Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21875 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 30/08/2019), n.21875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23258/2018 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in Roma, V.le Angelico n.

38, presso lo studio dell’Avvocato Roberto Maiorana che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1591/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/6/2019 dal Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 4 novembre 2015, respingeva la domanda presentata da G.F. perchè gli fosse riconosciuto il diritto alla protezione internazionale negato dalla competente commissione territoriale;

2. la Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione proposta dal richiedente asilo, rilevava l’impossibilità di accogliere la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, dato che il migrante non aveva allegato atti persecutori specificamente diretti nei suoi confronti e rapportabili ai motivi indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, nè aveva emendato tale carenza nella fase di appello, dove non aveva fornito alcun serio elemento riguardo alla sua posizione personale e alla propria effettiva esposizione a rischio;

il miglioramento della situazione esistente nella regione del Casamance, dove il movimento indipendentista aveva proclamato di recente un cessate il fuoco unilaterale, induceva poi la corte distrettuale ad escludere che la zona di provenienza del migrante fosse interessata da una violenza indiscriminata in una condizione di costante conflitto armato; di conseguenza la corte distrettuale confermava la decisione impugnata sia laddove aveva disatteso la richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria, sia nella parte in cui aveva ritenuto, ai fini della concessione della protezione umanitaria, che non fosse configurabile una situazione di particolare vulnerabilità idonea a pregiudicare l’esercizio dei diritti fondamentali;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso G.F. prospettando due motivi di doglianza, a cui ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “contraddittorietà nella determinazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione fra le parti: la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Senegal”, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la corte territoriale, valutando in maniera soltanto superficiale le condizioni di pericolo oggettivo che coinvolgevano il paese di origine del migrante, abbia erroneamente escluso l’esistenza di condizioni di violenza generalizzata e pericolo, malgrado avesse rilevato l’esistenza di una situazione non normalizzata caratterizzata da scontri fra ribelli e forze di sicurezza al di fuori dei centri abitati;

4.2 a seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017);

la nuova formulazione della norma riduce perciò il sindacato di legittimità sulla motivazione alla verifica della violazione del suddetto “minimo costituzionale”, restando riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie;

il motivo si rivela perciò inammissibile, dato che non prospetta alcun vizio di manifesta ed irriducibile contraddittorietà in termini di esistenza di un contrasto di argomenti tale da non permettere di comprendere la ratio decidendi posta a fondamento della decisione adottata – peraltro non certo predicabile nel caso di specie, dato che la corte territoriale, nel valutare la presenza di una situazione di violenza indiscriminata in una condizione di costante conflitto armato ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), ha chiaramente spiegato che una simile condizione non era ravvisabile nella regione di provenienza del richiedente asilo, sia per il carattere saltuario degli scontri fra ribelli e forze di sicurezza, sia per la localizzazione degli scontri in zone lontane dai centri abitati -, ma assume soltanto la presenza di una valutazione superficiale del giudice di merito, sostanzialmente criticando l’apprezzamento di fatto da questi compiuto;

il mezzo finisce così per sollecitare la rinnovazione di un apprezzamento di fatto di esclusiva pertinenza del giudice di merito, che questa Corte non può rinnovare ma soltanto controllare sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale;

5.1 il secondo motivo assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la Corte d’appello abbia erroneamente non riconosciuto la protezione umanitaria, disapplicando il disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, pur in presenza di seri motivi di carattere umanitario, e non considerando che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 – anche in relazione ai principi generali di cui all’art. 10 Cost. e art. 3 CEDU e alle previsioni contenute nel D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1 e nella L. n. 110 del 2017, che ha introdotto il reato di tortura – vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese di origine o possa correre gravi rischi in caso di rimpatrio: la corte territoriale avrebbe a torto disatteso la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, benchè avesse accertato le gravi condizioni politiche, economiche e sociali esistenti in Senegal e i rischi per l’incolumità personale del richiedente asilo in caso di rimpatrio derivanti da atti terroristici diffusi e senza tener conto del percorso di integrazione compiuto in Italia;

5.2 il motivo è inammissibile, a prescindere da ogni questione concernente l’applicazione al caso di specie della disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018;

la Corte d’appello, nel valutare la situazione del paese di origine del richiedente asilo, ha escluso l’esistenza in Senegal di una situazione di violenza indiscriminata in una condizione di costante conflitto armato e ne ha tratto la convinzione che il migrante, in caso di rimpatrio, non sarebbe sottoposto al rischio di subire maltrattamenti o altre forme di trattamenti inumani o degradanti, nè vedrebbe pregiudicato l’esercizio dei propri diritti fondamentali;

a fronte di questo accertamento il mezzo in esame si limita a deduzioni astratte e di principio, che non scalfiscono la ratio decidendi e si limitano a sollecitare una nuova valutazione, nel merito, della domanda, inammissibile come detto in questa sede;

la sentenza impugnata non fa poi il minimo cenno al percorso di integrazione compiuto dal migrante in Italia, questione che dalla lettura decisione non risulta fosse stata posta dall’appellante; nè dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che il migrante, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato, oltre alle ragioni che l’avevano spinto ad allontanarsi dal paese di origine, la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (dato che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio; Cass. 27336/2018);

trova perciò applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013);

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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