Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21883 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 09/10/2020), n.21883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16056/2014 proposto da:

I.T.E.T. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO OLIVA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, e LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A. (già GEST LINE S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 576/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/06/2013, R.G.N. 10474/2007.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la originaria opposizione formulata da ITET s.r.l. avverso cartella esattoriale avente ad oggetto somme richieste a titolo di contributi (e sanzioni) relativi al periodo 2000/2004;

1.1. che la statuizione è stata fondata sulla considerazione che dalla documentazione versata in atti emergeva che nel periodo dedotto i dipendenti della società avevano prestato la loro attività lavorativa in territorio non soggetto a sgravi contributivi applicati invece dalla società che ne aveva anche in passato beneficiato;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso I.T.E.T. s.r.l. sulla base di otto motivi; l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso; Gest Line s.p.a., ora Equitalia Sud s.p.a., non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., per essere la sentenza impugnata affetta da “contraddittorietà processuale” – stante il contrasto tra gli atti processuali e la parte motiva della decisione – laddove assume che dalla documentazione in atti risultava che la società aveva presentato, per il periodo oggetto della cartella esattoriale, regolari denunzie mensili in relazione ai dipendenti addetti alla sede di (OMISSIS). Evidenzia che in realtà, secondo quanto emergente dalla documentazione prodotta, essa ITET aveva subito la iscrizione presso la sede INPS di (OMISSIS) in quanto, avendo presentato richiesta di iscrizione presso la sede INPS di (OMISSIS), quest’ultima aveva trasmesso la richiesta alla sede di (OMISSIS) ritenendola territorialmente competente; tale iscrizione era stata sempre contestata dalla società tranne che per i lavoratori addetti al cantiere di (OMISSIS); da tanto era derivato che essa ITET era stata costretta a versare contributi presso la sede INPS di (OMISSIS) anche per i lavori eseguiti nel territorio della regione Campania in relazione ai quali aveva applicato gli sgravi contributivi, come previsto dalla normativa di riferimento; non vi era, quindi, alcuna denunzia spontanea, come si leggeva in motivazione, ma l’iscrizione presso la sede INPS di (OMISSIS) costituiva frutto di un atto di imperio dell’INPS al quale la società si era dovuta adeguare;

2. con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere posto a fondamento del rigetto della opposizione alla cartella esattoriale la circostanza dell’adempimento degli obblighi contributivi sulla base delle denunzie mensili presso l’INPS di (OMISSIS); non era stato, infatti, preso in considerazione che, vertendo il thema decidendum, nelle opposte allegazioni delle parti, sulla esecuzione o meno in (OMISSIS) di lavori nel periodo da settembre 2000 a aprile 2004, costituiva onere dell’INPS la prova della effettuazione dei lavori in (OMISSIS) nel periodo da settembre 2000 a aprile 2004;

3. con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 437 c.p.c., eccependo la tardività del documento preso in considerazione dal giudice di appello rappresentato dalla comunicazione in data 28.4.2005 con la quale l’INPS veniva edotto dalla società che vi era sospensione dell’attività con dipendenti; tale documento era stato prodotto da controparte solo in seconde cure per cui non poteva essere preso in considerazione stante il regime di preclusioni che governa il rito del lavoro. Nel merito argomenta che tale comunicazione aveva costituito l’unico rimedio per evitare che l’istituto previdenziale continuasse ad addebitare somme per sgravi illegittimi;

4. con il quarto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. Si duole della mancata considerazione della effettuazione di lavori eseguiti nel territorio della regione Campania nel periodo indicato in cartella, secondo quanto risultante dalla produzione di circa mille fatture attinenti a tali lavori; assume che in relazione ai dipendenti impegnati in tali lavori erano stati versati i contributi presso l’INPS di (OMISSIS); si duole, inoltre, della omessa considerazione da parte del giudice di appello della inesistenza in (OMISSIS) di altri cantieri della società diversi da quello di (OMISSIS);

5. con il quinto motivo deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., per manifesta illogicità della motivazione, censurando la sentenza impugnata sul rilievo che la circostanza valorizzata dalla Corte di merito con riferimento alla comunicazione dell’aprile 2005 non poteva avere alcuna inferenza probatoria nel senso utilizzato dal giudice di appello;

6. con il sesto motivo deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., per omessa e insufficiente motivazione: la sentenza impugnata aveva collegato il rigetto dell’opposizione all’adempimento presso l’INPS di (OMISSIS) degli obblighi contributivi laddove ciò che rilevava era la effettuazioni di lavori eseguiti in (OMISSIS) e relativa durata e di lavori eseguiti nella regione Campania e relativa durata;

7. con il settimo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dalla esclusione della esistenza di una posizione accesa dalla società presso l’INPS di (OMISSIS), secondo quanto evincibile dalla nota INPS in data 17.10.2001;

