Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21883 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 27/06/2011, dep. 21/10/2011), n.21883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32215/2005 proposto da:

SOCIETA’ ALBERGHI SICILIANI S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso l’avvocato MAGNANO DI SAN LIO

GIOVANNI, rappresentata e difesa dagli avvocati TAFURI Gaetano,

MUSCARA’ SALVO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ACICASTELLO;

– intimato –

sul ricorso 3668/2006 proposto da:

COMUNE DI ACICASTELLO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 396, presso

l’avvocato GIUFFRIDA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

SCUDERI ANDREA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SOCIETA’ ALBERGHI SICILIANI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1157/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 23/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per, previa riunione, rigetto

del ricorso principale e inammissibilità dell’incidentale con spese

compensate.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Alberghi Siciliani s.r.l., proprietaria di un’area estesa circa 10.000 mq. sita nel territorio del comune di Acicastello, località Acitrezza, della quale il Comune aveva occupato, con procedura successivamente dichiarata illegittima ed annullata dal TAR, una porzione di 1.900 mq per la realizzazione di una scuola, convenne in giudizio l’ente territoriale per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per la perdita del terreno.

Il Tribunale di Catania, con sentenza del 4.5.2000, accolse solo in parte la domanda, rilevando che l’occupazione illecita poteva configurarsi unicamente in relazione all’area, estesa 175 mq., sulla quale insisteva l’edificio scolastico.

Gli appelli proposti dalla Alberghi Siciliani s.r.l. e dal Comune contro la decisione, l’uno in via principale e l’altro in via incidentale, furono respinti dalla Corte territoriale.

Il giudice del gravame, per ciò che nella presente sede interessa, rilevò: che era priva di pregio l’eccezione sollevata dal Comune di nullità dell’atto di citazione per difetto di procura, poichè l’originaria invalidità dell’atto introduttivo, nel quale la procura era stata effettivamente conferita al difensore da un soggetto privo del potere di rappresentare l’attrice, era stata sanata con effetto ex tunc, attraverso la successiva costituzione in giudizio della società in persona del suo legale rappresentante, il quale aveva espressamente ratificato l’operato del falsus procurator; che altrettanto infondato era il primo motivo dell’appello principale, volto ad ottenere il risarcimento per la perdita dell’intera area occupata, in quanto il ctu aveva accertato che l’irreversibile trasformazione del fondo aveva interessato una porzione di soli mq.

175 del terreno, mentre tutta la restante porzione era rimasta inutilizzata; che, una volta acclarata la radicale illegittimità dell’intervento del Comune, appariva incongruo il richiamo al rigoroso rispetto dei parametri urbanistici richiesti dalla legge per la realizzazione di una scuola e che l’affermazione dell’appellante, secondo cui l’intera area occupata doveva essere considerata parte inscindibile dell’opera pubblica, era rimasta del tutto indimostrata;

che, era, infine, inammissibile la domanda di pagamento dell’indennità di occupazione illegittima, proposta dalla Alberghi Siciliani per la prima volta in sede di appello La Alberghi Siciliani s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.

Il Comune di Acicastello ha resistito con controricorso ed ha a sua volta proposto ricorso incidentale, con il quale ha lamentato il rigetto dell’eccezione di nullità della citazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1) Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale, notìficato dal Comune di Acicastello alla controparte il 26.1.06, quando era già spirato il termine di venti giorni di cui all’art. 370 c.p.c., decorrente nella specie dal 2.2.06, attesa la rituale notifica del ricorso principale sin dal 12.12.05.

2) Con il primo motivo del ricorso principale, la Alberghi Siciliani s.r.l. lamenta violazione della L. n. 412 del 1975 e del D.M. 18 dicembre 1975, in materia di edilizia scolastica, nonchè dell’art. 2043 c.c., oltre che vizio di motivazione, e sostiene che il Comune ha effettivamente occupato una porzione di 1900 mq. del terreno di sua proprietà e non l’ha mai restituita. Rileva a riguardo che il D.M. 18 dicembre 1975, stabilisce che l’ampiezza dell’area sulla quale va costruito l’edificio scolastico deve essere tale da garantire, per ogni tipo di scuola ….., la realizzazione degli spazi all’aperto e che “l’area coperta dagli edifici non deve essere superiore alla terza parte dell’area totale”; che la scuola è pacificamente funzionante e che tutta l’area circostante l’edificio scolastico accede al servizio dell’amministrazione, risultando inscindibilmente destinata all’utilizzazione dell’opera pubblica;

