Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21880 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 21/10/2011), n.21880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. ROSATO Isaia ed elett.te dom.to in

Roma, Via Eustachio Manfredi n. 17, presso l’avv. Marco Calabrese;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ZUNGOLI, in persona del Sindaco in carica, elett.te dom.to

in Roma, Via della Giuliana n. 32, presso lo studio dell’avv. Monica

Fraticelli;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2562/2004,

depositata il 30 agosto 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

giugno 2011 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’avv. Marco CALABRESE, con delega;

udito per il controricorrente l’avv. BRASCHI, con delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ariano Irpino condannò il Comune di Zungoli a pagare – a titolo di revisione prezzi e interessi per ritardo nei pagamenti in favore del Sig. C.R., che aveva eseguito in appalto i lavori di costruzione di una strada – L. 218.252.441, oltre ulteriori interessi su detta somma a decorrere dal 22 maggio 2001.

La Corte di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello del Comune, ridusse l’importo revisionale ad Euro 26.200,84, oltre interessi legali, sulla scorta dei rilievi contenuti in una consulenza tecnica di parte redatta dagli ingg. D.P. e V. e prodotta dall’appellante nel costituirsi nel giudizio di secondo grado, secondo la quale le opere andavano diversamente inquadrate ai fini del calcolo revisionale (“opere stradali afferenti a più categorie di lavori”, anzichè “movimenti di materie”); escluse, inoltre, gli interessi per il ritardo perchè il Comune era esente da responsabilità, essendosi tempestivamente rivolto alla Regione Campania, che aveva assunto l’onere del finanziamento dei lavori con l’espresso assenso dell’appaltatore.

Il sig. C. ha quindi proposto ricorso per cassazione per quattro motivi. Il Comune di Zungoli si è difeso con controricorso e con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia ultrapetizione, per avere la Corte d’appello ridotto l’entità della revisione prezzi riconosciuta ed escluso la responsabilità del Comune per i pagamenti intempestivi senza che le relative questioni fossero state sollevate nell’atto di appello, essendo state svolte, invece, tardivamente, nella consulenza tecnica D.P. – V. prodotta dall’appellante solo nel costituirsi nel giudizio di secondo grado.

2. – Con il secondo motivo, denunciando nullità della sentenza, violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si deduce che, versandosi in sede di impugnazione, la relazione dei CTP D.P. e V. depositata in appello e che aveva costituito la sola base della riduzione dell’importo revisionale decisa dalla Corte di merito, non poteva essere considerata una vera e propria consulenza tecnica di parte, non essendo coaeva a una corrispondente indagine tecnica di ufficio, ma andava qualificata come atto contenente mere allegazioni difensive, peraltro apodittiche.

Si deduce, inoltre, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, che riconosce valore probatorio al certificato di revisione prezzi, sottoscritto dal Sindaco, soltanto per l’an e non anche per il quantum debeatur.

3. – I due motivi, da esaminare congiuntamente essendo connessi (quanto alla questione delle revisione prezzi), sono fondati nei sensi che seguono.

E’ opportuno tenere distinte le due questioni della revisione prezzi e della responsabilità per il ritardo nei pagamenti.

3.1. – Quanto alla prima, va rilevato che l’atto di appello contiene, alla fine del terzo motivo, l’espressa contestazione dell’entità della revisione prezzi riconosciuta dal Tribunale, ma rinvia alla relazione degli ingg. D.P. e V. per l’indicazione delle relative ragioni, pur affermando che l’importo revisionale ammontava, in base alla medesima relazione, a L. 50.731.899.

Questa modalità di articolazione delle censure della sentenza di primo grado, però, non è ammissibile, perchè è lo stesso atto di appello che deve contenere non soltanto il petitum risultante da quelle censure, ma altresì le corrispondenti ragioni, che sono parte integrante delle censure stesse. Può ammettersi, al più, il rinvio ad atti già appartenenti alla causa o comunque noti alla controparte, ma non è ammissibile il rinvio ad atti ancora da produrre e dunque ignoti alla controparte medesima, come nella specie è avvenuto per la relazione D.P. – V., resa nota al C. soltanto con la successiva costituzione dell’appellente.

Privo delle ragioni di critica rivolte alla determinazione dell’importo revisionale effettuata dal Tribunale (ragioni contenute soltanto nella richiamata relazione D.P. – V.), l’atto di appello era irrimediabilmente generico, e dunque sul punto inammissibile.

La conseguenza è che, sul punto della ridetermninazione dell’importo della revisione prezzi, la sentenza di appello va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, ult. periodo, non potendo il processo essere proseguito in grado di appello e restando quindi confermata la sentenza di primo grado. Resta in ciò assorbita ogni ulteriore censura sul medesimo punto sollevata con i motivi in esame.

3.2. – Quanto, invece, della questione della responsabilità del Comune per il ritardo nei pagamenti, va osservato che su tale punto l’articolazione delle censure nello stesso atto di appello è sufficientemente specifica, almeno sotto il profilo – assorbente perchè è proprio sotto tale profilo che la Corte d’appello ha accolto il gravame – dell’an debeatur. L’appellante, infatti, contesta la propria responsabilità sull’ampio rilievo dell’inadempimento del C..

Sennonchè la ragione per cui la Corte d’appello ha escluso la responsabilità del Comune per il ritardo nei pagamenti – ossia il tardivo finanziamento regionale assentito dall’appaltatore – è diversa da quella dedotta dall’appellante; con la conseguenza che sussiste il dedotto vizio di ultrapetizione.

Anche sul punto della spettanza degli interessi da ritardato pagamento, dunque, la sentenza impugnata va cassata; questa volta, però, con rinvio (dovendo comunque essere esaminata la censura come effettivamente formulata dall’appellante e basata, come si è detto, sull’inadempimento dell’appaltatore).

4. – Resta conseguentemente assorbito il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l’idoneità del ritardo del finanziamento regionale a giustificare l’esclusione della responsabilità del Comune il ritardo nei pagamenti.

5. – Resta assorbito, altresì, il quarto motivo di ricorso, riguardante il capo accessorio degli interessi compensativi sulla somma come complessivamente liquidata dal giudice di primo grado alla data del 22 maggio 2001 per revisione prezzi, interessi per il ritardo nei pagamenti e ulteriori interessi.

6. – La sentenza impugnata va in conclusione cassata senza rinvio quanto al capo relativo alla revisione prezzi (ferma restando la decisione di primo grado su tale capo) e con rinvio quanto al capo relativo alla responsabilità del Comune per il ritardo nei pagamenti.

Il giudice di rinvio, indicato in dispositivo, esaminerà dunque le censure dell’appellante riguardanti la responsabilità di cui si è appena detto e provvedere, altresì, sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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