Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2188 del 25/01/2019
Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2188
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11695-2014 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato MARIO FERRI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MIRMINA;
– ricorrente –
contro
EUROPEA TRASFORMAZIONE IMPIANTI SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE
PROVINCIALE DI SIRACUSA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 478/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
SIRACUSA, depositata il 13/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/12/2018 dal Consigliere Dott. AMATORE ROBERTO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Con la sentenza impugnata la C.T.R. Sicilia-Sezione distaccata Siracusa ha rigettato l’appello proposto dalla società concessionaria alla Riscossione avverso la sentenza emessa dalla C.T.P. di Siracusa, sentenza avente ad oggetto l’impugnativa di una cartella di pagamento per Irpef ritenuta alla fonte e non versata per l’anno 2006 avanzata dalla contribuente Società Europea Trasformazione Impianti s.r.l. e con la quale la commissione tributaria di prima istanza aveva annullato la predetta cartella per mancanza di una valida notifica (notificazione intervenuta per mezzo posta raccomandata).
2. La sentenza, pubblicata il 13 novembre 2013, è stata impugnata da RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La società contribuente non si è costituita.
L’Agenzia delle entrate ha invece insistito per l’accoglimento del ricorso introduttivo.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3, violazione di legge in riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nonchè in relazione all’art. 139 c.p.c. e della L. n. 546 del 1992, artt. 16, 20, e 53 – si duole dell’erroneità della decisione in punto di scrutinio di validità dell’impugnata notifica della cartella. Osserva la parte ricorrente che dalla stessa lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge la prova della regolarità e del perfezionamento della notificazione alla società contribuente atteso che dall’avviso di ricevimento si evince la consegna del plico raccomandato al marito convivente. Nè la parte oggi impugnata aveva dimostrato – osserva ancora la ricorrente – l’assenza di legami con la parte consegnataria della raccomandata.
2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, e alla medesima L., art. 22, comma 4. Osserva la parte ricorrente che, sulla base della dimostrata regolarità della notificazione, l’impugnativa della cartella risultava inevitabilmente tardiva perchè proposta oltre il termine di legge.
3.1 Già il primo motivo di doglianza è fondato e merita accoglimento. Sul punto non può essere dimenticato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha precisato, con voce unanime, che nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall’avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell’atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare Cfr. Sez. 5, Sentenza n. 16488 del 05/08/2016 (Rv. 640981 01); Sez. 5, Sentenza n. 25616 del 17/12/2010 (Rv. 615861 01); Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19795 del 25/07/2018 (Rv. 649948 – 01).
Ne consegue che, alla luce del principio qui sopra riaffermato, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Regionale competente per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
3.2 L’accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe l’esame della seconda censura sopra ricordata.
PQM
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R.
Sicilia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019