Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21882 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 09/10/2020), n.21882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2087/2016 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO,

13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente principale –

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5393/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/07/2015 R.G.N. 7040/2011.

LA CORTE visti gli atti e sentito il consigliere relatore.

 

Fatto

RILEVA

Che:

con ricorso del 29 luglio 2011 la sig.ra T.A. appellava la sentenza pronunciata il 16 giugno 2011 dal giudice del lavoro di Roma, che, in parziale accoglimento della domanda proposta dal sig. P.F., così provvedeva: dichiarava che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 2 gennaio 1991 al 31 maggio 2008, con diritto del ricorrente all’inquadramento nel terzo livello previsto dal c.c.n.l. Commercio e condannava per l’effetto la convenuta T. al pagamento della complessiva somma di Euro 33.039,30 oltre accessori di legge nonchè ai pagamento delle spese processuali;

la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 5393 dei 23 giugno – 9 luglio 2015, a seguito dell’anzidetto gravame e dell’impugnazione incidentale proposta dal P., volta ad ottenere l’integrale accoglimento della domanda, in parziale riforma della gravata pronuncia, dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 1 gennaio 2002 sino al dicembre 2007, con la condanna quindi della convenuta T. al pagamento, in favore di parte attrice, della somma lorda di Euro 46.478,91 oltre accessori, riconoscendo quindi, in parte qua, anche il compenso straordinario richiesto dall’attore. Dichiarava compensate le spese di lite nella misura di 1/3, con la condanna della T. rimborso, a favore dell’appellante incidentale della residua quota, liquidata per l’intero in Euro 2900 per il primo grado ed in Euro 3307 per il secondo grado del giudizio, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, da distrarsi (evidentemente a favore del procuratore anticipatario costituito per il P.);

avverso l’anzidetta pronuncia d’appello ha proposto ricorso per cassazione la signora T.A., come da atto notificato l’8 gennaio 2016, affidato a quattro motivi, cui ha resistito il sig. P.F., mediante controricorso del 17 febbraio 2016, con ricorso incidentale formulato in base ad un solo articolato motivo;

successivamente entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 420,102 e 106 c.p.c., nonchè art. 360 c.p.c., n. 5, assumendosi l’illegittimità della motivazione della impugnata sentenza in ordine alla omessa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, TR.Am., non avendo la Corte d’Appello autonomamente motivato sullo specifico motivo di gravarne, essendosi invece limitata a richiamare la decisione di primo grado sul punto, laddove sarebbe stata necessaria comunque una autonoma specifica argomentazione idonea a dimostrarne la logicità. Inoltre, era stato omesso di valutare una circostanza determinante in ordine al diritto all’estensione automatica – come tale non discrezionalmente valutabile – della domanda al terzo, siccome emergente dalla memoria di costituzione di primo grado, laddove era stata chiesta l’autorizzazione alla chiamata del terzo TR.Am. “al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell’attore, con riguardo al medesimo rapporto di lavoro (causa petendi) e non meramente in garanzia (propria o impropria)”. Infatti, con la memoria difensiva era stata eccepita carenza di legittimazione passiva nonchè inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, visto che l’attore aveva dichiarato di aver lavorato per la ditta individuale T. gomme dal 1991 mentre tale ditta aveva iniziato a sua attività soltanto nel marzo dell’anno 2001, con conseguente impossibilità di aver prestato una qualunque attività lavorativa a favore della suddetta ditta prima di allora. In precedenza, il P. aveva lavorato alle dipendenze del signor TR.Am.. Prima della costituzione della ditta individuale T. Gomme i negozi di pneumatici per automobili di (OMISSIS) e di (OMISSIS) erano di proprietà, nonchè gestiti dalla T. Gomme di T.A. sas. Nell’anno 2000 quest’ultima aveva ceduto le sue quote di partecipazione alla T. Gomme di T.A. S.a.s., che aveva però cambiato denominazione in ” T. gomme di TR.Am. S.a.s.”. In buona sostanza nel periodo dedotto dall’attore, anteriore al 2001, secondo la convenuta, ogni potere direttivo e di controllo sul personale dipendente era esercitato dal signor TR.Am. e il P. aveva iniziato una collaborazione saltuaria con la T. Gomme di T.A. S.a.s. poi di TR.Am. nei giorni di maggiore afflusso di persone senza alcun vincolo di subordinazione negli anni 1995-96 e 1999-2000. In seguito alla costituzione della ditta individuale, nell’anno 2001, il P. aveva continuato a lavorare ancora per la T. gomme di TR.Am. Sas. Per i lavori che quest’ultima appaltava alla ditta individuale di T.A. il signor Am. chiedeva al P. di eseguirli nel locale di (OMISSIS) nell’ipotesi in cui gli stessi necessitassero delle apparecchiature elettroniche site nel negozio della ditta individuale, mentre la maggior parte dei casi di lavorazioni di c.d. meccanica a freddo avvenivano presso l’esercizio commerciale di (OMISSIS), gestito unicamente da TR.Am.. Anche per i lavori svolti nel locale di via Tuscolana il ricorrente veniva pagato da TR.Am., il quale provvedeva a dare ordini e direttive sulle modalità di esecuzione dell’opera ed al quale lo stesso lavoratore aveva l’obbligo di rapportarsi per autorizzazione o permessi. Pertanto, la resistente aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il suddetto TR.Am. quale unico legittimato passivo, con l’istanza altresì di emettere nuovo decreto per la fissazione di altra udienza;

