Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21877 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 30/08/2019), n.21877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24091/2018 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Casale

Strozzi n. 31, presso lo studio dell’Avvocato Laura Barberio, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4253/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/6/2019 da PAZZI ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 8 marzo 2017, respingeva la domanda presentata da N.A. perchè gli fosse riconosciuto il diritto alla protezione internazionale o alla protezione umanitaria negatogli dalla competente commissione territoriale;

2. la Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione proposta dal richiedente asilo, rilevava che il racconto di quest’ultimo – allontanatosi dal Gambia dopo aver investito due persone, poi decedute, mentre accompagnava in ospedale in macchina, pur non avendo la patente, la madre, malata di diabete – non integrava i presupposti previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 per il riconoscimento dello status di rifugiato, nè consentiva il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sia per la mancanza di un provvedimento restrittivo in carcere, non potendosi così ipotizzare alcun trattamento inumano o degradante, sia per la scarsa credibilità della vicenda narrata;

la corte distrettuale, una volta escluso che la condizione del Gambia consentisse di ravvisare una situazione di conflitto armato in corso in grado di determinare una minaccia grave alla vita o alla persona dell’appellante in caso di rimpatrio, rilevava infine, rispetto alla richiesta di protezione umanitaria, che la documentazione prodotta non valeva a dimostrare uno stato di vulnerabilità fisica e psicologica tale da rendere difficoltoso l’eventuale reinserimento nel proprio paese, constatava la mancanza di un inserimento lavorativo e, di conseguenza, rigettava l’appello, con sentenza pubblicata in data 20 giugno 2018;

3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso N.A. prospettando tre motivi di doglianza;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4.1 il primo motivo di doglianza denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in ragione del mancato assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria a cui il giudice era tenuto con riferimento ai procedimenti giudiziari e alla situazione carceraria esistente in Gambia: la corte distrettuale, pur avendo preso atto che l’appellante aveva rappresentato il timore di una condanna a morte o alla restrizione in carcere, non avrebbe esercitato i suoi poteri ufficiosi verificando la specifica situazione esistente nel paese di origine con riferimento all’attuale contesto giudiziario e carcerario; il giudice di merito avrebbe dovuto inoltre verificare l’attendibilità del racconto applicando i criteri di tipo presuntivo favorevoli al richiedente previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;

4.2 il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), artt. 3, 4 e 5, art. 6, comma 2, e art. 14, lett. b), con riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione del rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di arresto o detenzione: la corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di accertare il rischio per il migrante di essere imprigionato in caso di rimpatrio e subire così un trattamento inumano e degradante, tenuto conto della situazione carceraria esistente in Gambia, e di valutare poi, sulla base di questi accertamenti, la possibilità di concedere la protezione sussidiaria richiesta;

4.3 i motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè entrambi volti a contestare il corretto assolvimento degli obblighi di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito – sono in parte inammissibili, in parte infondati;

4.3.1 la valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è vincolata ai criteri ivi indicati e deve essere compiuta in modo unitario, tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma;

il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’interno del provvedimento impugnato, ha ritenuto che il richiedente avesse fornito – rispetto al criterio previsto dalla lett. c) – una versione dei fatti non suffragata dalla documentazione prodotta e di scarsa plausibilità interna;

una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che questo apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, mentre si deve escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito;

per contro il giudizio circa la credibilità del ricorrente non può essere censurato sub specie di violazione di legge, poichè il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

4.3.2 la constatazione dell’inverosimiglianza del racconto esimeva poi il giudice di merito dal compiere un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione carceraria di carattere pregiudizievole prospettata dal ricorrente;

il dovere del giudice di cooperazione istruttoria è infatti circoscritto alla verifica della situazione obbiettiva del paese di origine, e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente; qualora invece le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria personale nel paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018);

d’altra parte l’accertamento sollecitato non rivestiva alcuna decisività, posto che il trattamento carcerario implicante un trattamento inumano o degradante era collegato – a dire della corte distrettuale – a un mero timore del migrante e non a un provvedimento restrittivo o di condanna già emesso a carico del migrante;

6.1 il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, T.U.I. e art. 32, comma 3, in relazione ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria: la corte territoriale avrebbe disatteso la relativa richiesta senza apprezzare le ragioni di estrema vulnerabilità esistenti in capo al ricorrente ed omettendo non solo di valutare la documentazione lavorativa da ultimo prodotta, attestante il conseguimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche di verificare, secondo canoni comparativi, se il rimpatrio avrebbe frustrato la condizione di integrazione e impiego raggiunta dal migrante e determinato la privazione dell’esercizio di diritti umani;

6.2 il motivo è inammissibile, a prescindere da ogni questione concernente l’applicazione al caso di specie della disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018;

la corte territoriale ha espressamente preso in esame la documentazione prodotta a suffragio dell’allegata integrazione del migrante all’interno del contesto nazionale, ritenendo tuttavia che la stessa non fosse sufficiente a dimostrare un suo stato di vulnerabilità fisica e psicologica tale da rendere problematico il reinserimento nel paese di provenienza;

a fronte di un simile accertamento – che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

non risulta poi censurabile la mancata valutazione da parte del collegio dell’impugnazione della documentazione attestante in tesi il conseguimento da ultimo raggiunto di una posizione lavorativa a tempo indeterminato, in quanto questi documenti sono stati depositati tardivamente, soltanto in uno con le note conclusionali, e la parte non si è peritata di richiedere la rimessione in istruttoria della causa onde provvedere alla loro rituale produzione nel contraddittorio fra le parti ex art. 345 c.p.c., comma 3;

7. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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