Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21879 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 30/08/2019), n.21879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26565/2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Campello

sul Clitunno n. 20, presso lo studio dell’Avvocato Sabrina Galdieri

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, (C.F. (OMISSIS)) e Ministero dell’Interno

(C.F. (OMISSIS));

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

8/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2019 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, con decreto del 20 settembre 2017, respingeva la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da M.M. in relazione a un giudizio che egli aveva introdotto, quale padre di un minorenne, per ottenere l’autorizzazione alla permanenza in Italia D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31;

2. il Presidente della corte distrettuale rigettava l’opposizione proposta D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, comma 2, avverso tale provvedimento, ritenendo che la posizione dell’istante – il quale aveva presentato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno pur essendosi collocato volontariamente in una situazione che non ne consentiva il rilascio, allo scopo di tentare di rimanere nel territorio nazionale ed evitare l’espulsione – non potesse essere equiparata alla condizione dello straniero in attesa di permesso di soggiorno che avesse agito a tal fine e non meritasse tutela, all’esito di un giudizio di bilanciamento tra il diritto dell’istante alla difesa e al rispetto della vita familiare e gli interessi dello Stato tutelati anche penalmente;

3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso M.M. prospettando due motivi di doglianza;

gli intimati Ministero di Giustizia e Ministero dell’Interno non hanno svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. giova premettere che avverso il provvedimento reso all’esito dell’opposizione proposta, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, al presidente dell’ufficio giudiziario competente è proponibile il ricorso per cassazione, in considerazione della sua natura decisoria e della capacità d’incidere in via definitiva su diritti soggettivi (cfr. Cass. 4020/2011, Cass. 21700/2015);

5.1 il primo motivo di ricorso reitera la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 119 in relazione agli artt. 2,3,10 e 24 Cost. già posta avanti al giudice di merito: tale norma, nel limitare l’accesso al patrocinio a spese dello Stato soltanto allo straniero regolarmente soggiornante, si porrebbe, in tesi di parte ricorrente, in contrasto con l’art. 24 Cost., che garantisce la difesa in giudizio a tutti e non solo ai cittadini;

4.2 secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal collegio, il requisito di “straniero regolarmente soggiornante” richiesto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 119 per accedere al patrocinio a spese dello Stato deve essere interpretato – dato che tale patrocinio rappresenta una implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost. – in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno, come avviene nel caso di azione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, ove il requisito previsto in via generale per l’accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato costituisce il bene della vita ottenibile all’esito del giudizio, sicchè richiederlo come presupposto dell’ammissione al patrocinio si tradurrebbe in una lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. 30069/2017);

la possibilità di dare un’interpretazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 119 coerente con i parametri costituzionali indicati dallo stesso remittente ritenendo che la norma, laddove prevede il requisito del regolare soggiorno sul territorio nazionale, vada interpretata in via estensiva, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno (Cass. 164/2018) – comporta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata;

5.1 il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della dichiarazione dei diritti universali dell’uomo, art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea, 2, 3, 4, 24 e 117 Cost. e D.P.R. n. 119 del 2002, art. 119, per avere il decreto impugnato rigettato il ricorso fondando la valutazione di ammissibilità dello stesso sullo status di irregolarità del soggiorno dello straniero: la corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ragione della mancata regolarizzazione della posizione dell’istante nonostante egli avesse già usufruito di permessi di soggiorno D.P.R. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, senza considerare l’impossibilità di convertire tale permesso di soggiorno in permesso di lavoro subordinato ed operando un bilanciamento utile al più per la decisione nel merito del giudizio ma non al fine di valutare la richiesta di ammissione al patrocinio gratuito; oltre a ciò il riferimento ai precedenti penali dell’istante e della moglie non avrebbe potuto incidere in alcuna maniera sull’apprezzamento del suo diritto all’accoglimento della domanda presentata;

5.2 il motivo è inammissibile;

il giudice di merito, pur riconoscendo che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato potesse avvenire a beneficio anche dello straniero che avesse in corso un procedimento per la regolarizzazione della sua posizione, ha ritenuto che la condizione dell’istante fosse affatto diversa, in quanto questi stava tentando di restare sul territorio nazionale ed evitare l’espulsione pur essendosi collocato volontariamente in una situazione che non consentiva il rilascio del permesso di soggiorno alla luce della norma invocata;

in questo modo il provvedimento impugnato ha inteso sottolineare il carattere pretestuoso della richiesta di permesso di soggiorno presentata; e proprio al fine di evidenziare la manifesta infondatezza della domanda presentata – atteso che tale valutazione costituisce, nel senso previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2, e art. 126, comma 1, uno dei presupposti per la concessione del beneficio in questione (Cass. 8295/2019) – il giudice di merito ha operato il bilanciamento (fra interessi pubblici e interesse dell’istante alla vita familiare) che caratterizza il procedimento rispetto al quale era stata presentata la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il rigetto della domanda non ha dunque trovato fondamento nella condizione di irregolarità dell’istante, bensì nella sua peculiare condizione, che evidenziava il carattere pretestuoso e manifestamente infondato della domanda presentata;

il motivo in esame si rivela perciò inammissibile, in quanto, attribuendo al provvedimento impugnato un significato diverso da quello nella sostanza illustrato al suo interno, non si correla con gli argomenti offerti dal giudice di merito nè contesta specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia della corte territoriale;

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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