Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21877 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 07/09/2018), n.21877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19060/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A., EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., REGIONE

CAMPANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 892/29/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 01/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa ad una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, disposta per il mancato pagamento di tre cartelle esattoriali per Iva, Irap e tassa auto, dove si è fatta questione della ritualità o meno della notifica delle predette cartelle, ex art. 140 c.p.c..

Con l’unico motivo, l’ufficio deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) e dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto, i giudici d’appello avevano ritenuto errata la relazione di notifica delle cartelle sottostanti al preavviso di fermo, dalla quale si evinceva che la contribuente era “sconosciuta” ovvero “temporaneamente assente” mentre, la contribuente aveva la residenza proprio nell’indirizzo indicato in notifica, ma con ciò confondendo la nozione di irreperibilità assoluta con quella d’irreperibilità relativa, che era l’ipotesi che ricorreva nella specie, come risultava dalle diciture della relata, che attestavano il corretto dispiegarsi del procedimento notificatorio, in caso di constatata temporanea assenza del destinatario.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata

Il motivo è fondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “La notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell’ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l’effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell’art. 139 c.p.c.” (Cass. n. 11369/06, 3590/15).

Nel caso di specie, la CTR ha accertato che l’indirizzo recato sulle relate era proprio quello di residenza, mentre, dalla lettura della relata (trascritta, ai fini dell’autosufficienza alla p. 6 del ricorso) risulta che si versava in un’ipotesi di temporanea assenza del destinatario, e che erano state espletate tutte le formalità previste, comprensive dell’invio della raccomandata informativa, quindi, la notifica doveva considerarsi valida.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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