Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21877 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/10/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 28/10/2016), n.21877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10371/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.C., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE FERRARA, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3576/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/04/2010 r.g.n. 063/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato RICCARDI RAFFAELE per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione, in subordine rinvio a nuovo ruolo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Roma, con sentenza depositata il 27/4/2010, riformando parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra A.C. e la S.p.A. Poste Italiane relativamente al periodo (OMISSIS), affermando che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la suddetta decorrenza e condannando Poste Italiane a corrispondere alla stessa, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni mensili corrispondenti all’inquadramento spettante dalla notifica del ricorso fino alla scadenza del triennio successivo alla data del (OMISSIS), oltre accessori di legge. La Corte di Appello, osserva, per quanto ancora in questa sede rileva, che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per le quali è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato devono essere specificate nell’atto scritto con cui viene apposta la clausola del termine; che, quindi, non è valido un mero richiamo alla previsione legale, ma occorre individuare in modo preciso le ragioni concrete che giustificano l’apposizione del termine e che l’esigenza di una puntuale specificazione risponde alle vincolanti indicazioni contenute nella direttiva 1999/70/CE che consente l’utilizzazione dei contratti di lavoro a tempo solo se basati su ragioni oggettive, al fine di prevenire abusi.

Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a cinque motivi cui resiste con controricorso la A..

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2; art. 4; dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362 c.c. e segg. e art. 1325 c.c. e segg., lamentando l’illegittimità della sentenza oggetto di ricorso di legittimità nella parte in cui viene ritenuta generica la motivazione posta a fondamento dell’assunzione, in considerazione della indicazione di una pluralità di ragioni di giustificazioni che, a parere della Corte di merito risulta poco compatibile con l’obbligo di specificazione imposto dal Decreto n. 368 del 2001, art. 1 citato; ciò, senza peraltro, tenere in considerazione le pronunzie della Suprema Corte anche precedenti al deposito della sentenza impugnata (tra le altre, sent. 26/1/2010, n. 1577; n. 2279 dell’1/2/2010; n. 6328 del 16/3/2010), in cui si precisa che le ragioni giustificatrici del termine possono risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti.

2. Con il secondo motivo si censura la omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e si lamenta che la decisione impugnata non ha motivato sulla idoneità della compresenza, nel contratto, di più ragioni, fra esse non incompatibili a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto. Ed infatti, con riguardo al contratto a termine di cui si tratta, ad esso la società ha fatto ricorso per fronteggiare processi omogenei e concomitanti, poichè nulla vieta che un medesimo contratto a termine possa consentire il soddisfacimento d una pluralità di esigenze aziendali, purchè non incompatibili tra loro.

3. Con gli altri tre motivi, formulati (il terzo ed il quinto) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2; art. 2967 c.c.; artt. 115, 116, 244 e 253 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2; degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094 e 2099 c.c.; ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (il quarto), per omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si sostiene che la decisione resa dal giudice di appello risulterebbe meritevole di cassazione, in quanto l’errore di interpretazione delle previsioni del D.Lgs. n. 368 del 2001, si pone palesemente alla base dell’inversione dell’onere probatorio; che la detta pronunzia travalica il chiaro tenore letterale dell’art. 4, comma 2 dello stesso decreto, il quale pone espressamente a carico del datore di lavoro l’onere di provare, non già la sussistenza delle ragioni oggettive legittimanti la stipula ex novo di un contratto a tempo determinato, ma solo quelle che legittimano la (eventuale) proroga del contratto medesimo; che la pronunzia ha ignorato l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di legittimità, alla stregua del quale l’accertamento della nullità dell’apposizione del termine non comporta, di per sè, che il lavoratore abbia diritto alla retribuzione per gli intervalli in cui non ha reso la prestazione.

1.1 I primi due motivi di ricorso sono fondati e, stante l’evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente, essendo, in sostanza, entrambi diretti a confutare l’interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, accolta dalla Corte di merito.

Invero, è da premettere che il contratto a termine di cui si tratta è stato stipulato per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18, 23 ottobre e 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002”.

Al riguardo, il Collegio non ritiene di doversi discostare dagli ormai consolidati arresti giurisprudenziali nella materia (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 1577/2010, 2279/2010, 6328/2010. 10033/2010, 8286/2012), alla stregua dei quali, ricostruito il quadro normativo di riferimento, al quale qui si fa richiamo, viene sottolineato che l’introduzione di un sistema (derivante dal superamento del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962, che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti), articolato per clausole generali – in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte delle suesposte ragioni -, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dall’obbligo del datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare le ragioni; potendo queste ultime essere finalizzate a soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie determinate. E ciò, per evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge. La giurisprudenza cui si è fatto riferimento, tuttavia, ha privilegiato la scelta del legislatore europeo di ampliare la considerazione delle fattispecie legittimanti l’apposizione del termine ed ha pertanto concesso un’importante apertura, ritenendo possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici risulti dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche.

Al riguardo, la Corte di merito, pur dando atto dell’intervento del D.Lgs. n. 368 del 2001, non ha preso adeguatamente in considerazione, nel percorso motivazionale seguito, le ragioni addotte a giustificazione del contratto e, soprattutto, non ha proceduto alla valutazione del grado di specificità delle ragioni secondo la metodologia cui si è fatto innanzi richiamo, sottraendosi, in tal modo, all’obbligo di esaminare tutti gli elementi di specificazione emergenti dal contratto al fine di delibarne l’effettiva sussistenza.

La sentenza va pertanto cassata in relazione alle censure accolte – rimanendo assorbiti gli altri motivi -, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa e rinvia in relazione ai motivi accolti alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per la decisione sulle spese.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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