con il secondo motivo la ricorrente principale ha lamentato violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 2697 c.c., artt. 112,115 e 116 c.p.c., in relazione anche all’art. 360 c.p.c., n. 5, contestando la motivazione della sentenza impugnata, segnatamente per aver ritenuto il preteso rapporto di lavoro subordinato cessato ne dicembre 2007, mentre l’unico testimone in grado di riferire in merito, sebbene sommariamente genericamente, era stato il solo D.F., dalla cui deposizione mancava ogni descrizione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, mentre il teste B.E. nella sua dichiarazione aveva riferito di essersi tra l’altro sempre rivolto al ricorrente, l’ultima volta verso il 2006/2007, laddove il teste D. aveva dichiarato di aver lavorato con il P. soltanto fino alla metà del 2007, e non già sino alla fine di tale anno. Dunque, la Corte d’Appello aveva omesso di correggere la decisione gravata anche con riguardo alla data di cessazione del preteso rapporto di lavoro subordinato. Per altro verso la Corte distrettuale aveva ritenuto di rinvenire gli elementi della subordinazione nelle generiche dichiarazioni rese dai teste D., soprattutto avuto riguardo alla totale assenza di ogni riferimento a caratteri identificativi di essa nelle parole del teste B.. Doveva, allora, ritenersi in contrasto con l’art. 2697 c.c., la decisione impugnata nella parte in cui aveva tratto la sussistenza di una subordinazione tra le parti soltanto dalla generica e non meglio specificata espressione del teste D. secondo cui “era la T. che ci dirigeva”. Peraltro, circa la carenza di prova dell’effettiva subordinazione del P. erano determinanti le parole del teste B. – udienza del 12/11/10 (“le chiedevo… T….quello che mi serviva e lei passava al ricorrente e gli affidava la mia macchina”), donde la totale assenza dell’esercizio di poteri direttivo o disciplinare nell’esecuzione della prestazione lavorativa in questione da parte della signora T.A.;

con il terzo motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3, è stata denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 250 c.p.c. nonchè artt. 103 e 104, delle relative disposizioni di attuazione per la parte in cui era stato respinto il motivo di gravame relativo alla decadenza di parte resistente dalla prova testimoniale in ragione dell’esito negativo della notifica dell’intimazione testimoniale, decadenza connessa soltanto alla omessa notificazione dell’intimazione di cui al citato art. 250 e non già all’esito della notificazione comunque avvenuta;

con la quarta censura la ricorrente principale, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ha ulteriormente denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., pure in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per la parte in cui era stato ritenuto provato lo straordinario, quantificato poi nella misura di Euro 29.726,54. Per contro, l’onere probatorio al riguardo non solo era a carico del lavoratore richiedente, ma doveva essere caratterizzato da rigorosità e specificità dell’attore, che sul punto aveva articolato apposita prova per testi (orario 8/13 e 14/19 da lunedì a venerdì + 8/13 il sabato). Per contro il teste D., nel confermare l’anzidetto orario di lavoro; non aveva specificato e neppure accennato alle giornate in cui lo stesso si sarebbe spalmato, avendo infatti dichiarato che l’orario sia per lui che per il ricorrente andava dalle otto alle 13 e dalle 14:30 alle 19/19:30, il sabato dalle 8 alle 13. In tal modo il teste aveva pure “completamente omesso di confermare la circostanza in ordine all’esistenza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato e, comunque, l’effettiva inidoneità della retribuzione ricevuta rispetto alla prestazione lavorativa”;

