Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21882 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 27/06/2011, dep. 21/10/2011), n.21882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32299/2005 proposto da:

E.S. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso l’avvocato VALENSISE CAROLINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LA FRATTA Carmine, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A., già Ente Nazionale per le Strade, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A., RIZZANI DE ECCHER S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 748/2006 proposto da:

ANAS S.P.A., già Ente Nazionale per le Strade, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

E.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE

GIOIE 13, presso l’avvocato VALENSISE CAROLINA, rappresentato e

difeso dall’avvocato LA FRATTA CARMINE, giusta procura in calce al

controricorso al ricorso incidentale;

RIZZANI DE ECCHER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. VALENTINO 21,

presso l’avvocato CARBONETTI FABRIZIO, rappresentata è difesa

dall’avvocato DE BENEDETTO PIETRO, giusta procura in calce al

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

AGRITECNICA S.R.L., FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 5866/2006 proposto da:

RIZZANI DE ECCHER S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.

VALENTINO 21, presso l’avvocato CARBONETTI FABRIZIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DE BENEDETTO PIETRO, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A., E.S., ANAS, AGRITECNICA

S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 316/2005 della SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO –

CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 10/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Rizzani De

Eccher spa, l’Avvocato DE BENEDETTO che ha chiesto l’accoglimento dei

propri motivi del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso, previa riunione, per

l’accoglimento del primo motivo dei ricorsi incidentali ANAS e

RIZZANI con assorbimento degli altri motivi, anche del ricorso

E..

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Oggetto residuo della controversia, in questa fase di legittimità, è l’indennità spettante al ricorrente, signor E. S., per l’espropriazione parziale, da parte della Rizzani de Eccher s.p.a. a ciò delegata dall’A.N.A.S., di un terreno di sua proprietà, sul quale la s.r.l. Agritecnica, della quale è amministratore unico, svolge un’attività commerciale.

2. La corte d’appello di Lecce, con sentenza 10 ottobre 2005, dopo aver determinato l’indennità, in applicazione della L. n. 2358 del 1865, art. 40, in Euro 33.015,45, in ragione della differenza tra il valore dell’intero fondo prima della sua occupazione, e quello del fondo residuo a seguito dell’espropriazione, ha detratto da tale somma l’importo di quanto in precedenza era già stato versato dalla convenuta Rizzani de Eccher s.p.a., e ha condannato questa società a versare la differenza di Euro 2.724,09 presso la Cassa Depositi e Prestiti.

3. Per la cassazione di questa sentenza, che dichiara notificata il 20 ottobre 2005, ma non produce nella copia notificata, ricorre il signor E.S., affidato ad un unico motivo.

La Rizzani de Eccher s.p.a. resiste con controricorso e ricorso incidentale, per tre motivi.

L’A.N.A.S. resiste con controricorso notificato il 24 gennaio 2006.

L’ente aveva peraltro a sua volta notificato un ricorso contro la stessa sentenza per quattro motivi.

A detti ricorsi, depositati unitamente alla copia notificata della sentenza impugnata, resistono con controricorso il ricorrente principale e la società Rizzani de Eccher.

La Rizzani de Eccher s.p.a. ha depositato due memorie, relative rispettivamente al rapporto processuale con il ricorrente principale e con l’ANAS s.p.a..

I ricorsi sono stati riuniti.

4. Il ricorso principale proposto dal signor E. è improcedibile, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Sebbene nel ricorso si affermi che la sentenza impugnata è stata notificata, non è stata depositata in occasione del deposito del ricorso, e in ogni caso nel termine indicato dall’art. 369 c.p.c., comma 1, la copia notificata della sentenza. Deve pertanto trovare applicazione il principio, enunciato dalla corte a sezioni unite, per cui nell’ipotesi in cui il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia, con la relata, avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Sez. un. 16 aprile 2009 n. 9005).

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale di Rizzani de Eccher s.p.a. si censura, per violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 40, la decisione della corte territoriale, nella parte in cui, basandosi sui conformi accertamenti del consulente tecnico d’ufficio, ha tenuto conto del valore differenziale non già del fondo residuo rispetto a quello intero prima dell’espropriazione, ma dell’attività commerciale svolta sul fondo del proprietario da una società commerciale.

Analogamente, con il primo motivo del suo ricorso incidentale, l’A.N.A.S. lamenta che nel calcolare l’indennità spettante al proprietario in seguito all’espropriazione parziale, si sia tenuto conto non della riduzione di valore della porzione del fondo di proprietà dell’ E. rimasta al proprietario, ma del pregiudizio che ne sarebbe derivato all’Agritecnica nello svolgimento della sua attività imprenditoriale, mentre la predetta società era titolare di soli diritti di godimento che a norma dell’art. 1638 c.c., potevano trovare soddisfazione solo sull’indennità di espropriazione liquidata al proprietario.

5.1. I due motivi, vertenti sullo stesso punto dell’impugnata sentenza, devono essere esaminati insieme. Essi non giustificano la cassazione della sentenza, sebbene la motivazione della decisione sul punto, addotta dalla corte del merito, debba essere corretta a norma dell’art. 384 c.p.c., u.c..