osserva, inoltre, che la motivazione della Corte, oltre che illogica, contrasta con la normativa di legge, in quanto fa discendere dall’illiceità dell’occupazione la possibilità per l’amministrazione di non rispettare neppure le prescrizioni urbanistiche e sanitarie dettate in tema di edilizia scolastica;

aggiunge che 460 mq. del terreno sono stati destinati alla costruzione della strada d’accesso alla scuola e che da tale pertinenza non si può certamente prescindere senza chiedersi, in difetto, in qual modo la scuola dovrebbe essere raggiunta.

Il motivo è, nella sua prima parte, infondato. La questione inerente all’intervenuta, irreversibile trasformazione di una superficie più o meno estesa dell’area illecitamente occupata dal Comune involge un tipico accertamento di fatto, che non può essere contrastato invocando disposizioni normative e regolamentari che non sono state, in concreto, rispettate dall’amministrazione e della cui avvenuta violazione (che potrebbe, eventualmente, precludere l’utilizzazione dell’edificio realizzato per lo scopo al quale è stato destinato) la Alberghi Siciliani non è in questa sede legittimata a dolersi.

Per il resto, il motivo va dichiarato inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza. La ricorrente, infatti, pur affermando che l’intera aerea originariamente occupata dal Comune è posta a servizio della scuola e che, inoltre, 460 mq. del terreno sono stati destinati alla costruzione di una strada di accesso all’edificio, non deduce di aver contestato, nei precedenti gradi di merito, i contrari rilievi del ctu, che – secondo quanto si legge nella sentenza impugnata – ha accertato che, all’infuori della superficie di 175 mq. sulla quale insiste la costruzione, il terreno “non è stato minimamente interessato dall’esecuzione dell’opera pubblica” ed è “ricoperto da vegetazione naturale”, nè indica da quali atti o documenti acquisiti nel corso dell’istruttoria dovrebbero ricavarsi le circostanze asseritamene non valutate, o erroneamente valutate, dalla Corte territoriale.

2) Col secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 189 e 345 c.p.c., nonchè vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte d’appello abbia dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima, siccome non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado. Assume che nell’atto di citazione essa aveva specificamente avanzato la domanda in relazione al quadriennio trascorso fra la presa di possesso dell’area e la realizzazione dell’opera pubblica e che l’espressione adoperata all’udienza in cui la causa era stata rimessa al collegio, nella quale aveva chiesto la liquidazione dei danni “per l’ablazione subita”, doveva ritenersi comprensiva di tutte le componenti risarcitorie che le spettavano, nè poteva essere interpretata, anche alla luce delle difese svolte, quale implicita volontà di rinunciare alla domanda precedentemente formulata;

rileva, inoltre, che la domanda di liquidazione del danno da usurpazione del possesso dei 1750 mq. di terreno che non le erano stati restituiti, proposta in via subordinata in sede d’appello, non avrebbe potuto essere avanzata nel giudizio di primo grado, in cui essa aveva chiesto il risarcimento per la perdita dell’intera area occupata, e costituiva logica conseguenza dell’accoglimento solo parziale della domanda principale. Anche questo motivo va dichiarato inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza.

La ricorrente ha infatti totalmente omesso di riportare in ricorso il contenuto dell’atto di citazione e le conclusioni in esso originariamente precisate, nonchè di richiamare le eventuali, ulteriori, argomentazioni difensive svolte nel corso del giudizio di primo grado, in tal modo precludendo a questa Corte, cui non è consentito di sopperire alle lacune delle parti attraverso indagini integrative, di operare il dovuto controllo circa l’omessa valutazione da parte del giudice d’appello di elementi decisivi per pervenire ad una diversa interpretazione della domanda di risarcimento dei danni “per l’ablazione subita”, formulata da Alberghi Siciliani all’udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi dinanzi al Tribunale, così da ritenerla implicitamente volta ad ottenere anche il ristoro del danno (temporaneo e/o permanente) da illegittima occupazione.

3) Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 92 c.p.c., si duole della pronuncia di compensazione delle spese del giudizio d’appello.

Il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità di quello incidentale comportano l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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