Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21883 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.20/09/2017),  n. 21883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in

Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

C.M.R., N.C., M.F.,

P.F., rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Guariso e

Gigliola Mazza Ricci, elettivamente domiciliati presso lo studio di

quest’ultima, sito in Roma, via Di Pietralata 320;

– controricorrenti –

e sul ricorso proposto da:

C.M.R., N.C., M.F.,

P.F., rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Guariso e

Gigliola Mazza Ricci, elettivamente domiciliati presso lo studio di

quest’ultima, sito in Roma, via Di Pietralata 320;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in

persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 531/2012 della Corte d’Appello di Milano,

depositata in data 26 luglio 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 5 luglio 2017 dal Consigliere Dott. Ileana Fedele.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di Appello di Milano ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Milano nella parte in cui aveva riconosciuto ai dipendenti indicati in epigrafe – assunti come docenti con una successione di contratti a termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti di ruolo secondo la contrattazione collettiva nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso affidato a due motivi;

i dipendenti indicati in epigrafe resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale avverso la medesima pronuncia nella parte in cui la Corte territoriale ha respinto la domanda intesa a dichiarare la nullità del termine apposto ai contratti a termine intercorsi fra le parti e le conseguenti richieste risarcitorie;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

la difesa erariale, con atto depositato in data 20 giugno 2017, ha dichiarato di rinunciare al primo motivo di ricorso a seguito della decisione di questa Corte 07/11/2016, n. 22558;

i controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

con il primo motivo il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6,D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526, nonchè violazione della direttiva 99/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sul rilievo che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e sussistono dunque “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento economico;

in relazione a tale motivo, per il quale è intervenuta rinuncia, non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione ai sensi dell’art. 390 c.p.c., in quanto non vi è prova della rituale notificazione dell’atto di rinuncia alle controparti costituite;

la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del motivo (cfr. Cass. Sez. U., 18/02/2010, n. 3876; Cass. 31/03/2013, n. 2259; Cass. 21/06/2016, n. 12743);

con il secondo motivo il Ministero censura la violazione dell’art. 2947 c.c. e dell’art. 2948 c.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale, reputando applicabile quella decennale;

il motivo è inammissibile, in conformità alla valutazione espressa sul punto da questa Corte in controversia analoga (Cass. 07/04/2017, n. 9057), sia perchè non indica la rilevanza della questione prospettata rispetto alla concreta fattispecie in esame (vale a dire se ed in quale misura la pretesa della controparte possa essere contrastata dalla eccepita prescrizione quinquennale), sia perchè non espone le ragioni per le quali è censurabile il ragionamento seguito nella sentenza impugnata, che ha qualificato il credito riconosciuto come di natura risarcitoria;

quanto al ricorso proposto in via incidentale, si censura la violazione ed errata applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 4,D.L. 25 settembre 2009, n. 134, art. 1,comma 1, conv. in L. 24 novembre 2009, n. 167, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 15 preleggi, oltre che l’incompatibilità con la direttiva 99/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nonchè l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione addotta dalla Corte territoriale per ritenere legittimi, anche rispetto alla normativa europea, i contratti a termine stipulati fra le parti;

il ricorso incidentale non è fondato;

come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22556; Cass. 07/11/2016, n. 22557; Cass. 05/12/2016, n. 24813, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto del tutto condivise), “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi”; inoltre, nelle medesime pronunce, è stato condivisibilmente ritenuto che “Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”;

in applicazione dei predetti principi, nella fattispecie dedotta in giudizio non è configurabile alcuna abusiva reiterazione dei contratti a termine in quanto, per come emerge dalla lettura del controricorso, le assunzioni a termine su posti di organico di diritto, per cui è causa, intervenute dopo il 10 luglio 2001, non hanno avuto durata superiore a trentasei mesi (si veda, in particolare, la posizione della C.) ovvero trattasi esclusivamente di assunzioni a termine su posti di organico di fatto ovvero supplenze brevi, in difetto di specifiche deduzioni di circostanze concrete che consentano di ritenere permanenti e durature le esigenze di copertura dei posti di fatto disponibili, senza limitarsi a prospettare la mera reiterazione dei contratti a termine;

pertanto, la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, nè i motivi di ricorso incidentale ovvero la memoria depositata prospettano argomenti che possano indurre a disattendere l’orientamento ormai consolidato sul punto;

la novità e la complessità della questione di merito, diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso e del controricorso incidentale, giustificano la compensazione delle spese;

considerata l’epoca di introduzione del procedimento, non è applicabile il disposto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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