Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2188 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2188
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7686-2015 proposto da:
NOVARTIS FARMA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI
NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato TARDELLA GIANMARCO, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINI GIUSEPPE,
CASO NICOLA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
E da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
NOVARTIS FARMA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI
NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato TARDELLA GIANMARCO, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINI GIUSEPPE,
CASO NICOLA;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 4359/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 11/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2019 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.
Fatto
RILEVATO
Che:
– la Novartis Farma spa ricorrente principale avverso la sentenza n. 4359/27/14 della CTR della Lombardia, con atto di rinuncia del 27.3.2017, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso proposto, con compensazione delle spese di giudizio;
– la resistente/ricorrente in via incidentale Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare alla proposta impugnazione incidentale chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite;
– va dichiarata la declaratoria di estinzione del giudizio nei termini indicati, con esclusione dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020