Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21881 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 30/08/2019), n.21881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28721/2018 proposto da:

H.R.M.M., elettivamente domiciliato in Roma

piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avv. Livio Neri giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 1564/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/6/2019 dal cons. PAZZI ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 17 gennaio 2017, respingeva la domanda presentata da H.R.M.M., cittadino pakistano proveniente dalla regione del Punjab, perchè gli fosse riconosciuto lo status di rifugiato politico, il diritto alla protezione sussidiaria o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari negatigli dalla competente commissione territoriale;

a suffragio della domanda presentata il migrante aveva raccontato di essere scappato da un campo di addestramento di Al Qaeda sulle montagne del Pakistan, dove era stato portato con l’inganno insieme al fratello; al rientro a casa H.R.M.M. era stato coinvolto in una sparatoria, a seguito della quale il fratello era morto per le ferite riportate, e aveva così deciso di fuggire dal paese, temendo per la propria vita;

2. la Corte d’appello di Milano, dietro impugnazione del richiedente asilo, condivideva la valutazione di scarsa credibilità delle dichiarazioni rese già espressa dal Tribunale e comunque rilevava che, anche nel caso in cui si fosse voluto dar credito alla storia nel senso prospettato dall’appellante, l’aggressione subita non integrava gli atti di persecuzione previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 1, così come i fatti esposti non erano riconducibili alla previsione di cui al citato decreto, art. 5, dato che l’episodio persecutorio non era caratterizzato da una matrice terroristica ma poteva essere ascritto a un fenomeno di delinquenza comune;

la corte distrettuale riteneva inoltre che non potesse essere concessa all’appellante la protezione sussidiaria, sia perchè la vicenda personale, così come narrata dal migrante, non integrava la previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,lett. a) e lett. b), sia perchè in Pakistan non sussisteva una situazione di violenza generalizzata tale da far ritenere che la semplice permanenza nel paese esponesse l’individuo a una minaccia grave alla vita o alla persona;

infine il collegio dell’impugnazione escludeva la possibilità di riconoscere la protezione umanitaria in quanto le patologie da cui era affetto l’appellante potevano essere curate tramite un mero trattamento farmacologico nel paese di origine e, di conseguenza, rigettava l’appello con sentenza pubblicata in data 27 marzo 2018;

3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso H.R.M.M. prospettando tre motivi di doglianza;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 7: la corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso che l’aggressione subita integrasse gli estremi degli atti di persecuzione previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 1, in quanto il comma 2 della norma prevede espressamente che gli atti di persecuzione possano assumere la forma di atti di violenza fisica o psichica; oltre a ciò il collegio di merito avrebbe a torto negato che i fatti esposti potessero essere ricondotti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, in quanto la norma prevede che i responsabili della persecuzione o del danno grave temuti, a prescindere dalle ragioni che li giustificano, possano essere anche soggetti non statuali nel caso in cui le autorità governative non siano in grado di assicurare protezione;

4.2 il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in quanto la corte territoriale avrebbe ritenuto poco credibile il migrante senza attribuire alcuna rilevanza ai tre documenti che lo stesso aveva offerto a prova di quanto narrato;

4.3 i motivi, da esaminare congiuntamente perchè volti a criticare le due ragioni, distinte ed autonome, addotte dal collegio di merito a giustificazione della decisione adottata rispetto alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico o del diritto alla protezione sussidiaria, sono il secondo infondato e il primo, di conseguenza, inammissibile;

4.3.1 il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, prescrive che il richiedente asilo sia “tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda”;

il successivo comma 3, lett. b), stabilisce poi che l’esame della domanda preveda la valutazione “della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente”;

in tesi di parte ricorrente il collegio dell’impugnazione, affermando che il migrante non aveva fornito in giudizio alcuna prova senza tuttavia fare menzione in alcun modo dei documenti prodotti all’interno della sentenza, avrebbe omesso di prendere in considerazione gli stessi al fine di valutare la credibilità del migrante, in violazione del disposto sopra richiamato del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;

un simile assunto difensivo non può essere condiviso;

il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), infatti non può essere inteso nel senso di imporre l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto al giudicante, il quale, al contrario, è tenuto a enunciare le ragioni del proprio convincimento senza tuttavia dover passare in rassegna ciascuna delle prove offerte dal richiedente asilo ed effettuare una precisa esposizione di tutte le singole fonti di prova e del loro specifico peso probatorio;