5.2. In punto di diritto deve essere infatti ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza della corte, che per le pretese indennitarie verso l’espropriante, relative all’attività industriale – pregiudicata dall’espropriazione – svolta da soggetto diverso dal proprietario, non è invocabile l’applicazione della cit. L. n. 2359, artt. 39 e 40, che si riferiscono esclusivamente all’indennità dovuta all’espropriato per la perdita del suo diritto dominicale; e che ciò è conforme alla ratio ed al contenuto dell’intera legge, la quale non prevede che all’imprenditore, sia esso o meno proprietario dell’immobile, spetti un’indennità per il fatto di vedere o pregiudicata l’organizzazione aziendale (Cass. 15 luglio 2004 n. 13115).

Non si pongono, nella concreta fattispecie, i problemi di applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 15, che, nel determinare l’indennizzo “sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola”, comprende il ristoro del pregiudizio arrecato dall’espropriazione all’attività aziendale agricola esistente sul terreno, anche quando ne riduca o ne modifichi in modo negativo la potenziale gestione, perciò comportandone una diminuzione di valore sul mercato immobiliare, non compensato dalla corresponsione del valore agricolo medio del terreno stimato in base al parametro di cui all’art. 16 della medesima legge del 1971 (Cass. 25 novembre 2010 n. 23967). Da un lato, infatti, non è stata accertata la natura agricola dell’azienda presente sul fondo espropriato; dall’altro, e ancor prima, l’attività commerciale era svolta sul fondo in questione non dall’espropriato ma dalla s.r.l.

Agritecnica. Ed è principio consolidato nella giurisprudenza della corte quello per il quale la domanda rivolta a conseguire l’indennità di espropriazione può essere proposta, nei confronti dell’espropriante, dal solo espropriato, al quale non è consentito superare la preclusione posta dall’ordinamento alla legittimazione dei terzi titolari di rapporti obbligatori sull’immobile, nè tutelarne le ragioni attraverso la propria legittimazione a chiedere il risarcimento di cui trattasi, anche perchè questo è ancorato a parametri che non prendono in alcuna considerazione l’esistenza, consistenza ed estinzione (con le conseguenze pregiudizievoli) dei suddetti rapporti obbligatori, e comunque in nessun caso può essere superiore al controvalore del bene espropriato (Cass. 9 novembre 2004 n. 21351).

Da tali principi discende che il proprietario espropriato non può chiedere se non l’indennità pari al controvalore del bene espropriato, e non ha titolo per far valere il pregiudizio subito da terzi nell’esercizio di un’attività imprenditoriale svolta sul fondo espropriato. Sono perciò errate e teoricamente censurabili le diverse affermazioni contenute nell’impugnata sentenza, nella parte in cui sembrano supporre che nell’indennità dovuta al titolare del fondo espropriato possa essere incluso il danno che alla s.r.l.

Agritecnica sarebbe derivato, per la riduzione del 15% della sua attività commerciale, dalla minore accessibilità del fondo medesimo.

5.3. Ciò premesso, deve tuttavia escludersi che nel determinare l’indennità dovuta al proprietario, in applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40, la Corte Territoriale abbia concretamente commesso l’errore di diritto di tener conto del valore differenziale non già del fondo residuo rispetto a quello intero prima dell’espropriazione, bensì di quello dell’attività commerciale svolta, prima e dopo l’espropriazione, dal terzo titolare di un diritto personale di godimento sul fondo. Ciò è inequivocabilmente contraddetto dagli elementi utilizzati per il calcolo differenziale in questione, che non hanno alcun rapporto con il valore dell’azienda, o con i costi di produzione sopportati dalla società o con gli utili dalla stessa conseguiti o conseguibili in futuro, nè in generale con i dati del suo bilancio. Il calcolo, infatti, è stato condotto esclusivamente sulla base percentuale del valore catastale del fondo, che prescinde dall’attività su di esso svolta dal proprietario o da terzi, con specifica considerazione del deprezzamento percentuale del valore del fondo a causa della minore visibilità e facilità di accesso provocata dall’espropriazione parziale. Gli elementi appena indicati attengono al fondo espropriato, e ne costituiscono una qualità oggettiva, che si traduce in una diminuzione di valore, della quale risente indubbiamente il proprietario, e della quale legittimamente si è tenuto conto.

I due motivi devono pertanto essere rigettati.

6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la società Rizzani de Eccher lamenta che, nonostante l’esplicita motivazione del rigetto della domanda della s.r.l. Agritecnica nel corpo della motivazione della sentenza, nessuna statuizione corrispondente compaia nel dispositivo, e che nessuna statuizione sia stata adottata in tema di regolamento delle spese processuali interenti al rapporto tra l’esponente e la s.r.l. Agritecnica.

6.1. Il motivo è infondato. L’omissione formale della pronuncia in tema di regolamento delle spese è manifestamente in relazione alla circostanza, implicitamente valorizzata dalla corte omettendo la condanna alle spese, che la società Agritecnica era rappresentata in giudizio dallo stesso E., ed era assistita da un unico difensore che svolgeva il suo mandato in modo unitario, peraltro imputando allo stesso E. le ragioni riferibili alla società Agritecnica, sì che non v’era interesse alla distinzione delle spese sopportate dalla Rizzani per difendersi dall’Agritecnica rispetto a quelle inerenti al rapporto processuale con l’ E..

7. Con il terzo motivo si censura la condanna al pagamento delle spese nei confronti della Fondiaria Assicurazioni, citata in giudizio davanti alla corte d’appello, a seguito della sentenza d’incompetenza del tribunale di Taranto, dall’ E. e dall’Agritecnica, e contro la quale la Rizzani de Eccher aveva proposto una domanda meramente subordinata.

7.1. Il motivo è infondato. Nessuna domanda era stata proposta nei confronti della società assicuratrice dagli attori, che l’avevano citata sol perchè parte nel giudizio precedente, nel quale era stata citata dalla società Rizzani de Eccher, ma esclusivamente da quest’ultima, quantunque in via subordinata; e tale domanda è stata respinta perchè l’indennizzo richiesto era estraneo alla polizza. La corte ha fatto dunque applicazione del principio generale in materia di spese giudiziali.

8. Con il secondo motivo del suo ricorso incidentale, l’A.N.A.S. denuncia l’omessa motivazione sulle critiche espresse dal consulente tecnico della parte esponente alla relazione del consulente d’ufficio, sul punto che si era tenuto conto del valore agricolo medio del terreno come seminato arborato, sebbene fosse stato accertato che si trattava di terreno incolto.

8.1. Si tratta di critiche mosse direttamente alla relazione di consulenza d’ufficio, sulla quale la sentenza si fonda, argomentate dal contenuto di una relazione tecnica di parte. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa corte che le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente (23 maggio 1998 n. 5151).

9. Con il terzo motivo si denunciano tre errori che sarebbero stati commessi dal consulente tecnico d’ufficio nel calcolare l’indennità di occupazione, vertenti, quanto alla decorrenza iniziale, sulla data del decreto prefettizio invece dell’immissione in possesso, quanto al parametro del valore agricolo medio, sul riferimento al momento dell’inizio dell’occupazione invece che alla data del decreto di espropriazione, e quanto al calcolo, sull’assunzione come base di esso dell’indennità di espropriazione spettante, invece che dell’indennità virtuale anno per anno.

9.1. Le critiche mosse alla consulenza tecnica su punti che non emergono dalla sentenza, sono come tali inammissibili, se non accompagnate dalla riproduzione dei passi censurati della consulenza, e delle critiche già sottoposte all’esame del giudice di merito. In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, infatti, la parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita) ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d’ufficio (Cass. 13 giugno 2007 n. 13845). Inoltre, poichè il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè l’obbligo della motivazione è assolto già con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso, la parte, la quale deduca il vizio di insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, ha l’onere di indicare in modo specifico le deduzioni già formulate nel giudizio di merito (Cass. 6 ottobre 2005 n. 19475), e la sede processuale in cui le deduzioni che il giudice di merito avrebbe ignorato, erano state svolte, per consentire il riscontro in sede di legittimità. In mancanza di tali elementi il motivo è inammissibile.

10. Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 110 e 112 c.p.c., e l’omessa o insufficiente motivazione in ordine ad un’eccezione d’inammissibilità della domanda di rivalsa proposta dalla Rizzani de Eccher all’ente. La società ricorrente non riferisce il contenuto di tale eccezione, ma nel corso dell’esposizione aggiunge che la società appaltatrice non aveva bisogno di chiamarla in causa, perchè il contratto d’appalto prevedeva il suo diritto di essere manlevata dall’A.N.A.S. di quanto corrisposto ai proprietari dei terreni da espropriare; e che la domanda doveva poi in ogni caso essere respinta, perchè una clausola contrattuale stabiliva che il rimborso delle indennità stabilite giudizialmente sarebbe stato liquidato ad avvenuta definizione della vertenza, e che il rimborso delle spese per perizie giudiziarie e delle spese di lite sarebbe stato fatto in unica soluzione entro sei mesi dalla presa in consegna dei documenti.

11. La censura – nei limiti nei quali può essere apprezzata – è infondata. Essa non riporta il preciso contenuto dell’eccezione implicitamente respinta dal giudice di merito. In questa sede ci si deve limitare al rilievo che la resistenza dell’ente nel merito della causa, svolta nei precedenti tre motivi, è da sola sufficiente ad attestare e motivare l’interesse dell’appaltatrice a far sì che la sentenza di merito fosse pronunciata in contraddittorio dell’A.N.A.S., al fine di poterla opporre ad essa.

12. In conclusione i ricorsi incidentali devono essere respinti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara improcedibile il ricorso principale proposto da E.S., e rigetta gli altri. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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