Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2188 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 19/07/2016, dep.27/01/2017),  n. 2188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19075-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA GRANDE MURAGLIA 289 b/3, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

PALETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GAGLIONE,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 61411/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

30/04/2014, depositato il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 19 gennaio 2015 la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda proposta da T.A.R. intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole del giudizio introdotto dallo stesso T. dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per la tutela di diritto di servitù di passaggio, con atto di citazione notificato il 15 maggio 1991, concluso con due sentenze depositate, rispettivamente, nel 2002 e nel 2005, avverso le quali era stata proposta impugnazione avanti alla Corte di appello di Napoli, che dopo la riunione, si concludevano con sentenza pubblicata il 27 febbraio 2009, durato complessivamente quasi diciotto anni, commisurato l’indennizzo in Euro 8.800,00 (pari ad Euro 800,00 per ciascun anno di ritardo), per il periodo di durata irragionevole di undici anni del giudizio presupposto.

Per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.

Il T. ha resistito con controricorso.

In prossimità della pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo (violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4) l’Amministrazione ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che al termine semestrale per la proposizione del procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001 sia applicabile la sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969.

Il ricorso è infondato, alla luce del principio, di recente ribadito da questa Corte, per cui “poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. n. 5423 del 2016).

Nè tanto meno appare pertinente il richiamo alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 16783 del 2012, invocata dall’Amministrazione ricorrente, che ha escluso la decorrenza del termine ordinario di prescrizione per effetto dell’espressa previsione del termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda d’equa riparazione, che non consente di dedurre alcunchè sulla diversa e del tutto autonoma questione in oggetto.

Dunque il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.

Non si deve, infine, far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, oltre a trattarsi di ipotesi d’impugnazione della amministrazione pubblica (cfr Cass. SS.UU. n. 9938 del 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e alle spese forfetarie; dispone la distrazione delle spese come liquidate, in favore del difensore del controricorrente, avv. Massimo Gaglione, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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