Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21881 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 28/10/2016), n.21881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23402/2013 proposto a:

WYETH LEDERLE S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3215/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/05/2013, R.G. N. 1136/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato ANTONIO VALLEBONA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice del lavoro di LATINA, adito da R.A. con ricorso del tre giugno 2010 per invalidare il licenziamento intimatogli il (OMISSIS) dalla WYETH LEDERLE S.p.a. – alle cui dipendenze lavorava con mansioni di operaio addetto alla vigilanza, inquadrato nel livello g del c.c.n.l. di settore – accoglieva in parte la domanda, con conseguente tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18 (secondo il testo nella specie ratione temporis applicabile), rigettando invece le ulteriori pretese risarcitorie di Euro 60.000,00 nonchè di Euro 100.000,00 per asserito mobbing, come da sentenza il cui dispositivo veniva pronunciato all’udienza del 19 dicembre 2011, ritenendo il recesso ingiustificato e sproporzionato rispetto alle contestazioni disciplinari mosse.

La pronuncia di primo grado veniva appellata dalla società con ricorso del 28 febbraio 2012, gravame però respinto dalla Corte capitolina con sentenza n. 3215 in data tre aprile – otto maggio 2013, che escludeva ad ogni modo la rilevanza di atti successivi alle sei contestazioni disciplinari precedentemente addebitate, di cui alle missive del 16, 18 e 23 dicembre 2009 (come ad esempio la comparsa di costituzione in primo grado), stante il principio di immutabilità delle contestazioni.

La Corte di Appello, inoltre, rilevava che il recesso de quo era stato intimato per giusta causa e non già per violazione di specifiche disposizioni del c.c.n.l. di settore, peraltro mai richiamate nelle lettere di contestazione.

Nel merito, quindi, la Corte distrettuale, escludeva la giusta causa del licenziamento, poichè gli episodi contestati non rivestivano gravità tale da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro. In particolare, per lo più i fatti non riguardavano lo svolgimento delle mansioni lavorative da parte del R. e comunque non erano consistiti in comportamenti irriguardosi o illeciti nei confronti dei superiori. In ogni caso, la società aveva sempre la possibilità di inviare contestazioni al dipendente mediante lettere raccomandate, di modo che doveva escludersi che il comportamento del R. avesse impedito alla parte datoriale di esercitare il proprio potere disciplinare.

In relazione a due episodi (fotografie asseritamente, eseguite il (OMISSIS) ore 7 circa, e uso di c.d. soprascarpe durante il lavoro in pari data, alle ore 10), inoltre, la Corte di Appello riteneva non dimostrati i fatti, che invece parte datoriale aveva l’onere di provare. Era, altresì, infondata la censura dell’appellante relativa alla mancata ammissione di mezzi di prova, atteso che all’udienza del sette dicembre 2010 il procuratore della società aveva espressamente dichiarato che i fatti de quibus erano tutti provati documentalmente, sicchè non occorreva la prova orale. Ad ogni modo, secondo la Corte territoriale, pur volendoli considerare come provati, tali episodi non apparivano di gravità tale da giustificare il provvedimento espulsivo, trattandosi di contestazioni generiche, non avendo la società nemmeno specificato che il lavoratore aveva utilizzato il suo telefono cellullare per fotografare, nè l’oggetto delle relative immagini. Inoltre, la società neanche aveva precisato quale infortunio sul lavoro si sarebbe verificato per il fatto che l’attore aveva indossato i soprascarpe.

Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione la S.p.a. WYETH LEDERLE come da atto di cui alla relata di notifica in data 21-23 ottobre 2013 (presso la cancelleria della Corte di Appello di Roma, laddove aveva eletto domicilio l’appellato R., allora rapp.to e difeso dall’avv. Paola Catani del foro di Latina – cfr. l’intestazione della sentenza d’appello), affidato a due motivi:

1) violazione e falsa applicazione art. 2119 c.c., nonchè dell’art. 52 lettera k) del c.c.n.l. 10 maggio 2006 per l’industria farmaceutica, per aver erroneamente affermato che il licenziamento sarebbe stato intimato per giusta causa senza richiamare nelle lettere di contestazione il suddetto contratto collettivo, mentre nella difesa di primo grado e di appello la società aveva sempre citato, in conformità alle lettere di contestazione, l’art. 52, lett. k) del suddetto contratto collettivo in ordine all’insubordinazione verso i superiori, come giusta causa del recesso;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 1, per aver erroneamente ritenuto l’insussistenza della giusta causa e di giustificato motivo, laddove i fatti accertati dalla sentenza avrebbero dovuto essere qualificati come inadempimento grave o almeno notevole, con conseguente legittimità del licenziamento.

R.A. è rimasto intimato, non avendo svolto alcuna difesa nel suo interesse.

Parte ricorrente, infine, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va respinto in forza delle seguenti considerazioni.