con il ricorso incidentale il P. ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c. c:, nonchè degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame di un punto decisivo del giudizio, tanto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamentando, in sintesi il malgoverno delle acquisite risultanze istruttorie con conseguente riduzione del periodo lavorativo dal 2 gennaio 1991 al 31 dicembre 2001, mentre il teste D. aveva dichiarato di aver iniziato a lavorare presso l’esercizio di (OMISSIS), dal 2002, fino al 2007, laddove il ricorrente già vi operava da tempo come riferitogli dalla T., la quale appunto disse gli che il P. lavorava lì da circa 20 anni, da quando era ragazzo, come da verbale di udienza 12-11-2010. Tale testimonianza risultava inequivocabile, ma non era stata presa in alcuna considerazione dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, parimenti, non aveva debitamente considerato la testimonianza resa dal signor B., il quale aveva dichiarato di aver conosciuto e visto sempre nel negozio il P. fin dall’anno 1991. Perspicuamente il tribunale al riguardo aveva osservato come al di là della oggettiva possibilità di ipotizzare un rapporto di lavoro occasionale saltuario protrattosi per 10 anni dal 1991 al 2001, il teste B. avesse dichiarato che quando si recava nell’officina trovava sempre P.. Dunque, era irragionevole pensare che 10 anni ciò fosse stato il frutto di una mera coincidenza, seguendo l’assunto di un rapporto occasionale saltuario, come peraltro genericamente dedotto sul punto dalla stessa convenuta nella sua memoria di costituzione di primo grado, con riferimento a precarietà soltanto per gli anni 1995-96 e 1999-2000. Era dunque chiaro l’errore commesso dalla Corte distrettuale, dove a fronte di una saltuarietà circoscritta dalla controparte ai soli due distinti precisi anni, aveva esteso detta eccezione all’intero decennio (1991/2001), per il quale non era stata alcuna contestazione e comunque non era stata fornita alcuna giustificazione della presenza del lavoratore sul posto, nè alcuna qualificazione del rapporto. Al riguardo è stata richiamata giurisprudenza, per la quale si riteneva che in base all’art. 2094 c.c., allorquando la collaborazione si risolva nella prestazione di un’attività dell’interno dell’azienda e sia riconducibile a mansioni normalmente svolte in regime di subordinazione, operi una presunzione di subordinazione, con conseguente prova contraria al riguardo a carico di parte datoriale;

tutte le anzidette doglianze vanno disattese per le seguenti ragioni;

in primo luogo, la Corte di merito con adeguata motivazione (non inferiore al c.d. minimo costituzionale occorrente a norma dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4) ha valutato e accertato i fatti di causa senza trascurare alcuna circostanza rilevante e decisiva, dunque con apprezzamento insindacabile in questa sede di legittimità.

