Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21877 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 09/10/2020), n.21877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9401-2019 proposto da:

COMUNE DI MONTEGIORDANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO 4,

presso lo STUDIO LEGALE SPERTI, rappresentato e difeso dagli

avvocati LAMBERTO FERRARA, IVAN IURLO;

– ricorrente –

Contro

L.P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5071/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE di COSENZA, depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il Comune di Montegiordano ricorre per la cassazione della sentenza della CTP di Cosenza, meglio indicata in epigrafe, che, nel giudizio di ottemperanza instaurato da L.P.L. difensore distrattario di F.I. – avverso altra sentenza della CTP di Cosenza, n. 498/2/2012 dep. 19 novembre 2012- passata in giudicato – per il pagamento delle spese di lite, ha accolto il ricorso del contribuente nei termini che seguono.

La CTP, rigettate le pretese del L.P. per spese successive alla notifica della sentenza ed agli interessi moratori, ha accolto, invece, il ricorso ordinando al Comune di ottemperare al pagamento delle spese e competenze processuali, liquidate in Euro 150,00 – come da sentenza della CTP di Cosenza, oggetto di ottemperanza – condannandolo, altresì, alle spese del giudizio di ottemperanza; il tutto entro il termine di trenta giorni, oltre il quale dovrà essere nominato un Commissario ad acta. L.P.L. è rimasto intimato. Il Comune di Montegiordano ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è affidato a cinque motivi;

2. Con il primo si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69, comma 4 e art. 70, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per inesistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in ragione delle seguenti considerazioni.

a) Il giudizio di cassazione, in quanto giudizio a critica vincolata, delimitato da motivi di ricorso tassativi e specifici, esige una precisa elencazione dei motivi medesimi, in modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., e secondo il principio di autosufficienza si impone che esso contenga tutti gli elementi necessari in modo da porre il giudice di legittimità nella condizione di avere una completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di fare rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 767 del 2011).

b) Il ricorrente per cassazione, pertanto, ha l’onere di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che si assumono trascurati, insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice di merito, e tale onere non può ritenersi assolto mediante il mero generico richiamo agli atti o risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sè tutti gli elementi che consentano alla Corte di Cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione e della decisione rispetto ad essi, senza che sia possibile integrare aliunde le censure con esso formulate.

c) Ne consegue che il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, all’integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito, che si assumomo rilevanti ai fini della decisione, con riferimento alle singole censure illustrate in ricorso. Con specifico riferimento alle denunce riferite al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti “testualmente” i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica “esclusivamente” in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (Cass. n. 8312 del 2013; Cass. n. 9536 del 2013; Cass. n. 3289 del 2014; Cass. n. 16147 del 2017).

A tale onere processuale il ricorrente non ha ottemperato, così impedendo al giudice di legittimità ogni valutazione (Cass. n. 2928 del 2015).

2.2. E’ stato, altresì, precisato che: “l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena di inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da una elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tale fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte” (Cass. n. 23452 del 2017).

2.3. Ebbene, il Comune di Montegiordano ha affermato di essersi attivato, sollecitando il L.P. a prendere contatto con i propri legali, senza tuttavia riportare, in ossequio al principio di autosufficienza, come e quando tali solleciti sarebbero stati comunicati al richiedente, non consentendo peraltro la verifica della validità della notifica delle indicate comunicazioni, anche alla luce di quanto affermato dallo stesso Comune (a pag. 4 del presente ricorso), sulla mancata ricezione delle raccomandate da parte del L.P..

3. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, commi 7 e 8, nonchè dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTP attribuito nuovi diritti non previsti dalla sentenza di condanna.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

3.1. E’ inammissibile per difetto di autosufficienza, nella parte in cui lamenta la legittimazione ad agire del solo L.P., (e non anche L.P.F.) in quanto propone una questione giuridica di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata senza, tuttavia, trascriverne in termini essenziali il contenuto, per consentire alla Corte di vagliare “ex actis” la veridicità di tale asserzione (cfr. Fra le altre (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019).

3.2. E’, invece, infondato relativamente alla lamentata attribuzione di nuovi diritti da parte della sentenza impugnata.

3.3. Va premesso che nel giudizio di ottemperanza dinnanzi alle commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili dell’oggetto della controversia definita con il giudicato, atteso che non possono essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, ma solo enucleati e precisati gli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendone il reale significato. (cfr. Cass., n. 15827/2016).

3.4. Contrariamente a quanto dedotto, invero, nella impugnata sentenza la CTP ha correttamente imposto al Comune, in ottemperanza al giudicato di cui alla citata sentenza, di pagare le spese nei limiti della somma liquidata dalla CTP nella sentenza da ottemperare, cui ha aggiunto la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

4. Con il terzo motivo si assume la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, nonchè degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la CTP omesso di compensare le spese del giudizio, assumendo la motivazione illogica, contraddittoria e carente sul punto.

Il motivo è infondato.

4.1. In tema di contenzioso tributario, secondo la testuale previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, la Commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, norma quest’ultima emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile alla fattispecie per essere il giudizio di primo grado iniziato dopo il 4/07/2009; detta norma, com’è noto, prevede che, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti” (cfr. Cass. n. 2206/2019).

4.2. Nella fattispecie non sussistevano i presupposti per la compensazione, avendo la CTP accolto il ricorso del L.P.. Va sul punto confermato il principio secondo cui, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione (Cass. 19613 del 2017).

5. Con il quarto motivo si deduce, la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2-octies, nonchè dell’art. 91 c.p.c., comma 1, ult. per., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la CTP omesso di condannare alle spese il L.P. per aver rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa.

5.1. Il motivo è infondato, in quanto la decisione della CTP di Cosenza è di accoglimento del ricorso del contribuente e le spese seguono, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza e non possono conseguentemente essere poste a carico del ricorrente vittorioso.

6. Con il quinto motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2-quinquies, con riferimento al D.M. n. 140 del 2012, art. 28, comma 2, nonchè degli artt. 91 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la CTP statuito extra petita liquidando le spese di lite in misura maggiore rispetto a quanto genericamente richiesto dal L.P., D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 15, disattendendo le tariffe professionali.

6.1. Questo motivo è fondato.

Costituisce principio della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui la parte, che contesti la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei limiti tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in difetto (o in eccesso) rispetto alla tariffa (Cass. n. 30716 del 21/12/2017; Cass. n. 18086 del 07/08/2009).

Il ricorrente Comune ha ottemperato a tale onere, specificando nel corpo del ricorso le singole voci di attività che avrebbero dato luogo alla liquidazione dei diritti ed onorari che sarebbero spettati al professionista in relazione alle tariffe, così dimostrando la violazione dei limiti tariffari applicabili, allegando la tabella dei dottori commercialisti ed esperti contabili al cui albo risulta iscritto il L.P. (cfr. Cass. 7654/13; 19419 del 09/09/2009).

Rispetto alla tariffa applicabile, la CTP risulta vere liquidato una somma superiore, così incorrendo nella dedotta violazione.

7. Conclusivamente va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso e infondati il secondo, terzo e quarto motivo; va accolto il quinto motivo del ricorso e la sentenza cassata in relazione ad esso con rinvio alla CTP di Cosenza, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo e infondati il secondo, terzo e quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTP di Cosenza, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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