Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21884 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 07/09/2018), n.21884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20655/2017 proposto da:

P.A., nella qualità di titolare della cessata ditta

individuale Agriturismo IL PALIO DI P.A. P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO n. 27,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO A. MAGNI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ALESSANDRO GARIBOTTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE GALLICANO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo studio GREZ & ASSOCIATI

S.R.L., rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO MASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 332/31/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 06/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il comune di Gallicano ha resistito con controricorso, il ricorrente impugna la sentenza della CTR della Toscana, relativa ad alcuni avvisi d’accertamento Tarsu/Tia per gli anni 2008-2012, dove si è fatta questione della ritualità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo, a mezzo corriere privato.

Il ricorrente deduce il vizio di violazione di norme di diritto, in particolare, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto che la notifica del ricorso introduttivo a mezzo corriere privato fosse stata tardiva, perchè valendo come consegna diretta presso lo sportello dell’ente impositore doveva considerarsi eseguita al momento della ricezione dell’atto da parte dell’ente (cioè, 1’8.5.13) e non al momento della consegna del plico all’agente postale (cioè, il 6.5.13), con conseguente tardità dell’impugnazione, che sarebbe stata proposta oltre il 60 giorno dalla notifica dell’atto impositivo (avvenuta il 6.3.13).

Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a), che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982 (Cass. ord. n. 19467/16, 23887/17, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. n. 2922/15, non condivisa dal Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama giurisprudenziale; in proposito, a conferma dell’orientamento consolidato, v. Cass. sez. un. 13453/17). E’, inoltre, irrilevante rispetto agli atti processuali, la parziale modifica del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, ad opera del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1 comma 4.

Appare, inoltre, necessario, per completezza espositiva, dar conto su come incida su tale univoco orientamento e, quindi, sulla decisione della presente controversia, l’entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza.

La L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, lett. b), ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4.

Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.

Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017.

Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica del ricorso da parte del ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata, avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato.

Inoltre, bisogna evidenziare come della L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, abbia un contenuto più ampio e debba essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma.

Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresì, che al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 2, è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente periodo: “il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (…), deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi”, stabilendo ancora il successivo comma 58 che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” (cioè dal 29 agosto 2017) “l’autorità nazionale di regolamentazione di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 2, lett. u-quater” “determina, ai sensi del predetto D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 5, comma 4 e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui del medesimo D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 26, art. 5, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l’Autorità determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi”.

Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato.

Nel caso di specie, premesso che il ricorso introduttivo sarebbe tardivo – per decorso dei 60 gg. – anche a voler considerare il giorno di consegna del plico (6.5.13) rispetto alla data di notifica dello stesso (6.3.13), è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione del ricorso introduttivo è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (Cass. ord. n. 23887/17, v. anche Cass. sez. un. n. 14916/16, in particolare, v. p. 2.8 lett. a).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare al comune di Gallicano, in persona del Sindaco pt, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo complessivo di Euro 2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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