Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21878 del 28/10/2016

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 28/10/2016), n.21878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10380/2011 proposta da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NAPOLEONE III 28, presso lo studio dell’avvocato DANIELE LEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO BELLOTTI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1807/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/04/2010 R.G.N. 338/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/2/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato RICCARDI RAFFAELE per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione, in subordine rinvia a nuovo ruolo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Roma, con sentenza depositata il 15/4/2010, riformando la sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede il (OMISSIS), dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra P.F. e la S.p.A. Poste Italiane ed ordinava la conversione del rapporto instaurato in un rapporto a tempo indeterminato, “con prosecuzione giuridica del rapporto dopo il (OMISSIS), ancora in atto” e la condanna della società a riconoscere il danno al lavoratore in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora del (OMISSIS), oltre accessori di legge.

Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a tre motivi cui resiste con controricorso il P. che ha altresì depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg.; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la contraddittoria ed omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte territoriale abbia statuito la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti in ragione della genericità della causale indicata, con ciò confondendo la suddetta causale (cui fa riferimento il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, relativamente a contratti stipulati per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al recapito presso il Polo corrispondenza Lazio”) con la vecchia fattispecie legale prevista dall’abrogata L. n. 230 del 1962, che prevedeva l’assunzione a tempo determinato per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione al posto, sempre che nel contratto sia indicato il nome del lavoratore e la causa della sostituzione.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione, la società ricorrente si duole della insufficiente motivazione della sentenza della Corte di merito in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deducendo che nella sentenza impugnata non sono spiegate le ragioni per cui le prove testimoniali articolate sin dal primo grado e reiterate in appello, dirette a dimostrare la necessità di sostituire personale assente, non siano state ritenute meritevoli di accoglimento.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094 e 2099 c.c. e si lamenta che la pronunzia abbia ignorato l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di legittimità, alla stregua del quale l’accertamento della nullità dell’apposizione del termine non comporta, di per sè, che il lavoratore abbia diritto alla retribuzione per gli intervalli in cui non ha reso la prestazione.

1.1 I primi due motivi di ricorso sono fondati.

Quanto al primo motivo, premesso che, nella fattispecie, la causale cui la società Poste Italiane ha fatto riferimento per la stipula del contratto a tempo determinato di cui si tratta attiene a “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al recapito presso il Polo corrispondenza Lazio”, questo Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, della Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1576/2010; Cass. n. 1577/2010; Cass. n. 8286/2012), nella materia. Alla stregua di tale orientamento, ricostruito il quadro normativo di riferimento, al quale in questa sede si fa richiamo, va sottolineato che l’introduzione di un sistema (derivante dal superamento del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962, che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti), articolato per clausole generali – in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte delle suesposte ragioni -, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dall’obbligo del datore di lavoro di enunciare l’esigenza di sostituire lavoratori assenti, integrandola con l’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale, i riferimenti, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni del lavoratore da sostituire, il diritto di quest’ultimo alla conservazione del posto di lavoro; in modo da consentire la determinazione del numero dei lavoratori da sostituire, anche se non identificati nominativamente. E ciò, per evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge. La giurisprudenza cui si è fatto riferimento, tuttavia, ha sottolineato che deve, comunque, tenersi sempre conto delle situazioni aziendali non più standardizzate, ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato.

Nel caso di specie, la Corte di merito, pur dando atto dell’intervento del D.Lgs. n. 368 del 2001, non ha preso adeguatamente in considerazione, nel percorso motivazionale seguito, le ragioni addotte a giustificazione del contratto e, soprattutto, non ha proceduto alla valutazione del grado di specificità delle ragioni secondo la metodologia cui si è fatto innanzi richiamo, sottraendosi, in tal modo, all’obbligo di esaminare tutti gli elementi di specificazione emergenti dal contratto al fine di delibarne l’effettiva sussistenza.

Non ha, inoltre, motivato – e ciò comporta l’accoglimento del secondo mezzo di impugnazione – in merito alla mancata ammissione dei mezzi istruttori puntualmente articolati dalla società al fine di dimostrare la reale sussistenza delle ragioni giustificatrici del ricorso al contratto a termine, ledendo, in tal modo, il diritto di difesa della società medesima.

La sentenza va pertanto cassata in relazione alle censure accolte – rimanendo assorbito il terzo motivo -, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi; assorbito il terzo; cassa e rinvia in relazione ai motivi accolti alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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