Invero, la Corte capitolina ha preliminarmente disatteso il motivo di gravame relativo alla mancata autorizzazione della chiamata in causa di Tr.Am., richiamando pertinente giurisprudenza sul punto, osservando in particolare che nel caso in esame il primo giudicante con ordinanza dell’8 aprile 2010, quanto alle difese della resistente circa la diversa titolarità del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, su cui si fondava l’invocata chiamata in causa del terzo, aveva comunque ritenuto che fosse da accertare la titolarità dei rapporto alla data di costituzione della s.a.s.. La Corte, inoltre, aggiungeva che la chiamata in causa di un terzo, su istanza di parte, non è comunque equiparabile ad una situazione di consorzio necessario sostanziale ex art. 102 c.p.c., il cui difetto di integrità in primo grado comporti ex art. 354 c.p.c., comma 1, il rinvio della causa al giudice di primo grado. Quanto, poi, alla pretesa erroneità della revoca della decadenza dalla prova testimoniale, la Corte distrettuale osservava che all’udienza del 12 novembre 2010, fissata per l’assunzione del mezzo istruttorio, erano stati escussi i testi D. e B., citati da parte ricorrente, mentre la difesa della convenuta aveva esibito intimazione rimasta tuttavia senza esito positivo, per cui aveva chiesto l’autorizzazione ad una nuova citazione dei testi. Alla successiva udienza la difesa della resistente aveva depositato la citazione dei propri testi, tuttavia ugualmente non andata a buon fine. Pertanto, non meritava censura la sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto che la resistente avesse intimato per l’udienza del 27 gennaio 2011 i testi non comparsi agli stessi indirizzi, erronei o inesistenti, di quelli utilizzati per la precedente citazione. La decadenza, infatti, si fondava sull’inosservanza degli oneri posti a carico della parte interessata di provvedere all’esatta indicazione delle generalità dei testi e del loro domicilio presso il quale siano reperibili. Quanto, poi, al terzo motivo di appello, lo stesso risultava in parte fondato, avuto riguardo all’onere probatorio ex art. 2697 c.c., a carico del lavoratore circa i fatti costitutivi della sua domanda, necessari sia per l’accertamento della prestazione in termini di dipendenza che del tempo e modalità del lavoro svolto. Dunque, contrariamente alle valutazione del primo giudicante, la deposizione del teste B. non forniva elementi idonei a provare che il P. avesse lavorato presso l’officina dall’anno 2001 (rectius, evidentemente 1991, attesa la esplicitata difformità rispetto a quanto sul punto diversamente opinato dal Tribunale) in via continuativa e non saltuariamente. Per contro, diversamente doveva ritenersi in relazione al periodo successivo al 2002, per il quale il teste D. aveva lavorato presso l’officina come gommista da tale anno sino alla metà del 2007 insieme al P., laddove era la T. a dirigerli e ad autorizzare eventuali permessi, provvedendo altresì a corrispondere la retribuzione. Il teste, inoltre, aveva confermato l’orario di lavoro indicato dall’attore. Pertanto, la Corte capitolina riteneva la testimonianza del D. – che aveva pure trovato riscontro in quella del B., il quale aveva frequentato l’officina sino al 2006/2007 – evidenziasse lo svolgimento da parte dell’attore di mansioni di gommista di meccanico presso l’officina, con modalità di eterodirezione, in via continuativa e secondo orari prefissati. Di conseguenza, andava in parte riformata la sentenza di primo grado, dovendo ritenersi accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato da gennaio 2002 al dicembre 2007. Quanto, poi, all’appello incidentale, la domanda risultava fondata in relazione all’invocato compenso per lavoro straordinario, che aveva trovato conferma nella deposizione del teste D. (in ragione di Euro 29.726,54 nei limiti del petitum originario avente ad oggetto -come da conteggio – il compenso dello straordinario dall’anno 2003), a parte poi quanto dovuto per differenze di 13a e 14a mensilità e t.f.r. per un totale quindi di 50.764,62 Euro, da cui andava detratto l’importo lo di Euro 4285,71 (somma liquidata in acconto), oltre accessori di legge;

il primo motivo del ricorso principale, pertanto, appare infondato, oltre che inammissibile (riguardo alle ipotesi specificamente contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nella specie evidentemente inconferenti avuto riguardo ai pretesi errores in procedendo invece denunciati), laddove la Corte aveva correttamente valutato e deciso la questione della chiamata in causa del terzo, non integrante all’evidenza nella specie alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., perciò senza nemmeno alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., in tema di omessa pronuncia. Nè appare pertinente la questione dell’estensione della domanda nei confronti del terzo, la quale presuppone, ovviamente, l’istaurazione del contenzioso nei confronti di quest’ultimo, comunque previa autorizzazione del giudicante, ovvero su ordine dello stesso giudice. Ad ogni modo, l’opportunità dell’intervento in causa del terzo ad istanza di parte è rimessa alla valutazione esclusiva e discrezionale del giudice del merito, l’esercizio della quale, in senso positivo o negativo, non può formare oggetto d’impugnazione nè, tantomeno, è sindacabile in sede di legittimità (Cass. lav. n. 3759 del 20/03/1993. Parimenti, secondo Cass. II civ. n. 984 del 19/01/2006, che precisava la insindacabilità della suddetta valutazione discrezionale sia nel giudizio di appello che in quello di legittimità. Conformi Cass. II civ. n. 12506 del 29/05/2007 e sez. lav. n. 15693 del 3/7/2009);

palesemente inammissibili appaiono inoltre le doglianze di cui al secondo motivo dei ricorso principale, laddove in effetti si pretende di riesaminare, però in questa sede di legittimità, quanto pur motivatamente apprezzato e valutato dalla Corte di merito nei termini di cui sopra, peraltro senza integrale riproduzione delle testimonianze di cui si assume una errata lettura (v. anche Cass. III civ. n. 11892 del 10/06/2016, secondo cui pure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Conforme Cass. I civ. n. 23153 del 26/09/2018);

del resto, è noto che in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass. I civ. n. 16526 del 5/8/2016. Parimenti, secondo Cass. sez. 6 – 5, ordinanza n. 91 del 07/01/2014, perchè la nuova formulazione del giudizio di fatto è in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Di conseguenza, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di Cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. In senso conforme, tra le altre, Cass. nn. 15489 del 2007 e 5024 del 2012);

