Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21877 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 20/06/2011, dep. 21/10/2011), n.21877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei

Bersaglieri 108, presso l’avv. Vita Sabrina D’Onofrio, rappresentato

e difeso dall’avv. FRIGIONE Davide giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Brindisi in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato

in Roma, Via Zanardelli 23, presso l’avv. Nathalie Lusi,

rappresentato e difeso dall’avv. LENZI Domenico giusta delega in

atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 579/04 del

14.10.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20.6.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Trani con delega per il Comune;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del primo motivo del ricorso principale, l’assorbimento degli

altri motivi e l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 9.1.2006 il Comune di Brindisi proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Presidente del Tribunale di detta città gli aveva ingiunto il pagamento di L. 17.390.269 oltre accessori in favore di M.G., con riferimento ad attività professionale da quest’ultimo svolta in favore dell’intimato.

Il M., costituitosi, chiedeva il rigetto dell’opposizione, che viceversa il Tribunale accoglieva condannando però il Comune al pagamento della somma di L. 9.686.440, a titolo di indebito arricchimento.

La sentenza, impugnata da entrambe le parti, veniva riformata dalla Corte di Appello di Lecce, che dichiarava inammissibile la domanda di indebito arricchimento formulata dal M..

In particolare la Corte rilevava che con il ricorso per ingiunzione l’intimante aveva fatto valere solo l’azione contrattuale (e non anche, quindi, quella di indebito arricchimento), mentre nel successivo giudizio di cognizione all’opposto sarebbe stata preclusa la possibilità di proporre domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione.

La decisione impugnata sarebbe pertanto errata, e ciò avrebbe determinato l’assorbimento dell’appello del M., rispetto al quale veniva tuttavia rilevata la nullità per vizio di forma (sarebbe stato concluso sulla base della nota dell’assessore ai LL.PP.) del contratto posto a base della pretesa creditoria.

Avverso la detta sentenza M. proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, cui resisteva il Comune con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo cui ha poi fatto seguito memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 20.6.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si osserva che con quello principale M. ha rispettivamente denunciato: 1) violazione degli artt. 112, 116 c.p.c., e vizio di motivazione, sotto i seguenti aspetti: la domanda di indebito arricchimento non sarebbe stata nuova, poichè la sua richiesta originaria era basata sull’avvenuta esecuzione di lavori, senza alcuna specificazione in ordine al titolo di responsabilità, e cioè se contrattuale o extracontrattuale; il collegamento fra la nota dell’assessore e la conclusione del contratto sarebbe errato, essendo stata individuata la fonte dell’obbligazione nella Delib. Giunta 20 giugno 1986, n. 1814; l’opera eseguita sarebbe stata di utilità per la P.A., come implicitamente riconosciuto con la relativa utilizzazione; la somma liquidata dal primo giudice sarebbe stata inadeguata, essendo superiore il valore dell’opera svolta;

2) violazione dell’art. 2041 c.c., artt. 633, 634, 167, 183 c.p.c., poichè a torto la Corte di appello avrebbe ritenuto nuova la domanda di indebito arricchimento;

3) violazione degli artt. 645, 633, 634, 167, 183 c.p.c., artt. 3 e 24 Cost., con riferimento all’affermata improponibilità della domanda riconvenzionale da parte dell’intimante, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;

Con il ricorso incidentale condizionato il Comune ha a sua volta denunciato violazione dell’art. 2041 c.c., e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’utilità dell’opera, che viceversa non vi sarebbe stata.

Con i tre motivi di impugnazione, che devono essere esaminati congiuntamente perchè fra loro connessi, il ricorrente ha sostanzialmente lamentato che a torto sarebbe stata giudicata nuova la domanda ex art. 2041 c.c., non potendosi considerare tale la successiva specificazione di una domanda di pagamento, dapprima formulata in modo generico (il ricorrente ha per vero denunciato l’erroneità della sentenza anche sotto altri profili, quali quelli relativi ai pretesi vizi di forma del contratto, il riconoscimento dell’utilità dell’opera, l’inadeguatezza della somma riconosciuta come dovuta, ma si tratta di aspetti assorbiti dalla impugnata decisione della Corte di appello), e che ugualmente a torto sarebbe stata ritenuta inammissibile la domanda riconvenzionale dell’intimante, formulata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Entrambe le deduzioni sono prive di pregio.

Sulla prima occorre infatti considerare che la qualificazione della domanda è rimessa al giudice del merito, che per l’appunto ha ritenuto che in un primo momento l’attore si fosse limitato a chiedere la condanna del Comune sulla base dell’incarico conferitogli, e quindi in ragione di un titolo contrattuale; tale interpretazione non appare poi censurabile in questa sede, attesa l’assenza di vizi di logicità nella motivazione (incentrata, in particolare, sulla mancanza di ogni riferimento: all’utilitas della prestazione; al relativo riconoscimento da parte dell’ente pubblico;

alla natura sussidiaria dell’azione) e tenuto conto della sostanziale irrilevanza, in senso contrario, della circostanza che esso ricorrente non avrebbe specificato se l’azione esercitata fosse o meno contrattuale.

In ordine alla seconda, va rilevato che la questione relativa alla proponibilità da parte dell’intimante di domanda riconvenzionale in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stata diverse volte affrontata da questa Corte, che tuttavia non ha offerto identiche soluzioni in merito.

Il contrasto è stato però superato con la sentenza n. 26128 del 2010 emessa a sezioni unite, che in particolare, pronunciando in una fattispecie in cui l’intimante successivamente all’emissione del decreto ingiuntivo aveva poi formulato domanda di indebito arricchimento nei confronti di pubblica amministrazione, ha chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la facoltà dell’opponente di proporre domanda di indebito arricchimento senza causa – diversa da quella introdotta con l’ingiunzione – va riconosciuta unicamente nel caso in cui la relativa esigenza nasca dall’attività processuale della parte opponente, che abbia prospettato difese finalizzate al rigetto della domanda “ma integranti un tema di indagine tale da giustificare, da parte dell’opposto, una domanda di ingiustificato arricchimento”.

Tale condizione non risulta essere stata soddisfatta nel caso di specie, in cui non vi è stata alcuna estensione dell’originario tema di indagine da parte dell’opponente, circostanza da cui discende l’inammissibilità dell’estensione della domanda originaria.

Il ricorso principale deve essere rigettato, mentre resta assorbito il ricorso incidentale in quanto espressamente qualificato come condizionato. La non univocità degli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte fino alla sentenza n. 26128 del 2010 (e quindi in epoca antecedente alla presentazione del presente ricorso) in tema dei limiti alla proposizione di domanda riconvenzionale esistenti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo inducono alla compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito L’incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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