allo stesso modo la struttura lessicale della norma – che al comma 3 prevede che l’esame della domanda di protezione internazionale sia effettuato tramite la valutazione “della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente”, stabilendo poi, al comma 5, i criteri di procedimentalizzazione legale della decisione in merito alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo – non prescrive una valutazione, separata e prioritaria, dei documenti prodotti dal migrante all’esito della quale, soltanto nel caso in cui sia stata accertata l’inidoneità degli stessi a suffragare la domanda, vada apprezzata la credibilità in sè del narrato; al contrario il giudicante è tenuto a un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, frutto del convergente impegno del migrante chiamato a fornire ogni elemento e documento disponibile a suffragio della propria domanda (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1) e a compiere ogni ragionevole sforzo al fine di circostanziare la medesima (art. 3, comma 5, lett. a) – e suo personale, in adempimento del dovere di cooperazione nell’accertamento dei fatti rilevanti attraverso l’espletamento di un’attività istruttoria ufficiosa secondo le modalità previste dalla legge;

l’obbligo di presentazione di tutti gli elementi e della documentazione necessari a motivare la domanda costituisce perciò un aspetto del più generale dovere di collaborazione istruttoria a cui il migrante è tenuto nel momento in cui propone la domanda di protezione internazionale, ma non fissa una regola di giudizio, sicchè anche in questa materia la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie ma deve soltanto fornire un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti;

nel caso di specie il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati, ha ritenuto (a pag. 4 della sentenza impugnata) che i “molteplici aspetti” “di genericità e contraddittorietà” delle dichiarazioni del migrante pregiudicassero l’accoglimento della domanda di protezione internazionale presentata e, in questo modo, ha attribuito alla inverosimiglianza del racconto carattere determinante e dirimente ai fini della valutazione della domanda presentata, implicitamente ritenendo che le ulteriori risultanze disponibili, ivi compresi i documenti di cui si lamenta il mancato esame, non avessero valore probatorio tale da consentire di sovvertire, in termini di pregnanza probatoria, gli elementi individuati come decisivi;

4.3.2 ne discende l’inammissibilità del primo motivo, volto a contestare la prima ratio decidendi individuata dalla corte territoriale;

infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 2108/2012);

5.1 il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5: la corte distrettuale, nel rigettare la domanda volta a ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria, avrebbe ritenuto che le patologie da cui il migrante era affetto potevano essere curate mediante un mero trattamento farmacologico, senza considerare l’impossibilità concreta che questi, privo di lavoro e di redditi, aveva di curarsi nel paese di origine, dove i farmaci avevano prezzi esorbitanti;

la Corte d’appello inoltre non avrebbe in alcun modo valutato come motivo umanitario la situazione di violenza incontrollata esistente in tutto il Pakistan; in questo modo i giudici di appello avrebbero anche omesso una valutazione comparativa fra la situazione in cui il richiedente si trovava in Italia e quella in cui si sarebbe trovato a vivere in caso di rimpatrio;

l’omissione di simili valutazioni avrebbe anche comportato la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c.determinando la nullità della sentenza impugnata;

5.2 il motivo nel suo complesso è inammissibile, a prescindere da ogni questione concernente l’applicazione al caso di specie della disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018;

5.3 la doglianza in esame, nel lamentare l’avvenuta violazione di norme sostanziali, assume che il giudice di merito non abbia tenuto conto di alcune circostanze di fatto (costituite, da un lato, dai prezzi dei medicinali, dall’altro dalla situazione di violenza incontrollata in Pakistan), malgrado la prospettazione di una violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, sia doglianza ben diversa dalla denuncia di un vizio di motivazione, nei limiti attualmente proponibili, che quegli elementi di fatto intende rimettere in discussione;

una simile prospettazione comporta l’inammissibilità del motivo sotto questo profilo;

in vero secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il vizio di violazione di legge dedotto con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017) se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 22707/2017, Cass. 195/2016); il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 6587/2017);

5.4 i fatti asseritamente trascurati sono peraltro privi di alcuna decisività rispetto a ogni profilo di doglianza dedotto;

5.4.1 quanto alla mancata considerazione dei prezzi dei medicinali in Pakistan è sufficiente rilevare che, una volta esclusa la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente ad opera del giudice di merito, rimanevano non accertate le sue condizioni patrimoniali e reddituali, con la conseguente impossibilità di appurare se egli potesse avere accesso agli specifici farmaci di cui necessitava (di cui peraltro il ricorrente non si è peritato di indicare il preciso costo, onde suffragare le proprie allegazioni in termini di insostenibilità della spesa);

5.4.2 quanto invece al mancato esame della situazione di violenza incontrollata diffusa esistente in Pakistan ai fini della domanda relativa alla concessione della protezione umanitaria, se è ben vero che il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente non precludeva di per sè la valutazione di diverse circostanze che concretizzassero una situazione di vulnerabilità (Cass. 10922/2019), occorre tuttavia rilevare che a tal fine non erano sufficienti le allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine; in vero il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente;

ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità;

7. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite;

il ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non è tenuto, benchè l’impugnazione non sia stata accolta, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, (Cass. 18523/2014, Cass. 7368/2017).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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