Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21876 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. I, 21/10/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 21/10/2011), n.21876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. BARNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NEW REIN s.r.l., domiciliata per legge in Roma presso la cancelleria

della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv.

GIAMMARINO Raffaele, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REIN s.p.a., in concordato preventivo, in persona del liquidatore pro

tempore, con domicilio eletto in Roma, Piazza Giunone Regina n. 1,

presso l’Avv. Anselmo Carlevaro, rappresentata e difesa dall’Avv.

PAOLI Giampiero, come da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Ascoli Piceno cron. n.

1379 depositato il 24 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 17 giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avv. Stefano Palma per delega dell’Avv. Raffaele Giammarino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La New Rein s.r.l. ricorre per la cassazione del decreto emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno che, pronunciandosi in sede di reclamo L. Fall., ex art. 26, ha respinto l’impugnazione del provvedimento con il quale il giudice delegato ha provveduto in ordine all’istanza della ricorrente volta a far fissare determinate modalità di un’asta avente ad oggetto anche l’azienda sulla quale la stessa assumeva di avere un diritto di prelazione.

Il ricorso è affidato a tre motivi con i quali, in sintesi, si deduce: con i primi due la violazione degli artt. 1, 2 e 39 c.p.c. e art. 25 Cost. nonchè degli artt. 1418, 1453 e 1448 c.c., per avere il giudice del merito ritenuto insussistente il preteso diritto di prelazione fondando la sua pronuncia su di un’inammissibile anticipazione dell’esito di un diverso processo in corso avente ad oggetto il contratto di affitto di azienda; con il terzo violazione della L. n. 232 del 1991, art. 3, per avere il Tribunale negato l’esistenza in capo alla reclamante del diritto di prelazione in ordine all’azienda condotta in affitto.

Resiste il liquidatore della procedura concordataria con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i motivi proposti sono inammissibili per inidoneità dei quesiti che li corredano. Questi, invero, pongono unicamente la questione in termini di avvenuta o no violazione di indicate norme di diritto senza enunciare alcun principio che il giudice avrebbe violato o al quale si sarebbe dovuto attenere ed è giurisprudenza costante della Corte quella secondo cui “Nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c. (cioè con riguardo a ricorsi per cassazione proposto avverso sentenze pubblicate successivamente il 2 marzo 2006 e anteriormente al 4 luglio 2009) il quesito diritto (che, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve essere redatto a illustrazione di ciascun motivo di ricorso) deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare al caso di specie.

E’ inammissibile, pertanto, il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (Cassazione civile, sez. 3^, 8/10/2010, n. 20919).

L’inammissibilità dei motivi determina quella del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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