Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21876 del 07/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 07/09/2018), n.21876
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9770/2017 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., C.F. (OMISSIS), quale
Società incorporante della EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO COLLA’ RUVOLO;
– ricorrente –
contro
B.B., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato SIMONA DE SIMONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11868/33/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 29/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, l’agente della riscossione impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa ad un avviso d’iscrizione ipotecaria, disposta dal concessionario per iscrizioni a ruolo eseguite per varie annualità, per debiti tributari e non tributari rimasti insoluti.
Con l’unico morivo, il concessionario deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto non provata la notifica della previa comunicazione, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2 e art. 77, comma 2 bis, avendo ritenuto che l’avviso di ricevimento dell’invio diretto per posta ordinaria, fosse privo dei requisiti essenziali.
Il motivo è fondato, in quanto, premessa l’autosufficienza del ricorso, ex art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dall’esame dell’avviso di ricevimento del plico contenente la comunicazione di iscrizione ipotecaria, la stessa risulta ritualmente notificata in data 26.11.2012 e ricevuta a mani di familiare convivente, Sig.ra R.A. che in tal modo si è qualificata, curandone la ricezione, non sussistendo, pertanto, i vizi formali rilevati dai giudici d’appello.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinchè, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018