanitaria non erano sufficienti le allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine, poichè tale misura, atipica e residuale, è il frutto della valutazione di una specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente e dunque richiede che all’allegazione delle condizioni generali del paese di origine si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità;

a fronte di questi argomenti il ricorrente si è limitato a lamentare la mancata valutazione della situazione del paese di origine anche al fine del riconoscimento della protezione umanitaria, senza cogliere e criticare la ratio decidendi posta a base, su questo punto specifico, della decisione impugnata;

il che comporta l’inammissibilità della critica, dato che il ricorso per cassazione deve necessariamente contestare in maniera specifica la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 19989/2017);

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite;

il ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non è tenuto, benchè l’impugnazione sia stata rigettata, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater (Cass. 18523/2014, Cass. 7368/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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