Ed invero, quanto al suddetto primo motivo, la censura omette ogni confutazione in ordine all’argomento per cui la Corte di merito, come già detto in narrativa, previo dettagliato esame dei singoli sei episodi, aveva correttamente escluso qualsiasi rilevanza, L. n. 300 del 1970, ex art. 7, in relazione ad atti di parte datoriale successivi alle contestazioni disciplinari in virtù delle quali risultava intimato il recesso, poi impugnato dal R., richiamando in proposito il principio affermato da questa Corte (sezione lavoro) con sentenza n. 6499 del 22/03/2011, secondo cui il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto), ma l’immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell’infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui della L. n. 300 del 1970, cit. art. 7, assicura al lavoratore incolpato (in senso conforme v. pure Cass. n. 17604 del 2007).

Il giudice di merito, inoltre, nella specie ha insindacabilmente accertato che il licenziamento in esame fu irrogato per giusta causa e non già per violazione di una specifica disposizione del c.c.n.l., peraltro mai richiamata nelle lettere di contestazione. Neanche tale precisa affermazione risulta specificamente impugnata o comunque in qualche modo confutata da parte ricorrente, che del resto nell’intestazione del primo motivo testualmente finisce con l’ammettere di aver citato l’art. 52, lettera k, del contratto collettivo “nella difesa di primo grado e di appello…, in conformità alle lettere di contestazione”.

Ad ogni modo, l’anzidetto motivato accertamento, compiuto dal giudice di merito, in punto di fatto (peraltro anche secondo i richiamati principi di diritto) non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità, sulla scorta di quanto rigorosamente consentito in materia dall’art. 360 c.p.c., laddove al più il vizio ipotizzato con il primo motivo potrebbe soltanto rilevare come errore revocatorio, nei limiti all’uopo previsti dall’art. 395 c.p.c., n. 4.

D’altro canto, la stessa Corte di merito nel ritenere che gli episodi in questione non siano mai consistiti in comportamenti irriguardosi o comunque illeciti nei confronti dei superiori gerarchici, ha così evidentemente pure escluso ogni ipotesi di insubordinazione, tale da poter giustificare il licenziamento, avendo altresì precisato, con riferimento ai fatti contestati da parte datoriale, che in ogni caso la società aveva sempre la possibilità d’inviare le missive di contestazione al R. mediante idoneo servizio postale, sicchè doveva escludersi che costui avesse impedito l’esercizio del potere gerarchico e disciplinare (con riferimento al rifiuto opposto di ricevere a mano le missive di contestazione, o di affrontare colloqui in sede aziendale di una qualche rilevanza disciplinare senza assistenza sindacale).

Pertanto, a fronte di quanto ritenuto in fatto dal competente giudice di merito, l’accertamento così compiuto deve ritenersi insindacabile in sede di legittimità, tanto più laddove, come nel caso di specie, il preteso vizio venga dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Per quanto concerne l’anzidetto secondo motivo di ricorso, va osservato che il licenziamento era stato intimato, non già per ragioni tecniche, organizzative e produttiva (v. la L. n. 183 del 2010, art. 30), ma per giusta causa. La violazione di una specifica violazione della contrattazione collettiva non è stata mai richiamata nelle lettere di contestazione (il cui testo peraltro non risulta essere stato riprodotto nel ricorso de quo); nè vi era stato alcun comportamento tale da poter denotare insubordinazione da parte del dipendente e neanche l’impedimento del potere gerarchico e disciplinare; era altresì mancata la prova, da parte datoriale (che al relativo onere era tenuta), degli episodi concernenti le fotografie e le cosiddette soprascarpe, fatti questi ultimi che ad ogni modo non potevano giustificare il recesso, per contro intimato, atteso il ritenuto difetto di proporzionalità.

In tale contesto, pertanto, neppure si vede in forza di quali specifici elementi sarebbe stato possibile legittimare un licenziamento per giustificato motivo soggettivo (non essendo neanche ipotizzabile un motivo oggettivo), ipotizzando un grave o comunque notevole inadempimento (L. n. 604 del 1966, art. 3; v. anche l’art. 1455 c.c., circa l’importanza dell’inadempimento, che se scarsa non può determinare la risoluzione del contratto).

Il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione secondo Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

Ebbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha escluso la giusta causa, ha ritenuto non specificamente contestate le previsioni della contrattazione collettiva, insussistente l’insubordinazione e non provati alcuni episodi per i quali sarebbe in ogni caso mancata la proporzionalità. Tale apprezzamenti non integrano, dunque, alcun errore di diritto denunciabile ai sensi del citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove in effetti la società ricorrente pretende di qualificare diversamente i fatti ai sensi dell’art. 2119 c.c., ovvero della L. n. 604, cit. art. 3, valutazione questa però non consentita al giudice di legittimità, essendo riservata al solo competente giudizio di merito, e comunque sostanziantesi in una sollecitazione alla rivisitazione del merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412).

Pertanto, il ricorso va disatteso. Nulla deve essere disposto per le spese, non avendo il R. svolto alcuna attività difensiva in suo favore. Tuttavia, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, da parte della società, dell’ulteriore contributo unificato, stante l’integrale rigetto della proposta impugnazione.

PQM

La Corte RIGETTA il ricorso. NULLA per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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