Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21880 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/10/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 28/10/2016), n.21880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARTINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12350/2015 proposto da:

IMPRESA POMPE FUNEBRI S.N.C. DI V.M. & C., C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CARLO RANABOLDO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 246/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/03/2015 r.g.n. 1116/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’avvocato CHIROTTI ALESSIA per delega Avvocato PAFUNDI

GABRIELE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paolo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 marzo 2015, la Corte d’Appello di Torino, nel pronunciare in sede di reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, confermava la decisione del Tribunale di Vercelli e accoglieva la domanda proposta da C.G. nei confronti della Impresa Pompe Funebri S.n.c. di V.M. & C., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento per riduzione del personale intimatogli dalla Società datrice il (OMISSIS) e la condanna della stessa alla riassunzione o al risarcimento del danno quantificato in 3,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolto l’onere della prova in ordine alla sussistenza delle ragioni economiche invocate a giustificazione della disposta riduzione del personale.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi. L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale il superamento dei limiti entro cui va circoscritto l’ambito del sindacato giudiziale in ordine alla valutazione della ricorrenza dell’invocato giustificato motivo oggettivo di licenziamento, contestando in particolare che, a fronte di una esigenza di risanamento di una gestione in perdita, documentata dai risultati di bilancio, quel sindacato possa estendersi alla considerazione dei tempi e dei modi di pervenire a quel risanamento e dunque censurando il rilievo decisivo dalla Corte territoriale assegnato, con priorità rispetto ai comprovati successivi interventi operati dall’azienda in vista del contenimento degli esuberi di personale e del fatto notorio del mutamento delle condizioni di mercato, al dato per il quale il provvedimento espulsivo sarebbe stato assunto in un momento in cui era in atto una ripresa dell’attività aziendale e, così, in controtendenza rispetto al dedotto trend negativo.

Il secondo motivo ripropone, sotto il profilo del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la censura relativa alla mancata considerazione delle risultanze istruttorie idonee a smentire il ritenuto superamento della situazione di crisi ed a comprovare, viceversa, la sussistenza delle ragioni economiche invocate a giustificazione del licenziamento.

I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono qui essere trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, atteso che, mentre non può condividersi l’assunto del ricorrente per il quale la Corte territoriale si sarebbe spinta a sindacare il merito della scelta organizzativa operata dalla Società datrice, essendosi, viceversa, correttamente limitata alla verifica dell’effettività di quella scelta, riguardo alla valutazione in merito operata deve rilevarsi come gli argomenti addotti dalla Società ricorrente in sede di gravame e qui nuovamente ribaditi a sostegno della scelta operata e del licenziamento conseguentemente intimato sono dalla Corte medesima puntualmente esaminati e controbattuti con motivazione ampia e logicamente fondata sul rilievo, non scalfito dalle censure qui proposte dalla Società ricorrente, di una non univoca valenza se non addirittura di una irrilevanza probatoria di quegli argomenti, in particolare a fronte del trend di crescita del margine operativo della Società (correttamente ritenuta contingenza diversa dal risanamento di bilancio conseguente ad una mera contrazione di costi) e della possibilità di reimpiego, sia pure parziale, dell’unico lavoratore licenziato nel periodo.

Il ricorso va dunque rigettato senza attribuzione di spese per non aver l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della Società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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