8. con l’ottavo motivo deduce omessa indicazione di una delle parti censurando la sentenza impugnata per avere omesso di indicare in sentenza la SCCI s.p.a. quale parte processuale la quale aveva conferito mandato all’INPS; tale omissione – sostiene – determinava nullità della sentenza;

9. il primo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha osservato che dalla documentazione in atti emergeva che la società, previa denunzia presso la sede INPS di (OMISSIS) centro, aveva presentato, per il periodo oggetto della cartella esattoriale, regolari denunzie mensili in relazione ai dipendenti addetti a tale sede con riferimento alla posizione n. 70422734631, attivata, per l’appunto, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado, presso la sede INPS di (OMISSIS); la società aveva, inoltre, provveduto ad inoltrare alla sede di (OMISSIS), in data 28 aprile 2005, comunicazione con la quale rendeva noto che l’azienda non occupava più dipendenti a far data dal 1 settembre 2004; da tanto doveva dedursi che sino a tale data i dipendenti della società avevano prestato la loro attività in territorio non soggetto a sgravi contributivi;

9.1. il percorso logico giuridico, alla stregua della motivazione esibita, risulta del tutto percepibile e lineare nella sua concatenazione tra il momento fattuale – presentazione delle denunzie mensili presso la sede INPS di (OMISSIS) per i lavoratori ivi addetti – e la regola giuridica applicata vale a dire la esclusione del diritto agli sgravi contributivi previsti per i soli lavoratori operanti nella regione Campania;

9.2. tanto esclude la configurabilità della violazione dell’art. 132 c.p.c., per motivazione apparente. A tale ambito non è ascrivibile l’asserito contrasto tra le ragioni alla base della decisione e le risultanze processuali con riferimento alla vicenda della sede di iscrizione (che la società ricorrente allega “imposta” dalla sede INPS di (OMISSIS)), il quale investe il potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito il cui esercizio non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 23153 del 2018Cass. n. 11892 del 2016), restando escluso che possa configurare vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza del fatto nei suoi vari aspetti, o un migliore coordinamento dei dati, o un loro più opportuno o appagante collegamento, rientranti appunto nell’ambito dell’apprezzamento a tale giudice riservato, salvo il limite del contrasto con la logica e la razionalità (Cass. n. 6519 del 2004) non riscontrabile nel caso in esame;

9.3. è ancora da soggiungere che l’assunto relativo alla pretesa “imposizione” della iscrizione presso la sede INPS di (OMISSIS) risulta intrinsecamente privo di pregio, in assenza di allegazione e prova dell’esito favorevole dell’esperimento dei possibili rimedi avverso tale iscrizione ove ritenuta non corrispondente ai presupposti giustificativi della stessa;

10. il secondo motivo è da respingere. Premesso che l’affermazione dell’odierna ricorrente secondo la quale era onere dell’INPS dimostrare la insussistenza dei presupposti per lo sgravio è errata in diritto in quanto gli sgravi contributivi costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo per cui spetta al datore di lavoro, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l’esonero (v. Cass. n. 18169 del 2018, Cass. n. 16639 del 2014), si osserva che la sentenza impugnata non è frutto della meccanica applicazione della regola di distribuzione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., ma del concreto accertamento, effettuato a mezzo delle risultanze di causa, dell’adibizione dei lavoratori ai quali si riferivano le denunzie mensili al cantiere di (OMISSIS); la censura articolata con il motivo in esame risulta, pertanto inammissibile in quanto incentrata non sul significato e sulla portata applicativa dell’art. 2697 c.c. e quindi sulla ricognizione della fattispecie astratta (Cass. n. 16038 del 2013, Cass. n. 3010 del 2010, Cass. n. 24756 del 2007, Cass. n. 12984 del 2006) ma sulla ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa; la norma prevista dall’art. 2697 c.c., regola, infatti, l’onere della prova, non anche (come concretamente censurata nella specie) la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova, viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c. e la cui erroneità ridonda comunque in vizio di motivazione ai sensi dell’art. 36 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 15107 del 2013, Cass. n. 21234 del 2012, Cass. n. 19064 del 2006, Cass. n. 2707 del 2004);

11. il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la vicenda processuale, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non è esposta in termini che consentano, sulla base dell’esame del solo ricorso per cassazione, la dimostrazione dell’avvenuto deposito, solo in seconde cure, del documento preso inconsiderazione dal giudice di appello; il riferimento alla produzione di secondo grado, evocata mediante mero richiamo ai documenti depositati in seconde cure dall’INPS, senza trascrizione del relativo elenco, risulta inidonea a dare contezza della circostanza della asserita tardiva produzione. Tanto assorbe l’ulteriore rilievo che il tardivo deposito di documenti non ne preclude, in linea di principio, l’acquisizione da parte del giudice del merito, in quanto il rigoroso sistema di preclusioni che governa il rito del lavoro trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, potere da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass. n. 7694 del 2018, Cass. n. 20055 del 2016, Cass. n. 6753 del 2012);