le considerazioni che precedono valgono evidentemente pure in relazione al quarto motivo del ricorso principale nonchè con riferimento alla censura di cui al ricorso incidentale, laddove le parti ancora pretendono irritualmente in questa sede di riesaminare quanto diversamente valutato ed accertato, con adeguata motivazione, dalla Corte di merito, peraltro senza omettere l’esame di alcun fatto rilevante e decisivo, il cui concreto apprezzamento – lo si ribadisce – non è sindacabile dal giudice di legittimità (cfr. Cass. sez. un. civ. n. 8053 del 07/04/2014: l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, n. 4, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie);

la giurisprudenza di questa Corte, pertanto, ormai consolidata (v. tra le altre Cass. sez. un. 8053 e 8054 del 2014, 18 aprile 2018 n. 9558 e 31 dicembre 2018n. 33679) nell’affermare che: il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. altresì Cass. I civ. n. 640 del 14/01/2019, secondo cui le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità);

infine, appare inammissibile il terzo motivo del ricorso principale, non soltanto perchè la censura, inerente all’error in procedendo ivi in effetti denunciato, non risulta univocamente formulata in termini di nullità (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), ma anche in quanto non confuta specificamente e in modo pertinente le precise argomentazioni in base alle quali la Corte capitolina confermava la decadenza dalla prova per testi articolata e richiesta dalla parte convenuta, di cui tuttavia, nonostante il rinvio concesso, quest’ultima non aveva dimostrato la positiva notifica della relativa intimazione, risultata negativa in quanto avvenuta presso gli stessi indirizzi dove in precedenza non erano stati reperiti i testi indicati come da retate, appunto negative, a cura dell’ufficiale giudiziario incaricato, “( Tr.Am., sconosciuto in loco; T.D., non reperito al civico indicato; T.A. e V.I., sconosciuti)”. Di conseguenza, non essendo stati forniti dalla parte interessata esatte indicazioni in ordine alla reperibilità dei testi indicati, correttamente la Corte territoriale non ravvisava valide ragioni per l’ammissione dei testi non escussi, rispetto ai quali, anche nel secondo grado del giudizio non erano state indicate generalità ed elementi per l’individuazione dei relativi recapiti (v. inoltre Cass. VI civ. – L n. 19529 del 23/07/2018, secondo cui spetta esclusivamente al giudice di merito, in base al disposto dell’art. 208 c.p.c. e art. 104 disp. att. c.p.c., valutare se sussistano giusti motivi per revocare l’ordinanza di decadenza della parte dal diritto di escutere i testi per mancata comparizione all’udienza all’uopo fissata, ovvero per mancata intimazione degli stessi, esulando dai poteri della S.C. accertare se l’esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente. Conforme Cass. n. 4189 del 2010). Del resto, la ripetuta notifica, con esito negativo, dell’intimazione a comparire dei suddetti testimoni, presso gli stessi precedenti indirizzi, trattandosi di adempimento a cura di parte, equivale comunque oggettivamente ad una loro mancata intimazione, allo stesso modo peraltro della relata negativa di notifica della citazione ovvero del ricorso, di cui perciò non va disposto il rinnovo (ex art. 291 c.p.c.), che si renda invece necessaria allorquando la notificazioni risulti essere stata invalidamente eseguita (cfr. pure Cass. sez. un. civ. n. 14916 del 20/07/2016, che nell’individuare gli estremi dell’inesistenza della notificazione faceva riferimento, tra l’altro, alla fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa). D’altro canto, è evidente l’onere della parte interessata di procurarsi tempestivamente elementi utili per rintracciare le persone indicate come testi, ai quali notificare l’intimazione a comparire per l’udienza fissata, ciò che non compete all’ufficio del giudice, laddove poi ulteriori rinvii, dovuti alla negligenza della parte che comunque non provveda utilmente e con tempestività, risulterebbero evidentemente in contrasto con la ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.;

pertanto, entrambi i ricorsi vanno rigettati, di guisa che, attesa la reciproca soccombenza, le spese di questo giudizio possono essere integralmente compensate;

sussistendo, tuttavia, i presupposti di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, stante l’esito negativo delle due impugnazioni.

P.Q.M.

La Corte RIGETTA il ricorso principale e quello incidentale. Dichiara per intero compensate le relative spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, principale e incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto come per legge, per il ricorso principale e per quello incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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