Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21884 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 21/10/2011), n.21884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7521/2009 proposto da:

L.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 3, presso l’avvocato

GIOVANNI TOGNON, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORILLO

Ernesto, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 7524/2009 proposto da:

L.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 3, presso l’avvocato

GIOVANNI TOGNON, rappresentata e difesa dall’avvocato FIORILLO

ERNESTO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 7803/2009 proposto da:

LI.GI. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 3, presso l’avvocato

GIOVANNI TOGNON, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORILLO

ERNESTO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso i decreti n. 53/2008, n. 57/08 e n. 58/08 della CORTE

D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositati il 24/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilità dei

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi ritualmente depositati, LI.GI., G., ed E., impugnavano decreti emessi il 24/1/2008 dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che aveva condannato il Ministero della Giustizia, al pagamento di somme in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, danni patrimoniali.

Si è costituito il Ministero della Giustizia.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che questa Corte si è pronunciata sulla possibilità di riunire procedimenti per ragioni di connessione anche nel giudizio di legittimità (sul punto Cass. n. 12252 del 2007). E nella specie, con riferimento ai procedimenti n. 7524/09, 7521/09, 7803/09, sussistono sicuramente ragioni di connessione, in quanto nel procedimento presupposto erano parti tutti gli odierni ricorrenti.

Vanno pertanto riuniti i ricorsi.

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione deve tenersi conto del solo periodo di tempo in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, Cass. n. 10415 del 2009).

Il Giudice a quo ha correttamente considerato, il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 16.000,00 per ciascuno;

procedimento presupposto: 1^ grado: febbraio 1986 – giugno 1994; 2^ grado: dicembre 1995 – marzo 2007, durata ragionevole: 5 anni).

Quanto alla richiesta di danni patrimoniali, il relativo quesito, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, appare inadeguato, essendo del tutto generico, e senza riferimento alcuno alla fattispecie concreta. Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile.

Vanno conclusivamente rigettati i ricorsi.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.000,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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