Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21878 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 07/09/2018), n.21878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19569-2017 proposto da:

CANTINA SOCIALE DELL’ALTO BELICE Soc. Coop. a R.L., C.F./P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato LORENZO GIAMPORCARO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN CIPIRELLO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TACITO n.90, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

VACCARO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO MINACAPILLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/11/2017 della COMMISSIONO TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 23/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti l’ente impositore ha resistito con controricorso, la società contribuente impugnava la sentenza della CTR della Sicilia, in tema di ICI per il 2010, riferita ad alcuni immobili aventi destinazione rurale, di proprietà della stessa.

La società ricorrente deduce la violazione di norme di diritto, in particolare, del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater convertito nella legge n. 106 del 2011, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello non avevano riconosciuto l’esenzione richiesta, pur essendo stata espletata, da parte della società contribuente, la procedura prevista dalla normativa di cui alla rubrica, con la relativa “messa in atti” (p. 6, secondo cpv. del ricorso).

Il motivo è fondato.

Va in primo luogo, qui ribadito l’orientamento di legittimità in tema di Ici dei fabbricati rurali, largamente prevalente, secondo cui: per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. n. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a); – per converso, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato; – allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Ici.

Si tratta di orientamento già fissato dalla sentenza SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motivazione): “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o 19/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”.

Tuttavia, vanno evidenziati, quale ius supervernens, i seguenti disposti che hanno incidenza per l’esito della presente controversia: 1) il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che, all’art. 7, comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994, e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, “in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”; 2) dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha quindi previsto, all’art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero “gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo”; 3) il D.M. Economia e Finanze 26 luglio 2012, che ha stabilito, all’art. 1, che “Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralita, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e art. 2 Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di rurali”; 4) dal D.L. n. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all’art. 2, comma 5 ter, che ha stabilito che “ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSU U nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.

Secondo il dettato normativo, su menzionato, di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter, convertito in L. n. 124 del 2013 le domande di variazione catastale, ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, producono effetto “a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Nel caso di specie, premesso che il ricorso rispetta i requisiti di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c., risulta che la cooperativa agricola abbia usufruito dell’opportunità di legge, presentando in data 29 settembre 2011 la relativa domanda, corredata di autocertificazione; con conseguente effetto retroattivo quinquennale anche per l’anno d’imposizione.

Ciò è conforme agli ultimi orientamenti giurisprudenziali “aggiornati” alla normativa sopra indicata: “In tema d’ICI, le variazioni della categoria catastale D.L. n. 70 del 2011, ex art. 7, comma 2 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, producono effetti, ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, in virtù della norma d’interpretazione autentica di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter, convertito in L. n. 124 del 2013” (Cass. ord. n. 24366/16, 24020/15, ma vedi anche Cass. nn. 23015/16, 13762/16, 13763/16,10467/16).

In accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia e verifichi la “messa in atti” della domanda di variazione catastale, al fine del corretto espletamento della procedura, per beneficiare dell’esenzione di cui al D.L. n. 70 del 2011.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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