12. il quarto motivo è inammissibile in quanto non articolato in termini coerenti con l’attuale configurazione del vizio di motivazione: il fatto storico il cui esame si deduce omesso dal giudice di appello- e cioè la prestazione di attività nel territorio della regione Campania in relazione ai lavoratori cui si riferivano le denunzie mensili richiamate dal giudice di merito – non è evocato nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; parte ricorrente si limita, infatti, ad un generico richiamo alle oltre mille fatture che asserisce prodotte in atti ma trascura di trascriverne o esporne per riassunto il contenuto sì da evidenziarne la decisività; parimenti generico il riferimento alla inesistenza in (OMISSIS) di altri cantieri della società, oltre quello di (OMISSIS), non supportato dal richiamo alla risultanza processuale destinato ad attestarlo così come prescritto dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. Un. 8053) del 2014);

13. il quinto motivo è inammissibile in quanto, al di là della formale deduzione di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione da ritenersi insussistente alla stregua di quanto sopra rappresentato (v. paragrafo 9.),; inteso ad un diverso apprezzamento del materiale probatorio e, quindi, a sollecitare direttamente un sindacato precluso al giudice di legittimità (Cass. n. 24679 del 2013, Cass. n. 2197 del 2011, Cass. n. 20455 del 2006, Cass. n. 7846 del 2006, Cass. n. 2357 del 2004); la critica all’inferenza probatoria tratta dalla comunicazione in data 28.4. 2005 inviata all’INPS risulta genericamente argomentata (Cass. n. 9059 del 2018, Cass. n. 12002 del 2017) e non tiene conto che l’accertamento alla base del decisum è fondato in via principale sulla documentazione in atti che fa riferimento in primo luogo alla denunzia della attività presso la sede dell’INPS di (OMISSIS) ed alle denunzie mensili inviate a tale sede dalla società, configurandosi come argomento aggiuntivo, non dotato di autonoma inferenza probatoria, il riferimento alla comunicazione dell’aprile 2005 inoltrata alla sede INPS di (OMISSIS) dalla società;

14. il sesto motivo è infondato, per le ragioni già rappresentate nell’esame del primo motivo. La sentenza impugnata ha accolto l’appello dell’INPS che aveva censurato la decisione di primo grado per avere escluso la prova in relazione agli ulteriori periodi (oltre a quelli ritenuti nella sentenza di primo grado) che i lavoratori della ITET s.r.l. avessero prestato la propria attività in (OMISSIS). Ha fondato tale accertamento sulla documentazione in atti dalla quale emergeva che vi era stata denunzia dell’attività presso la sede INPS di (OMISSIS) e sulle denunzie mensili in relazione ai dipendenti “addetti a tale sede”. Tale accertamento, sufficiente a sorreggere il decisum, poteva essere incrinato solo dalla deduzione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, neppure formalmente prospettato dalla odierna ricorrente;

15. il settimo motivo di ricorso è infondato. La circostanza il cui esame si deduce omesso dal giudice di appello, vale a dire l’assenza di una posizione contributiva accesa presso l’INPS di (OMISSIS) secondo quanto asseritamente risultante dalla nota INPS in data 17.10.2001, è priva di decisività; tale circostanza, anche ove provata, non consentirebbe, infatti, ex se, di incrinare l’accertamento del giudice di merito circa la riferibilità a dipendenti della società addetti al cantiere di (OMISSIS), delle denunzie mensili richiamate in motivazione; in altri termini dall’assenza di una posizione contributiva aperta presso la sede INPS di (OMISSIS) non potrebbe inferirsi con giudizio di certezza e non di mera probabilità che le denunzie mensili alla base dell’accertamento del giudice di merito si riferissero a lavoratori impiegati su territorio campano con conseguente diritto agli sgravi previsti e tanto è sufficiente a determinare il mancato accoglimento del motivo;

16. che l’ottavo motivo è inidoneo alla valida censura della decisione; la mancata indicazione in sentenza della qualità dell’INPS di mandatario della SCCI s.p.a., a prescindere dal rilievo della violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 6, nel quale è incorsa l’odierna ricorrente non avendo trascritto l’intestazione dell’atto dell’INPS dalla quale si evincerebbe la veste di mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti, non investe, alla stregua della medesima prospettazione di cui al ricorso per cassazione, il profilo della corretta instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c., nè determina una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte al fine della configurabilità di nullità della sentenza (Cass. n. 19437 del 2019, Cass. n. 5660 del 2015) e non di mero errore materiale, emendabile con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c.;

17. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere integralmente respinto;

18. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

19. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 1, comma 1-bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 6.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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