Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21879 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 21/10/2011), n.21879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 23401 dell’anno 2005 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere

Flaminio, n. 60, nello studio dell’Avv. LONGO Ruggero, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avv. Carmelo Naso, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.D., COMUNE DI VALMASINO;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 592,

depositata in data 1 marzo 2005;

sentita la relazione all’udienza del 21 giugno 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

udito per il ricorrente l’Avv. Longo, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito l’avv. Bologna, munito di delega, per il Comune di Valmasino;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Ignazio Patrone, il quale ha concluso per l’inammissibilità o,

in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione notificato in data 31 maggio 1993 S. V. conveniva davanti il Tribunale di Sondrio il Comune di Valmasino e il sindaco in proprio, I.D., assumendo di essere stato richiesto, dopo aver ottenuto l’appalto per l’esecuzione di opere fognarie, di eseguire lavori urgenti alla rete idrica, non previsti dal contratto, non contabilizzati e inseriti solo successivamente in un nuovo lotto, a lui stesso affidato, ancorchè effettuati nell’ ambito del primo incarico.

Tale seconda attribuzione, meramente formale (vale a dire simulata) non rispecchiava la totalità delle opere eseguite, ragion per cui il S. chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento della differenza, pari a L. 391.497.000, oltre IVA e accessori.

Chiedeva inoltre la risoluzione per inadempimento del secondo contratto e la condanna del comune al pagamento di un residuo corrispettivo, per tale titolo, pari a L. 5.972.000.

1.1 – Il tribunale adito, espletata consulenza tecnica d’ufficio ed assunte le prove orali dedotte ed ammesse, accoglieva la domanda nei limiti del credito riconosciuto dallo stesso Comune, pari a L. 117.522.000, rigettando ogni altra pretesa del S.. Compensava integralmente e spese processuali, ponendo a carico dell’attore quelle relative alla consulenza tecnica d’ufficio.

1.2 – La Corte di appello di Milano, pronunciando sugli appelli proporti in via principale dal S. e in via incidentale, in relazione alla decorrenza degli interessi, confermava interamente la decisione di primo grado, con integrale compensazione delle spese del grado.

Veniva, in particolare, osservato che le prospettazioni del S. non corrispondevano alla ricostruzione della vicenda come operata dai primi giudici e desumibile dalla valutazione delle risultanze probatorie: in particolare veniva evidenziato che la sovrapposizione, sul piano cronologico, dell’esecuzione dei due appalti, emergeva da un preciso riscontro documentale, mentre alcune valutazioni del consulenza tecnica d’ufficio, in quanto fondate su riferimenti del solo S., erano inattendibili, come pure determinate testimonianze, imprecise e generiche, fornite da alcuni dipendenti dell’appellante principale.

1.3 – Per la Cassazione di tale decisione il S. propone ricorso, affidato ad unico e complesso motivo.

Il Comune e I. non si sono difesi con controricorso. Il solo Comune ha depositato atto di nomina del difensore, che ha partecipato alla discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con unico motivo si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, erronea valutazione dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, nonchè illogicità della motivazione in relazione al fatto costitutivo del diritto in contestazione.

Si sostiene che la Corte di appello, come prima il giudice di primo grado, avrebbero erroneamente svalutato le deposizioni rese dai testi G. e P., così come avrebbe disatteso le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, sol perchè basate sulle informazioni principalmente rese dal S., senza considerare che l’attività del consulente si era svolta nel rispettose principio del contraddittorio.

Erroneamente, inoltre, si sarebbe affermato che i lavori del primo contratto erano terminati nel marzo dell’anno 1990, e, quindi, si erano sovrapposti con quelli del secondo appalto.

2.1 – I profili di censura in esame del pari non si sottraggono alla censura di inammissibilità, in quanto privi del necessario carattere dell’autosufficienza. Come da questa Corte più volte affermato e ribadito, allorquando con il ricorso per cassazione viene dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per mancata o insufficiente od erronea valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u., ecc.) è infatti imprescindibile, al fine di consentire alla Corte di legittimità di effettuare il richiesto controllo (anche) in ordine alla relativa decisività, che il ricorrente precisi – pure mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva o insufficientemente o erroneamente valutata (cfr.

Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 12/05/2005, n. 9954), dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/03/2003, n. 3158; Cass., 25/08/2003, n. 12444; Cass., 1/02/1995, n. 1161). Va altresì ribadito che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si configura solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/02/2004, n. 3803). Tale vizio non consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/03/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322), solamente a quest’ultimo spettando individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (v. Cass., 25/02/2004, n. 3803; Cass., 21/03/2001, n. 4025; Cass., 8/08/2000, n. 10417; Cass., Sez. Un., 11/06/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960). Nella specie, nella motivazione dell’impugnata pronunzia la corte di merito afferma espressamente che, a fronte delle due diverse ricostruzioni dei fatti operata dalle parti in causa, oltre a non e-mergere alcun intervento diretto del Sindaco I. nel corso delle esecuzione delle opere di cui al primo appalto (circostanza, invero, neppure contestata nel ricorso), la tesi della sovrapposizione sul piano cronologico dei due appalti (tale da consentire una spiegazione logica della maggiore entità del maggiore ribasso del secondo contratto, consentendo la parziale contemporaneità dei lavori la possibilità di eseguire un solo scavo) è desumibile dall’esame critico di tutte le testimonianze, anche di quelle rese da altri quattro dipendenti del S., laddove le deposizioni del G. e del P., le uniche richiamate nel ricorso, sono state poste ad attento vaglio sotto il profilo dell’attendibilità, che non risulta specificamente censurato e che, per altro, appare esente da vizi di natura logica.

Tali prove, del resto, sono state raccordate al documento, per altro confermato dal direttore dei lavori Ing. Ga., dal quale risulta, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, “lo stato finale dei lavori a tutto il 19 marzo 1990), mentre le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio sono state correttamente valutate nella parte in cui si fondavano su esclusivi riferimenti del S..

Devesi quindi rimarcare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v., da ultimo v. Cass., 7/03/2006, n. 4842; Cass., 20/10/2005, n. 20322; v. Cass., 27/04/2005, n. 8718; Cass., 25/02/2004, n. 3803;

Cass., 21/03/2001, n. 4025; Cass., 8/08/2000, n. 10417; Cass., 8/08/2000, n. 10414; Cass., Sez. Un., 11/06/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960).

– Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del S. al pagamento, in favore del Comune, delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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