Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2188 del 30/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2188 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 4354-2016 proposto da:
CANDIANO ORLANDO MARIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA P. MAGNO 2/B, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE PICONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ape legis;

– controricorrente avverso la sentenza n. 2085/13/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il
07/10/2015;

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con
motivazione semplificata:
1. L’avv. Orlando Mario Candiano ricorreva per la cassazione della
sentenza della CTR-Puglia del 7 ottobre 2015. L’Agenzia delle entrate
resisteva con controricorso. Il contribuente replicava con memoria,
invocando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per
aver provveduto, nel frattempo, a versare il dovuto; a tal fine
depositava quietanza di pagamento senza riserve della cartella
controversa e due estratti di ruolo `arati”. Effettuata la notifica ex
art. 372 cod. proc. civ. dei nuovi documenti, il relatore ha avanzato
nuova proposta di definizione per

Inammissibilità del ricorso per

sopravvenuta cessnione della materia del contendere (C 6026107)”. Le parti
non hanno formulato osservazioni.
2. Tanto premesso, si osserva nelle more del giudizio di legittimità
risulta documentata e prospettata una sopravvenuta carenza d’interesse
del ricorrente alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia
sul merito dell’impugnazione; sicché il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del
contendere (Cass., Se. 1, 15 / 03 / 2007, n. 6026).
3. Lo spontaneo, sopravvenuto e non contestato assolvimento senza
riserve del debito fiscale portato dalla cartella e l’assenza di ulteriori
istanze del fisco giustificano la compensazione tra le parti delle spese
processuali.
Ric. 2016 n. 04354 sez. MT – ud. 19-12-2017
-2-

(come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito

4. Inoltre, siccome la ratio dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.

30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
24/12/2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto
soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le

applica per l’inammissibilità originaria del ricorso per cassazione, ma
non per quella sopravvenuta per sopraggiunto difetto di interesse

(C’ass., Se.. 6 2, 02 / 07 / 2015, n. 13636).

P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per cessazione della
materia del contendere. Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

impugnazioni dilatorie o pretestuose, tale meccanismo sanzionatorio si

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA