Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21879 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12430-2016 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA

519, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA BONELLI, rappresentata

e difesa dagli avvocati ANTONELLA LEONE ed ANNAMARIA CAMPANA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI,

VINCENZO TRIOLO e VINCENZO STUMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 337/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione del giudice di primo grado, rigettò il ricorso proposto da G.E. diretto ad ottenere il pagamento di somme risultanti dall’adeguamento annuale del sussidio di LUP nella misura dell’80% dell’adeguamento annuale ISTAT, secondo il disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 8;

che la Corte territoriale, disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’atto di gravame per la ritenuta carenza di specificità dei motivi d’impugnazione sollevata dall’appellata, nonchè l’eccezione di prescrizione formulata dall’INPS, fondava la decisione sul rilievo che l’importo dell’assegno, stabilito in maniera chiara e diretta dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9 a decorrere dal 1 gennaio 1999 nella misura di Lire 850.000,00, non era suscettibile di ulteriore rivalutazione in applicazione del D.Lgs. n. 468 del 1997;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la G. sulla base di due motivi, illustrato mediante memoria;

che l’Inps ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo la ricorrente deduce error in procedendo per violazione dell’art. 348 bis e 348 ter c.p.c., rilevando l’inammissibilità dell’appello in ragione della violazione degli artt. 434 (come risultante a seguito della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012) e 414 c.p.c., per mancanza della forma prescritta dalla legge, in ragione della mancata indicazione delle circostanze di cui all’art. 434 c.p.c., nn. 1) e 2);

che con il secondo motivo deduce, altresì, nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. comma 4, nonchè degli artt. 113 c.p.c., comma 1, dell’art. 132c.p.c., comma 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 348 bis e 348 ter c.p.c. “per mancata corrispondenza tra l’oggetto effettivo della domanda di primo grado e della sentenza di primo grado con l’oggetto su cui ha pronunciato il giudice di secondo grado con la sentenza oggi impugnata”;

che, quanto al primo motivo, dal tenore degli atti di causa, nei termini in cui gli stessi sono stati riportati in ricorso, si evince che con l’appello è stata chiesta la riforma della decisione di primo grado in merito alla quantificazione della rivalutazione monetaria dell’assegno di LPU ex L. n. 144 del 1999, deducendosi una non corretta determinazione della variazione annuale di legge;

che tanto deve ritenersi sufficiente a determinare l’effetto devolutivo proprio del gravame, talchè ne discende la manifesta infondatezza del ricorso, restando irrilevanti, perchè inidonei a compromettere il nucleo fondante dell’impugnazione, sia l’indicazione da parte dell’appellata di conteggi che investono annualità successive a quella in valutazione, sia l’erroneo richiamo in sentenza al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;

che il secondo motivo, con il quale si denuncia la totale assenza di motivazione della sentenza “per mancata corrispondenza tra l’oggetto effettivo della domanda di primo grado e della sentenza di primo grado con l’oggetto su cui ha pronunciato il giudice di secondo grado con la sentenza oggi impugnata” è del pari manifestamente infondato in forza del principio costantemente enunciato da questa Corte di legittimità, (sin da Sez. U. n. 5888 del 16/05/1992, si veda da ultimo Sez. U. n. 22232 del 03/11/2016), secondo il quale la mancanza della motivazione (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile) si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè”;

che nel caso in disamina la discrasia evidenziata non trova riscontro nel tenore della sentenza impugnata, nè è dimostrata mediante allegazione e trascrizione, nei termini di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, dell’originario ricorso e della sentenza di primo grado, mentre, nel contempo, non valgono a scalfire le esposte conclusioni i rilievi contenuti nelle note illustrative, attinenti piuttosto al merito della controversia;

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso deve essere rigettato, con esclusione di qualsiasi statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità, stante la dichiarazione sostitutiva ex art. 152 c.p.c. della ricorrente, in atti.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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