Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2188 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7686-2015 proposto da:

NOVARTIS FARMA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato TARDELLA GIANMARCO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINI GIUSEPPE,

CASO NICOLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

E da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

NOVARTIS FARMA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato TARDELLA GIANMARCO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINI GIUSEPPE,

CASO NICOLA;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 4359/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 11/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

– la Novartis Farma spa ricorrente principale avverso la sentenza n. 4359/27/14 della CTR della Lombardia, con atto di rinuncia del 27.3.2017, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso proposto, con compensazione delle spese di giudizio;

– la resistente/ricorrente in via incidentale Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare alla proposta impugnazione incidentale chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite;

– va dichiarata la declaratoria di estinzione del giudizio nei termini indicati, con esclusione dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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