Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21881 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 27/06/2011, dep. 21/10/2011), n.21881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32229/2005 proposto da:

M.L. (c.f. (OMISSIS)), S.A.

(C.F. (OMISSIS)), nella qualità di eredi di S.

G. e F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PERTOLONI 26/B, presso l’avvocato DORIA GIOVANNI, rappresentati e

difesi dagli avvocati CAMINITI Martino, FALZEO ANGELO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI GIARDINI NAXOS (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUGLIELMO

CALDERINI 60, presso l’avvocato FABRIZIO LA PERA, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMATO Francesco, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

R.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 396/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 28/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

con applicazione d’ufficio della sentenza n. 349/07 della Corte

Costituzionale.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Oggetto della controversia è il risarcimento del danno cagionato agli odierni ricorrenti M.L. e S.A. dall’occupazione illegittima di un fondo di loro proprietà da parte del Comune di Giardini Naxos, irreversibilmente trasformato ma mai espropriato. Il Tribunale di Messina determinò il danno in Euro 273.076,58 in ragione del valore venale del fondo edificabile, ritenendo l’occupazione di natura usurpativa.

2. Con sentenza 18 ottobre 2004, la Corte d’appello di Messina, accogliendo il gravame del comune, ritenne che fosse stata proposta in primo grado un’azione di risarcimento da occupazione espropriativa, ed applicò la L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65, e ridusse conseguentemente il danno risarcibile.

3. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i proprietari con atto affidato ad un unico motivo. Il comune resiste con controricorso.

4. Con il ricorso si censura l’affermazione che la domanda proposta in causa avesse ad oggetto un’occupazione di natura espropriativa, laddove si sarebbe trattato invece di occupazione espropriativa.

5. Il ricorso mette in discussione la determinazione del danno risarcibile, motivata nell’impugnata sentenza con l’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65, che aveva aggiunto il comma 7 bis, art. 5 bis D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359. In forza di tale norma, il danno è stato ridotto, dal giudice d’appello, in misura inferiore al valore venale del bene. Il predetto comma 7 bis della citata disposizione dell’art. 5 bis è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 349 del 2007, e non può più trovare applicazione.

Ciò comporta la cassazione della sentenza che di quella norma ha fatto applicazione.

6. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, e la causa può essere inoltre decisa nel merito a norma dell’art. 284 c.p.c., non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, con la determinazione del danno risarcibile in misura pari al valere venale del bene, come disposto dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 55 – applicabile per il disposto del suo comma 2 anche ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1997 – nel testo modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. e, per il quale, nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996 il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. Il risarcimento del danno, pertanto, è liquidato in misura pari al valore venale del bene, accertato dal tribunale di Messina in Euro 273.076,58. Gli interessi legali sono dovuti dalla domanda.

7. Le spese del giudizio di primo grado sono a carico del Comune di Giardini Naxos, e sono liquidate come in dispositivo. Le spese dei giudizi di appello e di legittimità, il cui esito è stato determinato da mutamenti del quadro legislativo e dall’intervento della Corte costituzionale, sono compensate tra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

La Corte decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito determina il danno risarcibile in Euro 273.076,58, con gli interessi legali dalla domanda; condanna il comune di Giardini Naxos pagare a M.L. e S. A. il danno così liquidato, e spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 8.710,44, di cui Euro 1.0460,44 per esborsi, Euro 1.464,00 per diritti e Euro 6.200,00 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Compensa tra le parti le spese dei giudizi di appello e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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