Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21883 del 07/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 07/09/2018), n.21883
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19895-2017 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO n. 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, che
lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
SALVATORE SCARANO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SESSA AURUNCA, C.F. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 911/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 03/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti il comune di Sessa Aurunca non ha spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Campania, in tema di mancato riconoscimento dell’agevolazione per abitazione principale, dove si è fatta questione sull’errata compensazione delle spese di lite del giudizio d’appello, e sul mancato riconoscimento del risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., in favore dell’appellante.
Con un primo motivo (rubricato come secondo), il ricorrente deduce il vizio di violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e violazione dell’obbligo motivazionale dell’impugnata sentenza, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avrebbero proceduto alla compensazione delle spese di lite, al di fuori dei presupposti contemplati dall’art. 92 c.p.c.
Con un secondo motivo, (rubricato come terzo), il ricorrente deduce il vizio di violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e violazione dell’obbligo motivazionale dell’impugnata sentenza, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avrebbero rigettato la domanda di risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., benchè l’ente impositore avesse reiterato illegittimamente negli anni avvisi d’accertamento e liquidazioni d’imposta ICI, con colpa grave, atteso i sistematici annullamenti in sede giudiziale.
I due motivi che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte In tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58,comma 2, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità” (Cass. ord. n. 8927/18).
Nel caso di specie, il ricorrente aveva prodotto in appello, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58, comma 2, la certificazione anagrafica, nonchè altra documentazione che gli aveva consentito di corroborare in maniera determinante i propri assunti difensivi, ma di ciò,, i giudici d’appello hanno tenuto conto, in ossequio al superiore principio, ai fini della regolamentazione delle spese, per la quale, la violazione del principio di lealtà e probità processuale, dovuta alla produzione di documenti, preesistenti al primo grado, solo in grado di appello, nel quale il comune di Sessa Aurunca aveva ritenuto di non costituirsi, facendo riferimento al quadro probatorio formatosi in primo grado, aveva indotto i medesimi giudici d’appello a non seguire il principio della soccombenza in favore dell’appellante vittorioso, ma quello di compensazione delle spese.
Mentre, in riferimento alla richiesta di condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., i giudici d’appello hanno correttamente affermato che non sussistevano le ragioni dell’invocata condanna, infatti, non risulta documentata la sussistenza della mala fede o della colpa grave, richiesta in materia di responsabilità processuale aggravata, nè risulta approfondito il profilo dell’omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti (Cass. ord. n. 4136/18).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte del comune, esonera il Collego dal provvedere sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018